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sabato 21 marzo 2026
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Tar di Catania respinge ricorso operatori marittimi eoliani contro l'ordinanza sindacale sul contingentamento degli sbarchi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2026, proposto da Associazione Armatori di Lipari Trasporto Marittimo Passeggeri, Mava S.r.l.S., “Merenda Navigazione” di Massimo Merenda, “Ulisse S.a.s.” di Joly Frederique & C., “Miriana” Società Cooperativa, “Popolo Giallo” Società Cooperativa, “Navigazione Costiera” S.r.l., “Aliante” Società Cooperativa, “Salina Relax Boat” Società Cooperativa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Scoglio e Francesco Scoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di nullità,
previa sospensione cautelare degli effetti, o in subordine per l'annullamento
-dell'ordinanza contingibile e urgente n. 46 del 10.8.2024 adottata dal Sindaco del comune di Lipari, pubblicata all'albo pretorio dall'10.8.2024 al 25.8.2024 e di tutti gli atti e pareri connessi, presupposti o consequenziali;
- nonché, in ulteriore subordine, per la mancata conclusione del procedimento amministrativo di riesame e ritiro della predetta ordinanza n. 46/2024, attivato con istanza del 12.8.2025 e reiterata il 3.12.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lipari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Valeria
Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 5 febbraio 2026, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 46 del 10.8.2024, pubblicata all’albo pretorio dal 10.8.2024 al 25.8.2024, con cui il Sindaco del Comune di Lipari, al fine di scongiurare pericoli alla pubblica incolumità e per il contenimento dei rischi di carattere igienico-sanitario in ambito locale, ha ordinato alle unità navali che effettuano escursioni turistiche giornaliere di attenersi alle prescrizioni ivi indicate.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
1) Nullità dell’ordinanza n. 46/2024 per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21‑septies L. 241/1990, in quanto con essa il Sindaco di Lipari avrebbe in realtà disposto limitazioni all’uso del demanio marittimo la cui competenza spetterebbe all’autorità marittima ai sensi dell’art. 59 reg. Cod. Nav.;
2) Inesistenza dei presupposti per l’ordinanza ex art. 50 d.Lgsvo n. 267/2000 –travisamento dei presupposti enunziati - difetto di potere - sviamento –manifesta illogicità della misura -illogica lesione dei diritti degli imprenditori vettori – disparità di trattamento – violazione dell’art. 16 Cost., atteso che non sussisterebbe alcuna emergenza sanitaria o igienico‑sanitaria a carattere esclusivamente locale idonea a legittimare l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente impugnata. Il reale intento sarebbe quello di limitare gli sbarchi sulle isole di Panarea e Stromboli. Le limitazioni inciderebbero inoltre sulla libertà di circolazione in violazione dell’art. 16 Cost.;
3) Violazione dei presupposti indicati dall’art. 50 d.lgsvo n. 267/2000 – totale assenza di istruttoria, essendosi il Comune basato su generiche segnalazioni del 2022 e su meri disagi da overtourism, privi di rilevanza igienico‑sanitaria. Le misure adottate risulterebbero sproporzionate, illogiche e non correlate a pericoli attuali o imprevedibili. Secondo i ricorrenti, l’uso dello strumento contingibile e urgente integrerebbe sviamento di potere, essendo volto a limitare i flussi turistici e non a fronteggiare emergenze.
4) Omessa indicazione del termine di durata della misura – violazione dell’art. 50 d.l.gsvo n. 267/2000, poiché l’ordinanza non indicherebbe alcun limite temporale di efficacia, in contrasto con la necessaria provvisorietà delle misure contingibili e urgenti.
2. Si è costituto in giudizio, con atto di mera forma, il Comune di Lipari chiedendo il rigetto del gravame.
3. All’udienza camerale del 13 marzo 2026, fissata per la discussione della domanda cautelare, il collegio ha posto d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione della parziale irricevibilità del ricorso per tardiva notifica nella parte in cui agisce per la nullità/annullamento dell’ordinanza sindacale ed ha dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ex artt. 60 cod. proc. amm., dandone parimenti atto a verbale.
Il difensore del Comune di Lipari ha, quindi, eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica all’A.S.P. e al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, oltre che per omessa impugnazione del parere dell’A.S.P. quale atto presupposto. Il difensore dei ricorrenti si è opposto alla definizione con sentenza in forma semplificata, ritenendo maggiormente funzionale la tutela cautelare incidentalmente proposta, nella quale ha insistito.
All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In limine, il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti processuali per la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., dal momento che le uniche cause ostative, non sussistenti nel caso di specie, sono quelle enunciate dalla legge, ossia il difetto del contraddittorio e la non completezza dell'istruttoria, che spetta al Giudice apprezzare, nonché la dichiarazione della parte circa la volontà di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3718; più di recente, Cons. Stato, Sez. III, 20/10/2021).
5. Ciò posto, ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame delle eccezioni inrito sollevate dalla difesa comunale in udienza, atteso che il ricorso, come da avviso reso in udienza, è in parte irricevibile per tardività e, per il resto, infondato.
5.1. Come emerge dai fatti di causa, l’ordinanza contingibile ed urgente n.46/2024 è stata adottata dal Sindaco del comune di Lipari in data 10 agosto 2024 ed è stata pubblicata all'albo pretorio dell’Ente dal 10 al 25 agosto 2024, ne consegue la tardività sia dell’azione di nullità, veicolata con il primo motivo di gravame, che dell’azione di annullamento di cui alle restanti censure, in quanto proposte con ricorso notificato in data 5 febbraio 2026, ben oltre i termini decadenziali centottanta giorni per l’azione di nullità e sessanta per l’azione impugnatoria rispettivamente previsti dagli artt. 31, comma 4 c.p.a. e 29 comma 1, c.p.a.. Da ciò consegue la parziale irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm..
5.2. Per quanto attiene alla asserita omessa conclusione del procedimento, attivato con istanza del 12.8.2025, e volto ad ottenere il ritiro della predetta ordinanza n. 46/2024, osserva il Collegio che per pacifico indirizzo giurisprudenziale non si ravvisa alcun obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità degli atti amministrativi mediante l'istituto del silenzio-rifiuto, costituendo l'esercizio del potere di autotutela facoltà ampiamente discrezionale dell'amministrazione, che non ha alcun dovere giuridico di esercitarla, con la conseguenza che essa non ha alcun obbligo di provvedere su istanze che ne sollecitino l'esercizio, per cui sulle stesse non si forma il silenzio, e la relativa azione, volta a dichiararne l'illegittimità, è da ritenersi inammissibile (ex multis, Cons. Stato n. 4502/2019, Cons. Stato, n. 5344 /2018). In definitiva, quindi, la domanda con cui i ricorrenti hanno chiesto di ordinare all’amministrazione di pronunziarsi sulle istanze indicate in narrativa, le quali presuppongono l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, è infondata e va rigettata.
6. In conclusione il ricorso, per le ragioni su esposte, è in parte irricevibile e per il resto va rigettato.
7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e per il resto lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti del Comune di Lipari, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) ,oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: Aurora Lento, Presidente; Valeria Ventura, Primo Referendario, Estensore; Francesco Fichera, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valeria Ventura Aurora Lento
NDD - L'ordinanza contestata è quella con la quale il sindaco di Lipari, in occasione dell'innalzamento a rosso del livello di allerta sullo Stromboli, contingentò gli sbarchi a Panarea e Stromboli
Le Eolie il 26 marzo si svelano ai giornalisti stranieri. Pro Loco di Malfa partecipa e sostiene l'evento
Lipari: Attivato servizio trasporto emodializzati in convenzione con l'ASP Messina
Oggi è un giorno che segna un cambiamento vero.
Per anni, gli isolani hanno vissuto nel silenzio, affrontando sacrifici, difficoltà e viaggi pesanti, spesso sentendosi soli.
Soli davanti a un bisogno essenziale.
Soli davanti alla malattia.
Ma da oggi… qualcosa cambia davvero.
Barresi Emergency, insieme ad Azienda Sanitaria Provinciale Messina ha attivato un servizio che non è solo trasporto.
È rispetto.
È dignità.
È attenzione verso chi lotta ogni giorno.
Un risultato reso possibile grazie all’impegno concreto del dott. Sergio Crosca e della dott.ssa Cinzia Oteri, che si sono attivati affinché questo servizio potesse finalmente diventare realtà, e grazie al lavoro sul territorio del nostro Coordinatore per Lipari, Bartolo Beninati, punto di riferimento fondamentale per la comunità isolana.
Da oggi, i pazienti emodializzati non saranno più costretti a viaggiare in ambulanza.
Viaggeranno in autovettura, con comfort, cura e umanità, come meritano.
E mentre loro viaggeranno meglio,
le ambulanze dell’ASP resteranno a disposizione dell’ospedale,
garantendo continuità e prontezza per tutte le altre esigenze assistenziali.
Questo non è solo un servizio.
È una risposta concreta a chi per troppo tempo è stato dimenticato.
E non ci fermeremo qui.
Ci stiamo già muovendo per portare sempre più servizi ai cittadini di Lipari,
perché chi vive su un’isola non deve mai sentirsi isolato anche nei diritti.
Noi non promettiamo. Noi facciamo.
Barresi Emergency. Sempre dalla parte delle persone.
LN GARDEN - Rivenditore ufficiale "Il giardino delle meraviglie"
LN Garden è un'attività commerciale presente a Lipari, operante nel settore floreale e che si occupa di decorazioni floreali personalizzate, allestimenti per cerimonia e bouquet da sposa.
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In alto da sx a dx: Giovanni Mondello, Johhny Schiera, Santi Cataliotti, Natalino Barrica, Nunzio Li Donni, Gaetano Orto
In bassso da sx a destra: Carmelo Marino, Fabrizio Monteleone, Renzo Giunta, Marco Lo Schiavo, Bartolo Biviano
Tanti auguri di...
Buon compleanno a Angelo Natoli, Luca D'ambra, Simona Loi, Rosa Giovenco, Tiziano Utano, Nunziata Castelli, Alessandra Li Donni, Valentina Groppo, Giorgia Paino, Giovanni Garavaglia, Alessandra Martello
Un fiore di carta per generare un sorriso. I piccoli dei laboratori creativi in visita ai degenti dell'ospedale di Lipari
Si dice che "non serve essere grandi per fare grandi cose", e i nostri bambini ce lo hanno dimostrato nel modo più dolce possibile! 🐣✨
Dopo settimane di impegno, fantasia e tanto amore nei nostri laboratori creativi, ieri mattina i piccoli artisti sono diventati "ambasciatori di gioia". Alle ore 12:00 ci siamo recati all'Ospedale delle Isole Eolie di Lipari per una missione speciale: donare un sorriso a chi ne ha più bisogno. 🩺❤️
💐 Un dono fatto con il cuore
I pazienti hanno ricevuto dei bellissimi fiori di carta, realizzati a mano dai bambini: ogni petalo colorato porta con sé un augurio di una serena e felice Santa Pasqua. L'emozione negli occhi di chi ha ricevuto questo dono e la fierezza dei piccoli nel consegnarlo hanno reso la giornata indimenticabile.
🙏 Ringraziamenti Speciali
Il successo di questa iniziativa è frutto di una bellissima sinergia. Un grazie di cuore va alla Fondazione Salina Ente Filantropico ETS: presieduta dal Presidente Nuccio Russo e della Prof.ssa Silvana Clesceri, un ringraziamento a Don Bartolo della Curia delle Isole Eolie
Grazie ai genitori, pilastri fondamentali che hanno supportato il progetto con entusiasmo e dedizione.
Il Personale Sanitario: un ringraziamento immenso al Primario Crosca, e a tutto lo staff dell'Ospedale di Lipari per l'accoglienza calorosa e la sensibilità dimostrata.
È stata una manifestazione carica di emozioni che ha unito generazioni diverse sotto il segno della solidarietà. Grazie a tutti! 🎨💖
Eolienews ricorda...Umberto Finocchiaro e Vincenzo Basile
Eolienews ricorda...Fabio Merlino
Oggi è il 21 marzo: San Serapione
Vescovo, santo (sec. IV). Nonostante che sia sempre stato molto celebrato nella storia della Chiesa come uomo di grande cultura e di profonda spiritualità, le notizie che possediamo di Serapione sono scarne e frammentarie, in quanto provengono indirettamente da altre fonti. Di lui non conosciamo i riferimenti cronologici e quelli relativi all'origine, come anche il luogo di morte.Sappiamo che visse ritirato nel deserto per alcuni anni, conducendo vita eremitica e divenendo uno dei più illustri discepoli di Antonio il Grande, prima di essere eletto vescovo di Thmuis (presumibilmente tra il 340 e il 356).
Fu zelante difensore della fede di Nicea, accanto ad Atanasio, con il quale intrattenne una lunga relazione epistolare, che costituisce l'unica fonte documentale certa per risalire alla sua attività. Da ultimo sappiamo che dall'imperatore Costanzo II fu mandato in esilio. Degli scritti a lui attribuiti è stata ritrovata tardivamente un'opera polemica contro i manichei e un Eucologio, una raccolta che fornisce in forma di preghiera indicazioni sui particolari della vita liturgica nell'Egitto del secolo IV. Oltre che nei sinassari bizantini, seppure con alcune varianti, è commemorato in diversi martirologi occidentali, che ne tessono ampiamente gli elogi.
Violenta scossa di terremoto scuote le Eolie nella notte. E' stata seguita da almeno altre 15 di minore entità
Il sisma è avvenuto alle 2:46 ad una profondità di 29 chilometri nell'area vicina ad Alicudi.
Il terremoto è stato nettamente avvertito dagli isolani, così come lungo la costa, sino a Palermo.
Appena tre minuti dopo, alle 2.49, un’altra scossa - stavolta di magnitudo 4.3 - è stata registrata nella stessa area ad 11 chilometri di profondità. Non si registrano danni,
Secondo i dati ufficiali, dopo la prima si sono susseguite almeno 15 scosse intorno all’arcipelago
A Canneto: Residence Mistral
venerdì 20 marzo 2026
RECUPERATI IN MARE 4 INVOLUCRI CON CIRCA 11 KG DI MARIJUANA NELLE ACQUE ANTISTANTI CAPO MILAZZO
COMUNICATO - Nella giornata del 18 marzo 2026 è stata condotta un’attività di polizia giudiziaria nelle acque prospicienti il litorale mamertino, con particolare riferimento allo specchio acqueo antistante Capo Milazzo.
L’intervento trae origine da una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo da parte degli operatori dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo che, nel corso delle ordinarie attività di monitoraggio e perlustrazione, individuavano la presenza di un sospetto involucro galleggiante nelle acque antistanti il Capo.
Ricevuta la segnalazione e valutate le caratteristiche dell’involucro, ritenuto potenzialmente riconducibile a sostanza stupefacente, veniva disposto il recupero del materiale e il suo trasferimento presso il porto di Milazzo per i necessari accertamenti, avviando contestualmente un’attività di polizia giudiziaria svolta in coordinamento con altre Forze di polizia.
Le successive attività di perlustrazione marittima, estese all’area circostante Capo Milazzo e condotte con il concorso delle unità navali operative impiegate, consentivano di individuare e recuperare ulteriori tre involucri galleggianti analoghi al primo, confezionati con modalità idonee a garantirne la permanenza in superficie.
All’esito delle verifiche effettuate dal personale operante, il materiale complessivamente recuperato risultava costituito da circa 11 chilogrammi di marijuana, suddivisa in quattro distinti involucri opportunamente sigillati e predisposti per il galleggiamento in mare.
Dell’operazione veniva immediatamente informata l’Autorità Giudiziaria competente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che disponeva il sequestro del quantitativo rinvenuto per i successivi accertamenti di rito.
Il Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, Dott. Giuseppe Verzera, in relazione all’episodio, ha dichiarato che l’Autorità giudiziaria «intende approfondire con la massima attenzione la vicenda, avviando tutti gli accertamenti investigativi necessari per ricostruire l’origine e la destinazione del carico recuperato in mare».
Il Procuratore ha inoltre evidenziato come «il fenomeno del rinvenimento di sostanze stupefacenti in mare in condizioni analoghe stia assumendo una connotazione a dir poco inquietante, anche alla luce di recenti episodi verificatisi con modalità similari», assicurando che la Procura procederà con ogni attività investigativa utile a contrastare tali traffici illeciti.
Oggi, dopo 100 anni di storia, il Filippino è un ristorante moderno e funzionale, articolato in due sale interne e in una grande e rinnovata terrazza climatizzata.
L’arredamento, in legno massello scuro e colori tenui, è sobrio ed elegante, con mobili d’epoca e un caldo camino.
Le specialità proposte sono prevalentemente legate alla cucina di mare, regionale, con piatti a base di pesce fresco pescato quotidianamente, unitamente a materie prime dell’isola, quali le verdure e gli oli, che ne esaltano il sapore. Il ristorante dispone inoltre di un’ottima cantina vini con una selezione che include più di 100 etichette, oltre a un’ottantina di grappe. Complessivamente offre la disponibilità di 250 coperti. E l’accoglienza e l’attenzione alle esigenze di ogni cliente sono sempre di casa: oggi come ai primi del Novecento.
Detti e proverbi siciliani ed eoliani (53° puntata)
L'uomo che lavora lana e cotone, o è fesso o è stupido
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