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Una firma in una petizione tendente a far ritirare il ricorso al Cga all'assessore regionale alla salute Massimo Russo(?) contro il punto nascita dell'ospedale. La petizione è stata indetta, e presentata oggi pomeriggio al comune di Lipari, alla presenza di alcune signore in dolce attesa, dall'assessore ai servizi socio sanitari Giacomo Biviano. La petizione può essere firmata (da uomini e donne) anche al comune di Lipari. Per la precisione al piano superiore del palazzo di piazza Mazzini, nella portineria che introduce verso gli uffici.
QUESTO IL TESTO DELLA PETIZIONE
Ill.mo Assessore alla Salute
della Regione Sicilia
Piazza Ottavio Ziino, 24
90145 Palermo
OGGETTO: Richiesta ritiro ricorso avverso la sentenza
del TAR di Palermo 4 aprile 2012, n.721/2012.
PREMESSO
Che
Con il D.A. 2 dicembre 2011, pubblicato nella G.U.R.S. 5 gennaio 2012, n. 1,
avente ad oggetto “Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita” è
stato revocato il Decreto 30 settembre 2011, n. 1868, ed è stata costituita la
rete dei punti nascita nella Regione Sicilia.
Che
dal mese di ottobre 2010 i parti sono stati dimezzati a causa di una
inspiegabile e assurda disposizione del Direttore sanitario che limitava i
parti ai soli casi urgenti adducendo come motivazione principale la mancanza di
personale. Dal mese di settembre 2011, addirittura, non è stato effettuato
nessun parto fino al mese di giugno 2012, quando dopo reiterate proteste e
diffide del sottoscritto, a seguito della sentenza del TAR che annullava tutti
i provvedimenti di soppressione del punto nascita di Lipari, è ripresa l’attività
ostetrica con ben 3 parti nel giro di una settimana.
CONSIDERATO
Che
con sentenza n. 721/2012 il TAR di Palermo, infatti, ha accolto il ricorso
proposto dal Comune di Lipari contro il suddetto e/o altri provvedimenti che
hanno soppresso di fatto il punto nascita presso l’Ospedale di Lipari.
Che
lo stesso Tribunale ha anche evidenziato, oltre al contrasto con i contenuti
del Piano sanitario regionale, come non sussistano ragioni
giustificatrici della soppressione di fatto del punto nascita a Lipari,
raccomandando alla stessa A.S.P. di “verificare che la struttura ospedaliera
continui, nelle more della definitiva riorganizzazione del sistema nelle isole
minori, a garantire all’utenza il servizio pubblico relativo al percorso
nascita”.
Che
in esito al giudizio di primo grado e alle polemiche che ne sono seguite,
finalmente l’Ospedale di Lipari ha accettato alcuni parti in elezione. Il 19 giugno 2012, come
riferisce con grande enfasi la stampa, dopo dieci mesi di fermo, è avvenuto il
primo parto presso l’Ospedale eoliano in tutta sicurezza e tranquillità.
RITENUTO
Che
l’isola di Lipari non può che considerarsi territorialmente disagiata e
distante dalle strutture di riferimento ostetrico/ginecologiche di livello
superiore più vicine.
Che
i cittadini residenti nell’arcipelago
incontrano numerose difficoltà a raggiungere la terraferma in caso di avverse
condizioni meteo marine, sia con mezzi navali che aerei, e trattandosi
dell’evento parto, ossia del momento nel quale la vita e l’integrità
psicofisica della madre e del nascituro sono a maggior rischio, non è
accettabile l'ipotesi prevista dal Decreto assessoriale contestato.
Che
obbligare una donna a programmare il parto lontano dalla propria casa e dai
propri affetti significa non soltanto complicare e rendere assai più costoso
l’evento parto (per la necessità di trasferirsi, con tutta la famiglia – magari
composta anche da altri bambini in tenera età -, approssimandosi la conclusione
della gravidanza, presso un centro nascita della terraferma) ma in realtà di
far seguire tutto lo sviluppo della gestazione dai medici di quella struttura
sanitaria, essendo del tutto logico e terapeuticamente preferibile che al parto
assistano i medici che già conoscono le condizioni della madre e l’evoluzione
della gravidanza.
Che
il fine perseguito dal provvedimento in questione, almeno nella parte in cui
procede alla chiusura del punto nascita di Lipari, non è certo quello di
migliorare il percorso assistenziale della gravidanza e del parto, ma solo di
realizzare economie di spesa, violando di fatto non solo i “Livelli Essenziali
di Assistenza” (c.d. L.E.A.) ma anche il diritto alla salute sancito dall’art.
32 della costituzione. Come si può sostenere che ci sia un miglioramento del
godimento del diritto alla salute e alla sicurezza nella gravidanza e nel parto
semplicemente sopprimendo il punto nascita in un’isola malamente collegata con
la terraferma solo a mezzo mezzi navali o elicottero?
RITENUTO,
INOLTRE,
Che
la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa di sospendere
l’esecutività della sentenza pronunciata dal TAR di Palermo contro i
provvedimenti mediante i quali è stato soppresso il punto nascita presso
l’Ospedale di Lipari, accogliendo l’appello proposto dall’Assessorato alla
salute della Regione Sicilia e in attesa della sentenza definitiva di merito
prevista per il prossimo 21 Novembre, potrebbe causare danni gravi e
irreparabili all’intera comunità eoliana e ai cittadini di Lipari in
particolare.
Che
la chiusura del punto nascita di Lipari, infatti, non solo priverebbe le donne
residenti a Lipari di vivere l’evento parto in prossimità della propria dimora
e dei propri affetti, ma, sul piano dell’immediato diritto alla salute della
madre e del nascituro, esporrebbe entrambi al rischio di dover raggiungere il
centro nascita più vicino in condizioni che, improvvisamente, potrebbero
divenire proibitive per le avverse condizioni meteo marine.
Che
anche in via ordinaria verrebbe previsto un trasferimento comunque disagevole
(quando non traumatico) e pericoloso (a mezzo natanti o elicottero) in un
momento di estrema delicatezza e pericolo psicofisico, quando sarebbe ben
possibile, così com’è stato per almeno un secolo e com’è avvenuto felicemente
da ultimo proprio grazie alla sentenza appellata, programmare il parto presso
l’Ospedale di Lipari in assoluta sicurezza e serenità.
Alla luce di quanto sopra, i sottoscritti cittadini
CHIEDONO
all’Assessore alla Sanità della Regione Sicilia
di
ritirare il ricorso in appello notificato dall’Assessorato Regionale alla
Salute in persona dell’Ass. p.t. con atto 1 giugno 2012 avverso la sentenza 4
aprile 2012, n.721/2012, pronunciata inter partes dal T.A.R. Sicilia nel
ricorso R.G. 372/2012 proposto dal Comune di Lipari avverso il D.A. 2 dicembre
2011, pubblicato nella G.U.R.S. 5 gennaio 2012, n. 1, avente ad oggetto
“Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita” nella parte in cui
non prevede il punto nascita di I livello presso l’Ospedale di Lipari, nonché
del provvedimento, del quale non si conosce numero e data, con il quale è stato
disattivato il punto nascita presso l’Ospedale di Lipari, nonché di ogni altro
atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.