di Massimo Ristuccia
Con dispiacere si legge nei vari siti di informazione locale come durante le prime ore del mattino, sia a Lipari che a Canneto, (vedasi la recente notte di ferragosto)
vi siano problemi di “giovani ed alcol” che possono sfociare in disturbo, vandalismo ecc. Le testimonianze, le lamentele, le critiche ma anche i consigli ed i suggerimenti dei cittadini in un’ottica propositiva e costruttiva non possono che essere utili per il bene dell’isola. Ma le norme quali sono? Il tema dell'alcol ha un'ampia rispondenza sul piano legislativo nazionale. Il Codice Penale, ad esempio, regolamenta non solo la somministrazione delle bevande ma anche l'aspetto della imputabilità dello stato di ebbrezza. Qui di seguito alcuni articoli del Codice Penale tra i più significativi.
Art. 94 C.P.
Ubriachezza abituale
La norma stabilisce che lo stato di ubriachezza abituale è considerata un'aggravante nel caso venga commesso un reato.
Art.688 C.P.
Ubriachezza La legge punisce con un'ammenda (da €. 51,00 a €. 309,00) chiunque sia colto in stato di ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico. La pena viene aumentata se l'ubriachezza è abituale.
Art. 689 C.P.
Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente
La norma prevede il divieto, da parte di un esercente di un locale pubblico, di somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni o a persone che appaiono in condizioni mentali tali da pregiudicare le loro capacità di intendere e di volere. La violazione di tale norma è punita con la pena pecuniaria da €. 516,00 a €. 2.582,00 o con la pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o quella del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi; la pena è aumentata se dal fatto deriva ubriachezza. La condanna comporta inoltre la sospensione dell'esercizio.
Nel regolamento per l'esecuzione del T.U.18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza (R.D. 1940 n:635), l'articolo 188 prevede inoltre che i minori di 18 anni non possano essere adibiti alla somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi pubblici.
Art. 690 C.P.
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
E' punibile (pena pecuniaria da €. 258,00 a €. 2.582,00) chiunque provoca ad altri, in luogo pubblico o aperto al pubblico, uno stato di ubriachezza somministrando bevande alcoliche.
Art. 691 C.P.
Somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza
La norma prevede la punibilità (pena pecuniaria da €. 516,00 a €. 2.582,00 o la pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o quella del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi) di chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di ubriachezza; se il colpevole è un esercente di un locale pubblico è prevista la sospensione dell'esercizio.
La legge n° 214 del 1 agosto 2003, che converte in legge il decreto legge 27 giugno 2003 n° 151, recante modifiche e integrazioni al Codice della Strada, ha introdotto l'articolo 6-bis che prevede il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche (superiori a 21°) negli esercizi commerciali con accesso sulle autostrade.
Gran parte delle norme vietano solo la somministrazione diretta delle bevande alcoliche, ma non esiste finora nessuna disposizione che regolamenti la vendita. Questo significa, ad esempio, che ad un minore di 16 anni per legge non può essere servito un bicchiere di vino, ma può liberamente acquistarne una bottiglia intera in un supermercato.
Legge 2 ottobre 2007, n. 160: ESTRATTO DI NORMATIVA ART. 54 L’art. 54 modifica l’art. 6 del D.L. 117/02, convertito con la Legge 160/07, a suo tempo oggetto di commento con circolari 138/07 e seguenti. Le modifiche hanno interessato la quasi totalità dell’articolo in argomento e, per una più rapida consultazione, di seguito si sintetizzano le novità apportate nello specifico al comma 2, riformulato ed ampliato fino al comma 2-quinquies e al comma 3 sostituito.
a) il nuovo comma 2 dell’art. 6 L.160/07 pone l’obbligo della sospensione della vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici dalle ore 03.00 (in precedenza alle ore 02.00), per tutti gli esercizi muniti di autorizzazione alla somministrazione (bar, ristoranti, locali di trattenimento – spettacolo – svago – musicali – danzanti, circoli privati…..). Sono compresi in tale divieto gli esercizi di somministrazione su spazi o aree pubblici. Resta fermo il divieto di vendita sancito dall’art. 14-bis della L.125/01 per quegli operatori su area pubblica che non hanno l’abilitazione alla somministrazione annotata sul titolo, ai sensi dell’art. 37 comma 2 L.R. 33/99;
b) il comma 2-bis dell’art. 6 L.160/07 obbliga i titolari degli esercizi di vicinato ad interrompere la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 06.00;
c) il comma 2-ter dell’art. 6 L.160/07 consente di derogare ai divieti citati in precedenza nelle notti tra il 31 dicembre ed l’1 gennaio e tra il 15 ed il 16 agosto;
d) il comma 2-quater dell’art. 6 L.160/07 dispone che in tutti i locali di somministrazione come indicati al precedente punto a), che proseguono l’attività oltre le ore 24.00, i titolari devono mettere a disposizione presso un’uscita del medesimo locale un apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico, nonché provvedere all’esposizione delle apposite tabelle indicative dei sintomi di concentrazione alcolemica e della quantità, espressa in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico (vedi circ. 123/08). Queste ultime disposizioni potranno essere applicate, per i locali diversi da quelli dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, dal terzo mese successivo dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto.
e) il comma 2-quinquies dell’art. 6 L.160/07 consente, agli stabilimenti balneari autorizzati, di svolgere attività di intrattenimento unitamente alla somministrazione di bevande alcoliche tra le ore 17.00 e le ore 20.00. Per lo svolgimento di tale attività non si da applicazione alle norme di cui all’art. 80 del TULPS. Sono fatte salve le autorizzazioni allo svolgimento delle forme di trattenimento e svago già rilasciate, che permettono tale attività anche nelle ore serali e notturne.
Sul punto si fa riserva di diramare eventuali ulteriori disposizioni. 4.2 Il comma 3 dell’art. 6 L.160/07 prevede che l’inosservanza delle disposizioni del comma 2 (somministrazione oltre le ore 03.00), comma 2-bis (vendita negli esercizi di vicinato oltre le ore 02.00) e comma 2-quinquies (trattenimento e svago negli stabilimenti balneari fuori dell’orario previsto), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 (p.m.r. euro 6.666,66). Per il mancato rispetto dell’apposizione delle tabelle e della presenza di un apparecchio di rilevazione (di cui al punto d ) è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 (p.m.r. euro 400).
Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. Nulla vieta che singole attività commerciali o catene di distribuzione possono adottare proprie iniziative per regolamentare la vendita di alcolici. C’è da aggiungere che gli Enti Locali possono adottare ordinanze specifiche sul proprio territorio. Aggiungiamo che in alcuni casi le ordinanze sono di difficile applicazione visto che il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori è già previsto dall’art. 689 del Codice Penale.
Il “Principio di specialità” previsto dall’art. 9, della L. 24/11/81 n. 689, stabilisce che “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”. Rimane sempre il fatto che la legge nazionale o la delibera locale la si deve far rispettare, controllando e sanzionando. L’età legale più diffusa per il divieto di vendita è quella dei 18 anni. Tale età è anche quella individuata come limite legale auspicabile per tutti gli Stati dell’UE nell’ambito dei lavori preparatori della adozione di una Strategia comunitaria sull’alcol.
Però prima di tutto bisogna informare ed educare i giovani. Le attività di informazione devono durare tutto l’anno sia a livello nazionale che decentrato, comunicando anche attraverso i nuovi media e i social network coinvolgendo le istituzioni e le realtà cittadine. Le sostanze che introduciamo nell’organismo subiscono un processo di trasformazione, distruzione (metabolizzazione), principalmente nel fegato. Ogni sostanza viene “trattata” da specifici “enzimi”. L’alcol non fa eccezione. L’enzima che metabolizza l’alcool etilico è l’alcool deidrogenasi. Il motivo per cui l’alcool fa più male agli under 16 che agli adulti è il fatto che la quantità di questo enzima negli adolescenti è circa la metà che negli adulti. Il risultato di questa situazione è il fatto che, quando un adolescente beve una certa quantità di alcool, è come se ne bevesse il doppio di un adulto che beve la stessa quantità.