QUESTO IL TESTO DELLA PETIZIONE
Ill.mo Assessore alla Salute
della Regione Sicilia
Piazza Ottavio Ziino, 24
90145 Palermo
OGGETTO: Richiesta ritiro ricorso avverso la sentenza
del TAR di Palermo 4 aprile 2012, n.721/2012.
PREMESSOChe Con il D.A. 2 dicembre 2011, pubblicato nella G.U.R.S. 5 gennaio 2012, n. 1, avente ad oggetto “Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita” è stato revocato il Decreto 30 settembre 2011, n. 1868, ed è stata costituita la rete dei punti nascita nella Regione Sicilia.
Che con sentenza n. 721/2012 il TAR di Palermo, infatti, ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Lipari contro il suddetto e/o altri provvedimenti che hanno soppresso di fatto il punto nascita presso l’Ospedale di Lipari.
Che lo stesso Tribunale ha anche evidenziato, oltre al contrasto con i contenuti del Piano sanitario regionale, come non sussistano ragioni giustificatrici della soppressione di fatto del punto nascita a Lipari, raccomandando alla stessa A.S.P. di “verificare che la struttura ospedaliera continui, nelle more della definitiva riorganizzazione del sistema nelle isole minori, a garantire all’utenza il servizio pubblico relativo al percorso nascita”.
Che in esito al giudizio di primo grado e alle polemiche che ne sono seguite, finalmente l’Ospedale di Lipari ha accettato alcuni parti in elezione. Il 19 giugno 2012, come riferisce con grande enfasi la stampa, dopo dieci mesi di fermo, è avvenuto il primo parto presso l’Ospedale eoliano in tutta sicurezza e tranquillità.
RITENUTO
Che l’isola di Lipari non può che considerarsi territorialmente disagiata e distante dalle strutture di riferimento ostetrico/ginecologiche di livello superiore più vicine.
Che i cittadini residenti nell’arcipelago incontrano numerose difficoltà a raggiungere la terraferma in caso di avverse condizioni meteo marine, sia con mezzi navali che aerei, e trattandosi dell’evento parto, ossia del momento nel quale la vita e l’integrità psicofisica della madre e del nascituro sono a maggior rischio, non è accettabile l'ipotesi prevista dal Decreto assessoriale contestato.
Che
obbligare una donna a programmare il parto lontano dalla propria casa e dai
propri affetti significa non soltanto complicare e rendere assai più costoso
l’evento parto (per la necessità di trasferirsi, con tutta la famiglia – magari
composta anche da altri bambini in tenera età -, approssimandosi la conclusione
della gravidanza, presso un centro nascita della terraferma) ma in realtà di
far seguire tutto lo sviluppo della gestazione dai medici di quella struttura
sanitaria, essendo del tutto logico e terapeuticamente preferibile che al parto
assistano i medici che già conoscono le condizioni della madre e l’evoluzione
della gravidanza.
Che
il fine perseguito dal provvedimento in questione, almeno nella parte in cui
procede alla chiusura del punto nascita di Lipari, non è certo quello di
migliorare il percorso assistenziale della gravidanza e del parto, ma solo di
realizzare economie di spesa, violando di fatto non solo i “Livelli Essenziali
di Assistenza” (c.d. L.E.A.) ma anche il diritto alla salute sancito dall’art.
32 della costituzione. Come si può sostenere che ci sia un miglioramento del
godimento del diritto alla salute e alla sicurezza nella gravidanza e nel parto
semplicemente sopprimendo il punto nascita in un’isola malamente collegata con
la terraferma solo a mezzo mezzi navali o elicottero?
RITENUTO,
INOLTRE,Che la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa di sospendere l’esecutività della sentenza pronunciata dal TAR di Palermo contro i provvedimenti mediante i quali è stato soppresso il punto nascita presso l’Ospedale di Lipari, accogliendo l’appello proposto dall’Assessorato alla salute della Regione Sicilia e in attesa della sentenza definitiva di merito prevista per il prossimo 21 Novembre, potrebbe causare danni gravi e irreparabili all’intera comunità eoliana e ai cittadini di Lipari in particolare.
Che la chiusura del punto nascita di Lipari, infatti, non solo priverebbe le donne residenti a Lipari di vivere l’evento parto in prossimità della propria dimora e dei propri affetti, ma, sul piano dell’immediato diritto alla salute della madre e del nascituro, esporrebbe entrambi al rischio di dover raggiungere il centro nascita più vicino in condizioni che, improvvisamente, potrebbero divenire proibitive per le avverse condizioni meteo marine.
Che
anche in via ordinaria verrebbe previsto un trasferimento comunque disagevole
(quando non traumatico) e pericoloso (a mezzo natanti o elicottero) in un
momento di estrema delicatezza e pericolo psicofisico, quando sarebbe ben
possibile, così com’è stato per almeno un secolo e com’è avvenuto felicemente
da ultimo proprio grazie alla sentenza appellata, programmare il parto presso
l’Ospedale di Lipari in assoluta sicurezza e serenità.
Alla luce di quanto sopra, i sottoscritti cittadini
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