Cerca nel blog

venerdì 21 novembre 2014

Modifiche all'ordinanza sindacale su “combustione nel luogo di produzione, di materiale vegetale derivante da sfalci, potature o ripuliture”. Ci scrive Renato Cacciapuoti

Gentili direttore,
Approfitto, ancora una volta, della sua disponibilità e della risonanza del suo giornale online, per informare i cittadini della recente modifica apportata dall’Ordinanza Sindacale n.° 73/2014 recante: “combustione nel luogo di produzione, di materiale vegetale derivante da sfalci, potature o ripuliture” che, a sua volta, trae origine dal Decreto Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana n.° 234GAB del 30 settembre 2014 rubricato: “ Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela dell’ambiente e l’efficientismo energetico”.
L’argomento, a mio avviso, merita un approfondimento in considerazione delle ripetute modifiche normative sopraggiunte in pochi mesi che hanno creato indubbiamente non pochi problemi di “comprensione” sia ai cittadini che agli stessi organi di controllo.
La su menzionata Ordinanza, che abroga la precedente in materia (n.° 40 del 17/07/2014) fissa i paletti entro i quali è possibile la combustione dei residui di origine vegetale.
Per cominciare è consentita la bruciatura dei residui prodotti nello stesso luogo di produzione, in piccoli cumuli e quantità giornaliere di un metro stero per ettaro, a una distanza non inferiore di metri cento dai margini esterni di un bosco o di area protetta.
Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dal 15 luglio al 15 settembre la combustione è sempre vietata.
Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre, l’attività di eliminazione attraverso il fuoco si deve effettuare ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle arre protette.
Con appositi atti autorizzativi è possibile richiedere deroghe al competente Servizio Ispettorato Ripartimentale delle foreste attraverso istanza motivata, almeno venti giorni prima dell’esecuzione dei lavori; a tal riguardo, per la documentazione da allegare all’istanza, si consiglia la lettura integrale dell’art. 1 lett. E del D.A. 234GAB del 30/09/2014.
Tra le modifiche più importanti e forse più “discutibili”della novella statuizione sindacale vi è quella dell’orario giornaliero entro il quale deve avere inizio e terminare l’accensione e dunque la combustione dei residui vegetali che è compreso tassativamente tra le 06.00 e le 08.00. Su questo punto invece il Decreto Assessoriale fissa il termine fino alle 09.00 - sinceramente non comprendo perché il Comune di Lipari abbia scelto di ridurre le ore da tre a due (?!).
Continuando l’illustrazione dell’ordinanza, si evidenzia che il fuoco deve essere controllato fino alla sua totale estinzione e l’area ove avviene la bruciatura deve essere preventivamente ripulita da materiale infiammabile, per una fascia ampia almeno quindici metri, nonché, sorvegliata da personale sufficiente, fisicamente idoneo e fornito di attrezzature atte allo spegnimento.
Ultimo aspetto, ma non meno importante, è quello che si riferisce alle sanzioni previste per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza. A mio giudizio, questa parte poteva essere meglio specificata proprio per dissuadere i cittadini da comportamenti illeciti e per renderli meno “esposti” di fronte ai controlli da parte degli organi di polizia. La violazione delle prescrizioni, nelle aree e nei periodi a rischio incendio (15 giugno – 15 ottobre) è punita con una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.032,00 a un massimo di € 10.329,00. Fuori dal suddetto periodo per le violazioni delle sopracitate norme si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 3 della L. 950/67 e s.m.i.
Restano ferme, ovviamente, le sanzioni penali previste dagli artt. 423 e seguenti del codice penale e dall’art. 650 c.p. “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” - in questo caso il Sindaco.
Si sottolinea, inoltre, a scanso di errate interpretazioni e prassi dure a morire, che anche bruciando entro gli orari consentiti è vietato provocare molestie attraverso i fumi di combustione alle persone che abitano nelle vicinanze. Siffatta circostanza, che si verifica molto spesso, è punita dall’art. 674 c.p. e costituisce uno dei motivi più comuni di richiesta di intervento agli organi preposti al rispetto della normativa vigente.
 Renato Cacciapuoti

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.