Al signor Presidente del Consiglio Comunale di Liparie p.c.
Al Signor Sindaco del Comune di Lipari
LL.SEDI
Oggetto: Lettera aperta sull'o.d.g, del C.glio Comunale del 7 settembre us.
Signor Presidente,
ho riflettuto alcuni giorni a seguito della presa di posizione del Consiglio Comunale sulla vasta problematica del Museo e del Parco Geominerario della Pomice dell'isola di Lipari e come cittadino intendo rivolgere alla .S.V., alcune domande. Tale esigenza nasce dal fatto che negli ultimi dieci anni ho partecipato, a titolo assolutamente gratuito, su invito sia dell'Amministrazione sia del Consiglio Comunale a numerosi tavoli tecnici rivolti alla formulazione di piani e progetti legati alla creazione del Parco Geo-Minerario della Pomice di Lipari. Il mio coinvolgimento è dovuto sia al fatto di aver scritto, ad oggi, tre volumi sulla Storia della Pomice ed aver curato la prefazione di altri due volumi sempre legati al mondo della pietra pomice sia al fatto che, nella qualità di assessore al territorio del Comune di Lipari, dal 1994 al 2001, sono stato il primo a formulare una ipotesi di Parco Geominerario. Tale mia proposta, formulata nel 2002, trova riferimento in diversi rapporti di Missione dell'Unesco.
Prendo questa decisione, infine, alla luce delle affermazioni contenute nella prima parte dell'o.d.g nella quale si afferma: "che il confronto istituzionale nonché il coinvolgimento delle realtà associative ed imprenditoriali del territorio rappresentano la strada maestra per contrastare il decisionismo assoluto spesso imposto da un modo sbagliato di governare gli interessi comuni", naturalmente puntualizzo che in questa mia nota io esprimo pensieri ed opinioni a puro titolo personale e non rappresento assolutamente il pensiero e le opinioni di associazioni culturali presenti sul territorio.
Nell'ordine del giorno i consiglieri firmatari affermano che "5. Rientra nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale l’adozione dei piani territoriali ed urbanistici, sia generali che attuativi." si afferma inoltre "che l’Amministrazione comunale ha dato la propria disponibilità alla realizzazione di un Parco Geominerario nella ex area mineraria dell’isola, come peraltro emerge dalle numerose dichiarazioni rilasciate dal Sindaco di Lipari alla stampa locale e regionale".
Su questo punto occorre, a mio modesto parere, fare chiarezza, l'istituzione del Museo e del Parco Geo Minerario è stata già deliberata sia in sede di programmazione locale sia in sede di programmazione regionale ormai da quasi un ventennio. Responsabilità sui ritardi sono da addebitare alla precedente amministrazione che ben consapevole del rischio ha deciso di sostenere l'azienda con ordinanze di proroghe che non hanno condotto a nulla; nel 2007 abbiamo assistito alla disastrosa chiusura dell'azienda da parte della Magistratura. Tutto questo pagato a caro prezzo dalla nostra Comunità. Ricordo a me stesso che le concessioni minerarie erano scadute nel 2002 e che la Regione Siciliana aveva deciso di non rinnovarle. Sin dal 1991 la Regione aveva deciso in tal senso istituendo le Riserve Naturali Orientate su tutte le isole dell'Arcipelago Eoliano. Avevamo tutti i segnali chiari ma chi governava il nostro territorio ha deciso di non vederli nonostante le decine e decine di note per cercare di stimolare la discussione.
Esaminiamo i diversi strumenti di programmazione, iniziando dalle previsioni del Piano Regolatore Generale; per brevità riporto gli articoli delle norme di attuazione relative all’area pomicifera ricadente fra Capo Rosso e la frazione di Acquacalda.
Articolo 17 - Piano di Riqualificazione Ambientale (PRA)
I “Piani di Riqualificazione Ambientale” (PRA) di iniziativa pubblica sono finalizzati al recupero di aree nelle quali non è opportuno intervenire con normali PP.PP. in quanto risulta incongrua l'applicazione degli standards e delle norme di cui al D.I. 1444/68. Le procedure di attuazione sono quelle dei Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica di cui alla L. 17 Agosto 1942 n. 1150 e succ. mod. ed int. ed alla L.R. 27 Dicembre 1978 n. 71 e succ. mod. ed int..
Sono obbligatori nelle seguenti aree: - Aree di cave dismesse; - Piano dei parchi urbani e territoriali (PU); - Piano riqualificazione e ricostituzione degli ambiti naturalistici territoriali (PAN).
Possono essere disposti anche su aree del territorio comunale nelle quali si rende opportuno ristabilire equilibri delle biocenosi e/o dare un assetto stabile ai vari habitat con l'applicazione di tecniche naturalistiche per la sistemazione relativa.
Articolo 70 - Zone TS3: tutela speciale dell’area di Papesca, Porticello, Acquacalda
Le Zto TS1 individuano l’area della costa sud orientale dell’Isola di Lipari definita dalle località di Papesca, Porticello e Acquacalda con ampie aree libere e spiagge idonee e utilizzate per la balneazione con presenza di edifici costituenti ex strutture industriali per la prima lavorazione e il caricamento della pomice. Interessa ambiti di tutela speciale della fascia costiera TO3 compresa entro la fascia dei 150 ml dalla battigia di cui alla Lr n. 78/76 con caratteristiche particolari per la compresenza, oltre alla fascia costiera da preservare, di beni culturali etno antropologici di archeologia industriale da conservare fisicamente ma suscettibili di riuso e recupero. Il regime di tutela e fruizione tutela speciale “TS3” è volto alla realizzazione di un ambito ad ecologia ambientale orientata all'uso sociale in forma naturale o attrezzata con particolari limiti e garanzie d’uso delle risorse naturali e storico antropiche. Costituiscono attività e azioni compatibili con il regime di tutela orientata anche attraverso interventi di recupero e ripristino: la ricerca scientifica, il monitoraggio e la protezione civile; le attività culturali di didattica informativa; la sistemazione idraulica forestale con vegetazione autoctona e tecniche ecologicamente compatibili; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; infrastrutture termali con alimentazione esogena; il recupero della sentieristica storica; la compatibilizzazione paesistica dei detrattori; il recupero degli stabilimenti dimessi anche ai fine dell’allocazione di strutture museali dell’archeologia industriale, di ricettività alberghiera e funzioni della ristorazione, di servizi complementari alla fruizione del mare e al termalismo anche con alimentazione esogena; il recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico sanitarie, ove non esistenti.
Costituiscono attività non compatibili: l’attività estrattiva; l’attività agro-silvo pastorale, l’attività agrituristica, l’attività residenziale, l’attività residenziale turistica extra- alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti; il recupero edilizio con variazioni d’uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni e nuove infrastrutture.
Ai fini della definizione delle aree di parco e delle iniziative turistico alberghiere, si attua attraverso la formazione di un Piano urbanistico esecutivo (PUE) di iniziativa pubblica anche con accordo con i privati, esteso all’intera zona ed altri eventuali interventi di recupero saranno definiti in sede di formazione del PUE.
Nelle more della formazione del PUE sono permessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro degli edifici esistenti.
Articolo 71 - Zone ZM1: Area mineraria dismessa di Pilato Pomiciazzo non più coltivata
Le Zto TM1 definiscono in generale la parte sud-orientale dell’area mineraria di estrazione della pomice di Pilato-Pomiciazzo, già sfruttata storicamente ed attualmente non più coltivata, con la finalità del recupero ambientale dell’area di cava, al fine della sua sistemazione, in relazione alla particolarità del sito orografico e geomorfologico di sedime. Costituiscono attività e azioni compatibili con il regime di tutela anche attraverso interventi di recupero e ripristino: la ricerca scientifica, il monitoraggio e la protezione civile; l’attività culturale didattico-pedagogica, formativa e informativa; parchi pubblici attrezzati all’aperto; il recupero edilizio della volumetria esistente fatti salvi limitati ampliamenti (30%) per servizi e impianti; la demolizione senza ricostruzione dei volumi e/o impianti tecnologici non recuperabili; il restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
Costituiscono attività non compatibili: l’attività estrattiva, tranne quella eventualmente autorizzata; l’attività agrituristica; l’attività residenziale, nuove infrastrutture e nuove edificazioni. Si attua con apposita progettazione particolareggiata (PUE o progetto unitario) di iniziativa pubblica o privata.
Articolo 72 - Zona ZM2: area mineraria con concessione attiva di Lipari tra Acquacalda e le Rocche Rosse
La Zona ZM2 comprende la parte meridionale della concessione pomicifera del Pilato, costituita dalla parte mediana e distale del corpo vulcanico, dalla zona interna ai confini di uso civico e dalla zona nord-occidentale di Lipari fra Acquacalda e la colata delle Rocche Rosse. Essa è di alto interesse scientifico per le stratigrafie deposizionali del processo eruttivo. La finalità dell’esercizio dell’uso civico rientra nei limiti territoriali e temporali della concessione mineraria e successiva sistemazione dell’area di cava.
Terminata l’attività estrattiva, l’area è soggetta a intervento unitario che si realizza attraverso progetto o PUE esteso all’intera area oggi sottoposta ad uso civico e così individuata nel Prg, con la finalità della costituzione di un parco tematico minerario (Parco della Pomice) disponibile per la visita e la ricerca scientifica anche attraverso interventi volti alla ricostituzione e il restauro dell’ambiente di archeologia estrattiva.
L’iniziativa del progetto e/o del PUE del parco tematico deve essere realizzato, previo accordo di programma, come attività di programmazione negoziata, d’intesa tra imprenditori privati interessati e l’Amministrazione pubblica (comunale, provinciale, regionale, statale), sotto gli auspici dell’UNESCO. Costituiscono attività e azioni compatibili con il regime di tutela anche attraverso interventi di recupero e ripristino: ricerca scientifica il monitoraggio e la protezione civile; la didascalizzazione territoriale culturale, didattica informativa relativa alla specificità vulcanologica (vulcanismo esplosivo freato-magmatico del cono di pomice della colata lavica finale acida viscosa delle Rocche Rosse - Lipari); didascalizzazione relativa alle tecnologie estrattive nel tempo; parchi pubblici attrezzati all’aperto; recupero della sentieristica storica e di archeologia estrattiva; recupero edilizio della volumetria esistente, fatti salvi limitati ampliamenti (30%) per servizi e impianti. la demolizione senza ricostruzione dei volumi e/o impianti tecnologici non recuperabili, il restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
Costituiscono attività non compatibili: l’attività estrattiva, tranne quella eventualmente autorizzata; l’attività agrituristica; l’attività residenziale, nuove infrastrutture e nuove edificazioni.
Passiamo adesso alle previsione del Piano Territoriale Paesistico. Per brevità di trattazione mi limito ad alcuni articoli.
Art. 19 - T.S. 2 Pilato III
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TS2
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TS2
Il regime di TS2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici: - risorse minerarie affioranti, cave.
L'ambito di TS2 contiene i seguenti beni culturali territoriali:
– zona speciale relativa a parte dell'orlo craterico (TI) ed alla parte configurante il cono di pomici del Pilato (Lipari), di straordinario interesse morfologico quanto alla macro- forma del paesaggio, morfovulcanico quanto alla forma rispetto al meccanismo eruttivo e tipologie di prodotto e morfovulcanotettonico quanto alle radici tettoniche alla base del mutamento di stile eruttivo.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO - La finalità è la conservazione assoluta di un elemento essenziale del paesaggio morfo-vulcano-tettonico di alto valore scientifico, costituente prototipo di cono di pomice con associata colata lavica finale di ossidiana, e del paesaggio storico in relazione a datazioni connesse alla presenza di San Calogero e San Willibald a Lipari.
Il regime di tutela e fruizione della tutela speciale TS2 è volto alla conservazione di cui sopra con particolari limiti e garanzie di risorse naturali, in situazioni richiedenti un regime speciale, in situazioni nelle quali la concentrazione di valori, di beni culturali, di potenzialità positive di interessi, di vincoli, di eccezioni ai vincoli (a causa di pluralità di interpretazioni), di disvalori, di interessi, di contraddizioni, ed inoltre la estrema specificità di preesistenze (richiedenti estreme specificità di soluzioni), comportano l'esigenza della creazione di un regime normativo speciale, con procedure adeguate a garantire soluzioni corrette attraverso modalità attuative adeguate così come definite all'art. 7 (F.P. 4).
ATTIVITA' COMPATIBILI: Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; attività culturale didattica informativa. Demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO: Recupero edilizio e dei manufatti esistenti all'interno del cratere, con finalità di testimonianza della cultura contadina in rapporto ai vulcani, senza alterazione di volume, di destinazione d'uso né della tipologia. Mantenimento dell'attività agricola esistente all'interno del cratere purché effettuata con sistemi tradizionali; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro e compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI: Attività estrattiva; attività agrituristica, attività residenziale + turistico-alberghiera + extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni; nuove infrastrutture.
Art. 20 - T.S. 3 Papesca-Porticello, Acquacalda
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TS3
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TS3
Il regime di TS3 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:
A. beni culturali territoriali configuranti (3D): A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile: A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici: - ambiti costieri a vocazione orientata alla fruizione attrezzata del mare;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti: B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici: - risorse minerarie affioranti, cave (parti di interesse etnografico);
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica: - insediamento industriale.
L'ambito di TS3 contiene i seguenti beni culturali territoriali
- emergenze significanti costituite da edifici industriali abbandonati per la lavorazione della pomice presenti nella fascia costiera; - cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio di risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica; - disponibilità di rustici industriali dismessi connessi alla pesca ed alla lavorazione della pomice. Nel caso particolare di Acquacalda (Lipari), l'ambito TS3 è costituito dalla spiaggia compresa tra la litoranea ed il mare nel tratto E-W e dai ruderi degli stabilimenti per la lavorazione della pomice.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO - Il regime di tutela e fruizione tutela speciale TS3 è volto alla realizzazione di un ambito ad ecologia ambientale orientata all'uso sociale in forma naturale o attrezzata con particolari limiti e garanzie di risorse naturali in situazioni richiedenti un regime speciale, situazioni nelle quali la concentrazione di valori, di beni culturali, di potenzialità positive di interessi, di vincoli, di eccezioni ai vincoli a causa di pluralità di interpretazioni, di disvalori, di interessi, di contraddizioni, ed inoltre la estrema specificità di preesistenze (richiedenti estreme specificità di soluzioni), comportano l'esigenza di un regime normativo speciale, che rinvia peraltro a corrette soluzioni di intervento, la cui individuazione è da demandare a specifica progettazione particolareggiata dell'intera fascia di iniziativa pubblica o privata e che sarà sottoposta all'esame della soprintendenza competente.
Fruizione del mare coniugata al recupero della archeologia industriale.
Papesca-Porticello, Acquacalda: ambiti di tutela speciale della fascia costiera TO3 compresa entro la fascia dei 150 m. dalla battigia di cui alla legge regionale n. 78/76 con caratteristiche particolari per la compresenza, oltre alla fascia costiera da preservare, di beni culturali etno- antropologici di archeologia industriale da conservare fisicamente ma suscettibili di riuso e recupero.
ATTIVITÀ COMPATIBILI: Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; attività culturale didattica informativa; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; infrastrutture termali con alimentazione esogena.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO: Recupero sentieristica storica; restauro e compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero degli stabilimenti dismessi; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI: Attività estrattiva; attività agro-silvopastorale, attività agrituristica, attività residenziale, attività residenziale turistica extra-alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni; nuove infrastrutture.
Art. 25 - Zona mineraria 1 con prescrizioni di Piano territoriale paesistico
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla ZM1
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO ZM1 Il regime di ZM1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D): B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni naturali abiotici: - risorse minerarie affioranti, cave.
L'ambito di ZM1 contiene i seguenti beni culturali territoriali - parte sud-orientale del Pilato- Pomiciazzo, già sfruttata storicamente ed attualmente non più coltivata.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO: Recupero dei territori con sfruttamento minerario in corso al fine della conservazione dei beni culturali primari e successivamente la sistemazione della cava, in relazione alla particolarità della sede, è da demandare ad apposita progettazione particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.
ATTIVITA' COMPATIBILI: Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; attività culturale didattica formativa e informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione. Demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO: Recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti. Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI: Attività estrattiva; attività agro-silvopastorale, attività agrituristica, attività residenziale + turistico-alberghiera +extra alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.
Art. 26 - Zona mineraria 2 con prescrizioni di Piano territoriale paesistico
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentatinella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla ZM2
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO ZM2
Il regime di ZM2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D): B.1. beni culturali territoriali naturali: B.1.1. beni naturali abiotici: - risorse minerarie affioranti, cave.
L'ambito di ZM2 contiene i seguenti beni culturali territoriali
- parte meridionale della concessione pomicifera del Pilato costituita dalla parte mediana e distale del corpo vulcanico, zona interna ai confini di uso civico; - zona nord-occidentale di Lipari fra Acqua Calda e la colata delle Rocche Rosse, di alto interesse scientifico per le stratigrafie deposizionali del processo eruttivo.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO - Esercizio dell'uso civico entro i limiti territoriali e temporali della concessione mineraria, e successivamente sistemazione della cava, in relazione alla particolarità della sede, è da demandare ad apposita progettazione particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.
ATTIVITA' COMPATIBILI: Ricerca scientifica; monitoraggio e protezione civile; didascalizzazione territoriale culturale, didattica informativa relativa alla specificità vulcanologica (vulcanismo esplosivo freato-magmatico del cono di pomice della colata lavica finale acida viscosa delle Rocche Rosse – Lipari); didascalizzazione relativa alle tecnologie estrattive nel tempo; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO: Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti. Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI: Attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, attività residenziale + turistico-alberghiera + extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.
Art. 37 Usi civici eoliani
L'art. 146 del T.U. n. 490/99 rende operativa ed efficace la tutela ipso jure, agli effetti paesistici, degli "usi civici", tutela cioè la conservazione e la fruizione sociale, nei modi e nei limiti compatibili, delle parti di territorio soggette ad usi civici sino alla disciplina ulteriore specifica in sede di piano paesistico. La disciplina degli usi civici è espressamente finalizzata alla conservazione delle risorse naturali attraverso un uso collettivo che sia compatibile con la loro conservazione e trasmissione (senza la quale l'uso civico verrebbe a mancare). E' evidente dunque una incompatibilità di utilizzo di quelle moderne tecnologie ablative che consentono, con mezzi meccanici, la rapida distruzione sia nella consistenza, sia nella forma dei beni culturali territoriali soggetti ad uso civico.
Tutto ciò premesso il Piano territoriale paesistico vieta un utilizzo difforme dall'uso storico del bene oggetto di uso civico, diretto o in concessione. Ne consegue che il taglio dei boschi, l'estrazione della pomice e comunque l'utilizzo delle aree soggette ad uso civico (come risorsa da utilizzare senza distruggere il capitale o come produttrici di risorse disponibili come frutti del bene capitale) non possono essere condotte in forme tali da compromettere la sussistenza del bene stesso. Il taglio dei boschi deve essere compensato da un contemporaneo reimpianto arboreo. L'estrazione della pomice deve avvenire senza compromettere la morfologia del bene soggetto ad uso civico, ove la fisicità del bene sia caratterizzata dall'ulteriore valore di bene culturale territoriale paesistico per coesistenze di valori paesistici scientifici e morfovulcanici configuranti da conservare in forma di tutela orientata ed integrale. Nel caso specifico del "cono di pomice" del Pilato (Lipari), in relazione al fatto che, oltre all'uso civico tradizionale ed ai valori paesistici da conservare a livello di tutela orientata ed integrale, sussistono ulteriori problemi di transizione nei quali sono determinanti i modi ed i tempi di procedimento, il problema è stato disciplinato a parte con regime TS2 (Tutela speciale 2).
Procediamo adesso con le previsioni del Piano di Gestione del Sito Unesco. Il Piano di Gestione del Sito Unesco, approvato dalla Regione Siciliana, e successivamente dall'amministrazione comunale di Lipari, detta norme in merito alla riconversione della cave di pomice (parte V, cap. II – Piano di azione per la ricerca e la valorizzazione sociale, culturale ed economica).
1.5.1. Le raccomandazioni del Piano di gestione del sito Unesco. Le raccomandazioni sono contenute nella parte settima del Piano, pagg. 450 e successive: (...) Nello specifico, nel documento inviato in data 27 agosto 2007 alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, dopo avere esaminato lo stato di conservazione delle isole Eolie, richiede precise garanzie per il superamento delle criticità sollevate con l’Adozione 31 Com 7B.24, in merito ad una serie di punti di attenzione e criticità.
a. Divieto di proseguimento di attività estrattive nelle aree incluse nel Patrimonio Mondiale e in quelle a questo adiacenti. Divieto di apertura di eventuali nuove ,miniere.
b. La chiusura definitiva delle cave di pomice è avvenuta alla fine di agosto 2007 ad opera della magistratura di Catania che, sequestrando anche i pontili d’imbarco e i macchinari di proprietà, ha disposto anche il divieto di intraprendere ulteriori future iniziative estrattive. L'area sequestrata comprende anche i pontili di imbarco del materiale con i nastri trasportatori della pietra pomice, tutti i macchinari utilizzati per lo scavo, gli stabilimenti. Adesso il comune di Lipari dovrà provvedere alla messa in sicurezza del sito, avvalendosi del Corpo Regionale Miniere – Distretto Minerario di Catania, attraverso l’eliminazione e/o il riutilizzo dei materiali di cava presenti. Tali attività verranno supervisionate dalla Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia a cui è affidato il compito di sovrintendere a tutte le attività previste nel Piano di Gestione.
c. Definizione di scadenze per la rimozione delle scorie di pomice.
d. Il sequestro dell’area utilizzata per lo stoccaggio e l’utilizzazione dei residui di lavorazione, permette di delineare un progetto di eliminazione di tali scorie precedente all’attuazione dei piani di riconversione delle cave attraverso attività, compatibili con il vincolo paesaggistico, che possano assicurare uno sviluppo turistico ed economico dell'Isola che punti su ambiente e qualità del territorio.
Per ricondurre ad una possibile fruizione di tipo balneare le superfici di spiaggia comprese entro l’originaria zona mineraria, allo stato attuale interessate incisivamente da fenomeni di erosione costiera, si potrà procedere alla rimozione parziale o totale degli accumuli costituiti dai residui di lavorazione (cumuli di lapillo) e al successivo riutilizzo dei materiali per il ripascimento delle spiagge, in relazione ovviamente a quanto consentito dalle normative vigenti in materia di rifiuti. In alternativa a questa tipologia di interventi, che dovranno comunque essere sempre preceduti da accurati studi di fattibilità e di impatto ambientale, si potrà operare una riqualificazione paesaggistica del sito attraverso la sistemazione degli accumuli degli scarti della lavorazione mineraria privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica.
h. Definizione di un progetto, scientificamente fondato, di ricostituzione della flora attraverso l’utilizzo di piante endogene. Stesura di un solido piano di riconversione delle infrastrutture delle miniere al fine di soddisfare i bisogni, anche didattici, di ecoturismo, includendo un programma di reimpiego e/o riabilitazione degli ex lavoratori delle cave chiuse.
Prendendo le mosse dalle situazioni di criticità e di rischio che investono il patrimonio biotico eoliano, un piano di ricostituzione della flora originaria è ampiamente previsto e delineato nelle sue peculiarità in tale Piano di Gestione e, nello specifico, nell’ambito della descrizione dei progetti di intervento per la conoscenza, protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio biologico eoliano. La realizzazione degli interventi mirati alla riconversione del sito di cava oggi inattivo non potranno naturalmente prescindere dal coinvolgimento di tutti i lavoratori precedentemente impiegati nell’ambito di tale industria estrattiva. Questi ultimi, opportunamente istruiti attraverso gli specifici corsi di formazione/riqualificazione previsti, potranno partecipare adeguatamente a tutte le iniziative divulgative, educative e, più in generale, di fruizione che verranno svolte specificatamente in seguito all’istituzione dei progetti di riconversione prospettati: come ad esempio la struttura scientificomuseale dell’ “Ecomuseo Regionale della Pomice di Lipari” o la “Scuola del mare”, che destinerebbe gli ex capannoni industriali ad attività didattiche e sportive. L’assessorato regionale del lavoro ha avviato le procedure di reimpiego degli ex operai della cava per attività sociali e di riqualificazione ambientale.
Arriviamo, infine, alle previsioni del Piano di Gestione “Isole Eolie” che interessa i Siti Natura 2000 denominati: ITA030044 Arcipelago delle Eolie - Area Marina E Terrestre, ITA030030 Isola di Lipari, ITA030027.
Il piano di gestione è stato adottato dalla Regione Siciliana ( D.D.G. n. 120 del 2013)1 e la gestione è affidata alla Provincia Regionale di Messina. L’unica azione nota, ad oggi, è la determina 43 del 10.12.2010.
(...) Che aree intensamente sfruttate per l'estrazione di materiali pomicei, localizzate nell'estremo settore settentrionale dell'isola di Lipari, potrebbero essere valorizzate attraverso una serie di interventi orientati, alla conservazione e alla salvaguardia del valore scientifico-culturale della risorsa mineraria e delle testimonianze dell'attività estrattiva, anche attraverso l'istituzione di una struttura scientifica tematica e di un presidio museale di archeologia industriale per illustrare meglio le relazioni esistenti tra le peculiari caratteristiche del materiale oggetto di sfruttamento e lo sviluppo nel tempo delle tecniche e delle procedure di estrazione, in rapporto anche all'importanza storico- culturale che tale attività ha avuto nell'ambito del comprensorio eoliano. Determina: 1) Approvare il progetto in bozza elaborato dall'ufficio allegato alla presente determina per la realizzazione e fruizione di percorsi naturalistici, museali e della memoria all'interno del Sito Natura 2000. - Isola di Lipari. (...)
Ricordo a me stesso, infine, che dal 2007 per il nostro arcipelago è stato istituto il
Parco Nazionale Terrestre e Marino delle Isole Eolie.
Nella seduta n. 239 del 25 ottobre 2007 Commissione Senato, dai senatori De Petris e d'Alì è stata proposta l’istituzione del Parco Nazionale, Marino e terrestre, delle Isole Eolie. La sua istituzione, invece, è frutto del D.L.159 /2007, art. 26, comma 4-speties, proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati. La proposta del Parco risulta trasmessa al Comune di Lipari da parte del Ministero dell’Ambiente via fax il 21 gennaio 2010 e protocollata al n. 3126 del 26 gennaio 2010.
Rispetto a questa pluralità di strumenti di programmazione del territorio approvati dal Governo Nazionale, dal Governo Regionale dal Consiglio Comunale e da varie Amministrazioni pro tempore, l'ordine del giorno Votato il 7 settembre 2021 afferma: "che la fabbrica non esiste più e il materiale che sarebbe dovuto confluire nel museo è stato venduto un po’ alla volta portando con se tutto il suo valore storico". Capisco l'esigenza di sintesi dei consiglieri, tuttavia, vorrei conoscere sulla base di quale analisi storica (naturalmente scritta) è stata formulata tale valutazione?
È stato chiesto un parere ad un esperto realizzatore di Musei? Le strutture a valle della strada provinciale non mi risulta che siano state vendute e in buona parte delle stesse insistono ancora gli impianti. Il museo ed il Parco debbono adempierebbero ad uno degli obiettivi principali di qualunque istituzione museale: il mantenimento della memoria storica di un fenomeno culturale attraverso la conservazione dei beni materiali ed immateriali.
"che l’istituzione di un Parco Geominerario nelle ex cave di pomice di Lipari presenta rilevanti impedimenti di carattere giuridico ed è perciò di difficile ed immediata esecuzione" Quali sono questi impedimenti di fronte ad un eventuale accordo tra il curatore fallimentare e la Regione Siciliana per la totale acquisizione delle aree private? Per concludere un'opera occorre iniziarla. Noi quando inizieremo a lavorare concretamente per l'ottenimento di questo obiettivo straordinaria per la nostra comunità? Nel 1996, quale assessore alla Protezione Civile, mi dissero che non si potevano realizzare le piste eliportuali per l'emergenza sanitaria. Nel 1999 sono state completate tutte a costo zero per il Comune di Lipari. Nello stesso anno mi hanno detto che non si poteva operare nelle rade in quanto Lipari era stata designata quale area marina protetta. Due anni dopo ho realizzato il Piano Spiagge che ancora oggi è pienamente operativo sul territorio ed ha consentito a decine di famiglie di realizzare un reddito più che dignitoso.
"Viste inoltre le problematiche territoriali e urbanistiche connesse alle proposizioni di recupero e riuso delle aree ex cave di pomice di Lipari (istituzione di un Parco Geominerario nella ex area mineraria dell’isola)". Di quali problematiche territoriali stiamo parlando? Capisco l'esigenza di sintesi dei consiglieri, tuttavia, l'argomento è di una tale delicatezza che gradirei una risposta non sintetica alla mia domanda.
"che alcuni Consiglieri Comunali e settori importanti dell’imprenditoria locale hanno dichiarato la propria contrarietà alla realizzazione di un Parco Geominerario nelle ex cave di pomice di Lipari".
Lungi da me la volontà di contestare la libertà di pensiero di altri cittadini eoliani e non eoliani sull'argomento, tuttavia, vorrei conoscere in quali documenti ufficiali sono stati espressi da settori importanti dell'imprenditoria locale le contrarietà alla realizzazione del Parco Geominerario (documento che mi auguro scritto e sottoscritto da questi imprenditori) e se esiste una loro proposta alternativa? Se la stessa è conforme alle previsioni del Piano Regolatore Generale e degli strumenti di programmazione di livello superiore sopra riportati? Se è supportata da una analisi costi-benefici. Come indicato nell'o.d.g, "che è necessario sapere se, a seguito della deliberazione n. 265 del 17 giugno 2021 della Giunta Regionale Siciliana, è stato eseguito uno studio di fattibilità tecnico economico per l’istituzione del Parco Geominerario delle ex cave di pomice di Lipari." ritengo doveroso che qualsiasi altra ipotesi debba avere le medesime caratteristiche.
Formulo tale domanda, in sintesi, nella convinzione, a mio modesto parere, che qualsiasi altra ipotesi di trasformazione dell'area presuppone non soltanto la modifica del Piano regolatore generale (con tutte le incompatibilità del caso) ma la modifica degli strumenti di programmazione Regionali e Nazionali.
Vorrei, infine, comprendere cosa è successo al tavolo tecnico del 17 luglio scorso, tenutosi all'interno del Palazzo Municipale di Lipari, tavolo al quale io, come tantissimi altri eoliani, non sono stato invitato, in quanto in quanto rappresentato dall'Amministrazione e dal Consiglio Comunale.
Più volte i consiglieri nell'od.g., approvato affermano:
"che la deliberazione n. 265 del 17 giugno 2021 della Giunta Regionale Siciliana prevede la realizzazione di un Museo della pomice/Parco Geominerario nella ex area mineraria dell’isola di Lipari;"
"che è assolutamente necessario portare all’attenzione dell’organo collegiale i contenuti della deliberazione n. 265 del 17 giugno 2021 della Giunta Regionale restituendo al confronto istituzionale l’onere di scelte fondamentali per il futuro dei territori;"
La delibera in parola si trova facilmente online e nella stessa si afferma:
VISTA la nota prot. n. 13876 del 17 giugno 2021, con la quale il Presidente della Regione propone l'istituzione del Museo della Pomice/Parco geominerario della Pomice-Isola di Lipari, per tutelare e valorizzare il patrimonio immateriale rappresentato dall'attività di estrazione della pomice e dell'ossidiana sull'isola di Lipari, che vanta radici antichissime e riveste un rilevante significato economico, storico e culturale;
CONSIDERATO che, nella citata prot. n.13876/2021, il Presidente della Regione rappresenta che il progetto in argomento potrà riguardare attività ed azioni rivolte alle ex aree di cava, sia per quanto riguarda lo stato di sicurezza e conservazione dei luoghi sia per quanto attiene alla riqualificazione e restituzione degli stessi luoghi alla comunità isolana ed ai visitatori;
CONSIDERATO altresì, che, nella predetta nota presidenziale prot. n.13876/2021, viene evidenziata la piena condivisione dell'iniziativa da parte del Sindaco del Comune di Lipari, per l'altissimo valore culturale e per l'importante processo di recupero e riqualificazione dell'ex area mineraria; RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;
SU proposta del Presidente della Regione,
D E L I B E R A
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta concernente l'istituzione del Museo della Pomice/Parco geominerario della Pomice-Isola di Lipari, di cui alla nota prot. n.13876 del 17 giugno 2021 del Presidente della Regione, costituente allegato alla presente deliberazione, dando mandato al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ed al Dipartimento regionale dell'Energia, ciascuno per quanto di competenza, di attivare, con ogni consentita urgenza, le azioni necessarie per la concreta realizzazione del progetto nei termini descritti in premessa.
Non entro nel merito della decisione politica del Presidente della Regione nè in quella del Sindaco, dettate entrambi, a mio modesto avviso, dalle specifiche programmazioni regionali e del P.R.G. del ns Comune.
Le chiedo, infine, di conoscere il calendario della Commissione dei Capigruppo in merito all'eventuale audizione di tutte le associazioni culturali presenti sul territorio comunale che si sono espresse sulla problematica del Museo e del Parco Geo-Minerario, in rispetto a quanto richiesto nel deliberato del Consiglio dove si chiede "la convocazione, entro e non oltre la prima decade del mese di ottobre, di una seduta di Consiglio Comunale per trattare, a seguito delle verifiche e degli approfondimenti affidatialla Commissione dei capigruppo, alla presenza dell’Amministrazione e dei dirigenti e funzionari degli Uffici competenti in materia, l’argomento di seguito indicato: Museo della pomice/Parco Geominerario nella ex area mineraria dell’isola di Lipari (deliberazione n. 265 del 17 giugno 2021 della Giunta Regionale Siciliana) – Discussione e determinazioni., sempre alla luce dei principi enunciati nella prima parte dell'o.d.g. "che il confronto istituzionale nonché il coinvolgimento delle realtà associative ed imprenditoriali del territorio rappresentano la strada maestra per contrastare il decisionismo assoluto spesso imposto da un modo sbagliato di governare gli interessi comuni".
Nell'attesa delle risposte alle mie domande, mi auguro che il Consiglio e l'Amministrazione trovino una larga intesa per procedere rapidamente alla istituzione del Museo e del Parco Geominerario, un doveroso ed indifferibile riconoscimento alle migliaia di nostri concittadini che hanno lavorato nelle cave ed alle centinaia di liparoti che hanno perso il bene più prezioso, la vita e la salute, per assicurare a tutto noi un futuro in queste isole e non l'amaro sapore dell'emigrazione.
Voglia gradire i miei sinceri Distnti Saluti.
Lipari, lì 13 settembre 2021
Dott. Giuseppe La Greca