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martedì 29 giugno 2010

DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA - IL COMUNE DI LIPARI NON OTTEMPERA ALLE PROPRIE ORDINANZE (di Simone Favaloro)

Riceviamo da Simone Favaloro e pubblichiamo:
DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA - IL COMUNE DI LIPARI NON OTTEMPERA ALLE PROPRIE ORDINANZE.-
Tutto quanto riguarda il disturbo alla quiete pubblica, nel comune di Lipari, riveste una caratteristica particolare, di assoluta intoccabilità, e con poche, se non addirittura nulle, iniziative intraprese, verso i trasgressori.
L' art. 659 del c.p., prevede due commi, il primo ove direttamente interessata è la sfera penale, il secondo ove risulta interessata la pubblica amministrazione; infatti il primo comma tende a sanzionare gli effetti negativi della rumorosità in funzione della tutela e della tranquillità pubblica, mentre il secondo comma, è diretto unicamente a stabilire i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussista l' inquinamento acustico.
Comunque bisogna, anche far notare, che il disturbo delle occupazioni e del riposo della persona < è reato di pericolo e non di danno > infatti non è necessaria la prova che il disturbo investa un numero indeterminato di persone, ma che la condotta posta in essere sia tale da poter disturbare un numero indeterminato di persone e pur tuttavia una sola di queste si sia in concreto lamentata.
L' art. 659 del c.p., tra l' altro, fa riferimento a sole attività rumorose e che implichino l' attuazione della rumorosità, ma non fa alcuna menzione relativamente ad altre attività (vedi bar, pub, pizzerie ) che se risultanti coinvolte sono sanzionate sia a livello penale che amministrativo, anzi prevede, pure, che per il disturbo arrecato dagli avventori sia seduti ai tavoli che in attesa, sia responsabile il gestore dell' attività stessa.
A prescindere da questa breve divagazione e disamina giuridica, riscontrabile nella semplice lettura del codice penale, constatiamo che la materia è regolata dalla legge sull' inquinamento acustico la n. 447/95 e dal decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 215/99, ove si prevedono tutte le norme relative alla problematica.
Per quanto concerne il comune di Lipari, tutto quanto non solo non viene posto in essere, ma nemmeno preso in considerazione, in barba a leggi amministrative e reati penali configurabili in molteplici comportamenti in tal senso, anzi le stesse ordinanze sindacali non vengono rispettate e non vengono fatte rispettare.
Andiamo adesso ad esaminare alcuni casi nello specifico; da alcuni giorni abbiamo notato che qualche attività ha cambiato gestione, conduzione, ma abbiamo anche notato e sentito che il risultato è sempre lo stesso e, pertanto, ricordiamo un vecchio adagio che recita < ... cambiano i musicanti ma la musica è sempre la stessa ... >, si è vero musica dal vivo, non prevista in nessuna norma, ad alto volume, infrangendo i limiti della 447/95, in barba a tutto ed a tutti.
Ma c'è di più, l' ordinanza n. 38/2009 del 01.07.2009, a firma del sindaco, nella parte motiva recita < ... in concomitanza di attività di trattenimenti musicali e danzanti vengono di frequente segnalati episodi di disturbo alla quiete pubblica che impongono una valutazione circa l' opportunità di intraprendere idonee iniziative dirette ad incidere significativamente su tali aspetti, ripristinando condizioni di ottimale vivibilità a tutela anche delle esigenze di mobilità della collettività ... > ancora < ... considerato che i titolari di pubblici esercizi continuano a non ottemperare a quanto disposto dal DPCM 215/99 ... > ancora < ... visto l' art. 9 comma 1 L. 447/95 che consente al sindaco l' emissione di ordinanze contingibili e urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l' inibizione parziale o totale di dterminate attività ... > ancora < ... ricordato che, secondo la normativa vigente, l' intrattenimento deve intendersi come attività semplicemente accessoria, che mai deve sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuta regolare licenza (bar,ristoranti ecc.) ORDINA in via contingibile e urgente di < ... consentire intrattenimenti musicali, presso le attività di pubblici esercizi secondo gli orari : dalle ore 19,oo alle ore 24,oo valido per tutto il mese di luglio ad eccezione del venerdì e sabato con chiusura alle ore 00,30 - dalle ore 19,oo alle ore 1,30 dal 1° al 23 agosto - dalle ore 19,oo alle ore 00,30 dal 24 agosto al 31 agosto - dalle ore 19,oo alle ore 24,oo dal 1° settembre ... >, ancora < ... ad obbligare i titolari degli esercizi, oltre l'orario specificato, ad inibire totalmente la diffusione di musica in tutta le sue forme, nonchè redarguire ed eventualmente allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale, facendo intervenire, se il caso lo richiede, le forze dell' ordine ... >, ancora < ... la violazione della presente ordinanza comporterà l' applicazione della sanzione amministrativa nei confronti del trasgressore da €, 1.032,oo a €. 10.329,oo ... >, ancora < ... in caso di accertamento di tre infrazioni il dirigente del IV° settore di questo ente ordinerà obbligatoriamente la chiusura fino al massimo di sette giorni del pubblico esercizio ... >.
Siccome non abbiamo riscontri anche consultando il sito del comune di Lipari, di intervenute ordinanze a modifica, riteniamo che quella poco sopra descritta sia ancora in vigore, sia valida ed operante, ed entrando nel merito della motiva ci accorgiamo che non vi possono essere intrattenimenti, se non a partire dal mese di luglio e fino al mese di settembre, ma abbiamo afferrato e sentito, musica ad altissimo volume per il ponte del 1° maggio, in due serate della scorsa settimana, oltre all' indecoroso ed ignobile frastuono che proviene dalle giostre del parco giochi ubicato al megaparcheggio di Lipari.
Domande, cosa ha fatto l' aministrazione comunale e per essa tutte quelle forze dell' ordine per arginare a queste violazioni ? hanno elevato contravvenzioni di carattere amministrativo ? hanno denunciato i trasgressori alla procura della Repubblica ? hanno inibito con prevvedimenti di chiusura i gestori dei locali che si sono resi colpevoli in tal senso ? Se lo hanno fatto che chiariscano alla cittadinanza che tipo di iniziative hanno intrapreso, se non lo hanno fatto, hanno omesso un atto del loro ufficio a danno della collettività ed favore di qualche intimo amico.
E' troppo semplicistico e pilatiano, emettere ordinanze di smonto di insegne, vetrine e quant' altro solo perchè sollecitati in tal senso, nei confronti di bar, pizzerie, alberghi ed attività commerciali varie, bisogna intervenire su coloro che arrecano danno agli altri e non contro coloro che pubblicizzano i propri prodotti o quelli locali, denunciandoli per' altro alla procura della Repubblica; è la classica incapacità di governare, due pesi e due misure, dettata da favoritismi inutili e pretenziosi i cui risultati ricadono sulla collettività.
Vogliamo credere che l' istituita figura del Difensore Civico, nella persona dell' Avv. Francesco Rizzo, possa mettere in atto tutte quelle combinazioni e regolamentazioni che possano dare respiro e sollievo a quanti, e sono tanti, la notte non possono dormire ed alle prime luci dell' alba debbono rimettersi in moto per lavorare.
A questa amministrazione, ancora una volta, lasciate il governo di questo comune, avete prodotto solo guasti non vi hanno beatificato ed avete cercato di santificarvi, mettetevi da parte, avete già fatto tanto male a questo paese, avete fatto il vostro tempo e lo avete speso molto male per la collettività, bene per alcuni amici, ma comunque abbiamo una grande speranza ispirandoci ad un detto napoletano, che riportiamo tradotto < ... deve pur passare la nottata ...> a buon intenditor poche parole.-
Favaloro Simone