Entrera' in vigore domani, martedi' 26 aprile, la legge regionale 5/2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana l'11 aprile scorso. La legge, venticinque articoli, suddivisi in 3 titoli e altrettanti capi, introduce un piu' moderno sistema di regole concernenti il procedimento amministrativo che, ponendo il cittadino al centro dell'azione pubblica, allo stesso tempo, consente alla Regione di promuovere nuove e piu' ricche opportunita' di crescita civile, economica e culturale della societa' siciliana. L'obiettivo e' lo snellimento e la modernizzazione dell'apparato burocratico regionale, per accrescere efficienza e competitivita'.
La maggior parte delle disposizioni contenute e' immediatamente operativa. Alcune norme, invece, richiedono l'adozione di provvedimenti amministrativi per la loro attuazione nell'ordinamento regionale. Le disposizioni che necessitano di attuazione - valutazione dei dirigenti regionali, trasparenza e innovazione, semplificazione normativa e procedimentale e uso del logo - sono di competenza dell'assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica. La fase attuativa prevede il coinvolgimento anche degli assessorati dell'Economia per cio' che concerne la digitalizzazione dell'amministrazione regionale e delle Attivita' produttive per lo Sportello unico.
La legge, fortemente voluta dal governo presieduto da Raffaele Lombardo e approvata all'unanimita' dall'Assemblea regionale siciliana lo scorso 23 marzo, rappresenta una delle riforme chiave inserite nel programma di governo. "E' un legge che snellisce la pubblica amministrazione - sostiene il governatore Lombardo - avvicinandola ai cittadini e segna un momento importante nella semplificazione delle procedure per chi voglia investire nella nostra terra, cosi' da incentivarne lo sviluppo e l'economia".
"Sono certa - afferma l'assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, Caterina Chinnici - che i colleghi di giunta, coinvolti nel processo di attuazione della legge saranno celeri nel definire gli atti di loro competenza, in modo tale che tutta la normativa possa essere operativa in maniera completa nel piu' breve tempo possibile"
Ma quali soni i cardini principali della legge? Per quanto riguarda la conclusione dei procedimenti amministrativi (art.2), le singole amministrazioni regionali e locali dovranno, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, procedere a un riesame dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza per individuare i tempi di conclusione degli stessi, che non potranno superare i 60 giorni o, solo per procedimenti di particolare delicatezza o maggiore complessita', i 150 giorni. Dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i procedimenti per i quali non siano stati individuati i termini massimi dovranno concludersi in 30 giorni.
La legge (art. 2 e 5) introduce anche forme di responsabilita' disciplinare, amministrativa e dirigenziale nei confronti dei funzionari che ritardano od omettano di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento. Previsto, inoltre, l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto da parte della pubblica amministrazione nelle ipotesi di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
La normativa (art. 3) richiama le pubbliche amministrazioni all'osservanza del Codice dell'Amministrazione Digitale. Le principali novita' riguardano l'introduzione di forme di pagamento informatico, lo scambio telematico di dati tra imprese e pubblica amministrazione, l'uso della posta elettronica certificata, l'accesso ai servizi in rete, l'utilizzo della firma digitale e l'arricchimento dei siti istituzionali. L'assessore regionale per l'Economia dovra', entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, predisporre il Pitre, il "Piano per l'innovazione tecnologica della Regione". Il Piano, che contiene fasi e tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell'amministrazione regionale, dovra' essere approvato dalla giunta, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.
Introdotto (art.6) il meccanismo della Scia, la Segnalazione certificata di inizio attivita', che prende il posto della Dia, la Dichiarazione di inizio attivita'. E' una procedura semplificata che consente per gli atti di autorizzazione, licenza, permesso e, comunque, a contenuto non discrezionale l'avvio dell'attivita' dalla data di presentazione dell'istanza. I controlli saranno svolti nei 60 giorni successivi. L'avvio immediato dell'attivita' non e' consentito qualora sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
In tema di Suap, lo Sportello unico per le attivita' produttive, la legge (art. 10) provvede a innovare la disciplina, adeguando la normativa regionale a quella statale. Tra le principali novita' l'individuazione dello Sportello quale unico soggetto pubblico responsabile per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto l'esercizio di attivita' produttive. Il Suap dialoghera' in maniera telematica. Per le procedure due gli iter previsti: uno semplificato tramite la Scia; un altro, ordinario, che si conclude o nel termine di 30 giorni o mediante convocazione di conferenza di servizi. Spettera' all'assessore per le Attivita' produttive adottare con proprio decreto il disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.
La legge (art.11) procede al recepimento dei criteri e principi introdotti dal decreto Brunetta allo scopo di perseguire il miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti, nonche' la crescita professionale del personale attraverso l'utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di incentivazione della produttivita'. L'applicazione dei nuovi criteri di valutazione e misurazione della performance sara' operativa dal primo gennaio 2012. Il regolamento attuativo dovra' essere adottato dal presidente della Regione, previa delibera di giunta su proposta dell'assessore per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge (ovvero entro il 23 ottobre 2011). Il regolamento dovra' contenere le modalita' di nomina, composizione e funzionamento dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della performance.
Prevista (art. 12) piu' trasparenza nella pubblica amministrazione con l'utilizzo dei siti web per la diffusione dei dati relativi ai bilanci, alla spesa per il personale, ai curricula dei soggetti esterni. Sempre sui siti dovranno essere diffusi i moduli e i formulari per la presentazione di istanze da parte del cittadino. Si prevede la pubblicazione degli atti amministrativi sui siti internet e la diffusione delle buone pratiche amministrative. La norma e' immediatamente operativa, ma entro un anno dall'entrata in vigore della legge l'assessore per le Autonomie locali e la Funzione pubblica dovra' proporre al presidente della Regione lo schema di decreto con il quale sono stabilite le modalita' di pubblicazione degli atti, nonche' la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha piu' effePer la prima volta viene prevista (art. 14), con l'obiettivo di assicurare un'immagine coordinata, univoca e trasparente, all'interno e all'esterno dell'amministrazione, l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un manuale recante le norme e i criteri fondamentali per il corretto e uniforme utilizzo dello stemma della Regione.
Di grande rilievo e' il recepimento (art. 15) del "Codice Antimafia ed Anticorruzione" noto come "Codice Vigna", adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 514/2009, il cui scopo e' quello di contrastare il rischio di diffusione della corruzione e infiltrazioni di tipo mafioso all'interno delle pubbliche amministrazioni.
In tema di riordino normativo e semplificazione dei procedimenti amministrativi (art.16), la legge persegue l'obiettivo della certezza del diritto attraverso l'impegno della giunta regionale a effettuare un riordino normativo e un'attivita' di coordinamento tra le leggi regionali attraverso una legge annuale sulla semplificazione. Introdotta anche la delegificazione dei procedimenti amministrativi cui si potra' pervenire tramite regolamenti da adottarsi con decreto presidenziale entro sei mesi dall'emanazione dell'apposita legge delega.
Allo scopo, infine, di favorire lo snellimento e l'accelerazione del procedimento amministrativo, la legge (art.19) ha soppresso la commissione edilizia e ha abbreviato i termini dell'iter preordinato al rilascio della concessione edilizia.