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venerdì 9 febbraio 2018

Per i bilanci rinvio di un mese - Al via 1,6 miliardi alle Province e 344 milioni di spazi finanziari ai Comuni

Il ragionier Roberto Piemonte ci segnala questo articolo:
Via libera alla distribuzione di due miliardi di euro fra Province, Città metropolitane e Comuni, e un mese in più per scrivere i preventivi 2018, che quindi andranno chiusi entro il 31 marzo.
Il rinvioÈ il doppio risultato della Conferenza Stato-Città di ieri, che è tornata sul terreno tradizionale delle proroghe dei bilanci nonostante l'intesa che a fine novembre aveva dichiarato l'intoccabilità del termine del 28 febbraio: una pretesa avanzata a suo tempo dal governo in “cambio” degli allentamenti su Fondo crediti di dubbia esigibilità e peso dei parametri standard nella distribuzione del fondo di solidarietà. I correttivi previsti da quell'accordo sono arrivati con la manovra, ma ieri è arrivata anche la proroga.
Fondi a Province e Città
Sul piano dei valori in campo, però, il capitolo cruciale affrontato ieri è quello del decreto del ministero delle Infrastrutture che distribuisce fra gli enti di area vasta il maxi-fondo da 1,6 miliardi in sei anni, messo a disposizione dalla legge di Bilancio per la manutenzione delle strade. Il meccanismo, che segna il punto di svolta per i bilanci provinciali e azzera i tagli ipotizzati all'indomani della riforma, offre un orizzonte pluriennale per le opere di ripristino della rete stradale spesso abbandonata negli anni della crisi finanziaria. Il decreto distribuisce il maxifondo in base a tre criteri:
la consistenza della rete (estensione e traffico)pesa per il 78%, il 10% è attribuito in base al tasso di incidentalità e l'altro 12% dipende dalla vulnerabilità a frane e alluvioni.
Edilizia scolasticaVia libera infine a 344 milioni di spazi finanziari per gli interventi sull'edilizia scolastica dei Comuni. Gli spazi saranno distribuiti fra 970 strutture in 596 enti. I 56 milioni che avanzano dal plafond originario saranno destinate alle opere diverse dall'edilizia scolastica.

stralcio del decreto:

D E C R E T A
ARTICOLO 1 Destinazione delle risorse 1 - La somma complessiva di 1.620 milioni di euro ripartita in euro 120 milioni per l’anno 2018, euro 300 milioni per l’anno 2019, euro 300 milioni per l’anno 2020, euro 300 milioni per l’anno 2021, euro 300 milioni per l’anno 2022, euro 300 milioni per l’anno 2023 è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia. 2 - Tali Enti assumeranno le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 2 Criteri di ripartizione delle risorse 1 - Le risorse di cui all’articolo 1 sono ripartite tra le Province e le Città metropolitane sulla base dei parametri descritti nella nota metodologica di cui all’allegato 1 applicati ai seguenti criteri: a) consistenza della rete viaria; b) tasso di incidentalità; c) vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. 2 - Per il calcolo del piano di riparto a ciascun criterio sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, applicati nell’allegato 2. a) Consistenza della rete stradale – 78%, articolato nei seguenti parametri: - estensione chilometrica della intera rete stradale provinciale e della quota parte ricadente in zona montana – Peso 50%; - numero di veicoli circolanti per provincia – Peso 28%; b) Incidentalità – 10%, articolato secondo i seguenti parametri: - numerosità degli incidenti, dei morti e dei feriti per km di rete stradale. c) Vulnerabilità per fenomeni di dissesto idrogeologico – 12%, articolato nei seguenti parametri: - popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana su base provinciale - Peso 6%; - popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica su base provinciale - Peso 6%.
ARTICOLO 4 Utilizzo delle risorse 1 - Le risorse di cui all’articolo 1 saranno utilizzate esclusivamente per: - la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per l’effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell’infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l’esposizione al rischio idrogeologico; - la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell’infrastruttura incluse le pavimentazioni, i ponti, i viadotti, i manufatti, le gallerie, i dispositivi di ritenuta, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l’illuminazione, le opere per la stabilità dei pendii (di interesse della rete stradale), i sistemi di info-mobilità, le installazione di sensoristica di controllo dello stato dell’infrastruttura; - la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d’arte per garantire la sicurezza degli utenti; - la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono: - la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli; - il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità; - la riduzione dell’inquinamento ambientale; - la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali; - la riduzione dell’esposizione al rischio idrogeologico; - l’incremento della durabilità per la riduzione dei costi di manutenzione.

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