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domenica 25 ottobre 2015

Danno ambientale: Se il termine è prescritto, ovvero se sono stati superati i 5 anni dalla sanatoria, i privati non dovranno pagare

Riceviamo dall’avv. Ferdinando Croce e pubblichiamo
Con numerosi provvedimenti giurisdizionali, assunti in occasione delle recenti udienze dell’8 ottobre 2015 e del 23 ottobre 2015, il T.A.R. Palermo ha confermato il proprio orientamento – già emerso nello scorso mese di aprile con la sentenza n. 836/2015 – in tema di prescrizione quinquennale delle sanzioni pecuniarie ambientali, sanzioni che negli ultimi mesi l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha irrogato (e sta tuttora irrogando) in tutto il territorio della Regione Siciliana nei confronti dei proprietari di immobili a suo tempo edificati abusivamente su aree sottoposte a vincolo paesaggistico e successivamente fatti oggetto di titolo edilizio in sanatoria.
A tal proposito, si allega copia della sentenza n. 2645/2015, caratterizzata da una esaustiva motivazione ed emessa a conclusione di un ricorso proposto da un cittadino residente nelle Isole Eolie, F.S., assistito dagli Avv.ti Ferdinando Croce e Giovan Battista Macrì Pellizzeri, che ha ottenuto l’annullamento di una sanzione pecuniaria del considerevole importo di Euro 10.495,55.
In altre parole, non sorgerà alcun legittimo obbligo di pagamento della menzionata sanzione pecuniaria ove quest’ultima fosse stata notificata in un termine superiore a quello di cinque anni dall’intervenuto conseguimento della concessione in sanatoria.
Si tratta – in tempi, come questi, di fortissima crisi economica – di un importante principio di civiltà giuridica, che consentirà al cittadino di non vedersi incolpevolmente addebitato, a distanza di molto tempo dalla regolarizzazione della propria posizione urbanistico-edilizia, il pagamento delle ingenti somme quantificate dalle locali Soprintendenze a titolo di danno all’ambiente.
I provvedimenti sanzionatori in questione, in corso di notifica da parte dell’Assessorato dei Beni Culturali, sono stati fin qui prevalentemente indirizzati ai residenti del territorio delle Isole Eolie, di quello della Riserva Naturale Orientata “Ganzirri-Capo Peloro” nel Comune di Messina, del comprensorio di Taormina-Castelmola-Giardini Naxos e, nel trapanese, di quello di San Vito Lo Capo, ma sono destinati a giungere in tutte le altre aree della Regione Siciliana sottoposte a vincolo paesaggistico.
I ricorsi oggetto dei menzionati provvedimenti di accoglimento sono stati presentati, oltre che dai già citati Avv.ti Croce e Macrì Pellizzeri, anche dagli Avv.ti Diego Busacca, Giuseppe Cincotta, Elena Florio e Onofrio Natoli.
Si confida nella più ampia pubblicizzazione del descritto orientamento giurisprudenziale, tenuto conto dei delicati interessi economici potenzialmente coinvolti a discapito dei privati.
Distinti saluti  (Avv. Ferdinando Croce)
La  sentenza del TAR Palermo 
Cliccare per leggere  sentenza TAR Palermo 

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