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martedì 17 gennaio 2017

Ritiro della patente dopo i 60 anni? Vi diciamo la verità su questo argomento che sta spopolando nei social

Ritiro della patente dopo i 60 anni. Da qualche giorno non si parla d’altro, dopo che in rete ha iniziato a circolare la notizia secondo cui il governo starebbe pensando di sospendere la patente a tutti i guidatori dopo i 60 anni. Si tratta in realtà di una bufala, che però non ha mancato di scatenare polemiche. Alla base della notizia falsa ci sarebbe una statistica secondo cui sono in aumento i sinistri ad opera degli ultrasessantenni, questo a causa della mancanza di prontezza di riflessi e di lucidità che caratterizzerebbe le persone di questa età.
Da qui sarebbe partita l’idea di un nuovo regolamento per imporre il ritiro della patente alle persone che abbiano superato i 60 anni d’età. In realtà non esiste alcuna legge che vieta l’uso dell’auto agli ultrasessantenni, al contrario la validità della patente di guida può essere prolungata anche agli anziani a fronte di verifiche molto più rigorose riguardo le loro capacità psichiche e fisiche.
L’articolo 126 del Codice della Strada denominato ‘Durata e conferma della validità della patente di guida’ stabilisce che le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE hanno una validità di dieci anni. Per chi ha superato i 50 anni invece sono valide solamente per cinque anni, mentre i guidatori che hanno compiuto il 60esimo anno di età dovranno rinnovare la patente ogni tre anni.
Le patenti di guida che fanno parte delle categorie C1, C1E, C e CE, hanno una validità di cinque anni sino al compimento del 65esimo anno di età. Superato questo limite valgono per altri due anni, previo controllo da parte di una commissione medica locale, dei requisiti fisici e psichici. Le patenti della categoria D1, D1E, D e DE sono valide invece per cinque anni e, a partire dal 60esimo anno di età, per tre anni.
Anche dopo aver compiuto 80 anni è possibile rinnovare la patente di guida, in questo caso ogni due anni e previa verifica dell’esistenza dei requisiti fisici e psichici del guidatore. L’accertamento viene effettuato solitamente dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente che possiede funzioni in materia medico-legale da parte di un medico responsabile.

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