COMUNE DI LIPARI
Art.1 Istituzione Imposta di sbarco.
1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’art.52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n° 446 ed è volto a disciplinare l'applicazione della imposta di sbarco di cui all’art.4 del D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L.02/03/2012 n°16.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi delle Compagnie di navigazione, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
Art.2 Soggetti d' imposta
1. L'imposta di sbarco è alternativa alla tassa di soggiorno ed è istituita in attuazione delle disposizioni di cui all’art.4, comma 3/bis, del D. Lgs. n°23/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. n°16/2012.
2. L'imposta è corrisposta da ogni persona fisica che, per giungere nel Comune di Lipari, e in particolare isole di Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Filicudi e Alicudi, utilizzi i traghetti od altri mezzi delle Compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea.
Art.3 Riscossione dell'imposta
1. In fase di prima attuazione, l'imposta decorre dalla data di approvazione del presente Regolamento; essa sarà riscossa dalle Compagnie di navigazione nel periodo compreso tra il decimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento e il 31/12/2012 ed è determinata nelle seguenti misure: € 0,50 per ogni singolo passeggero per il periodo che intercorre tra il decimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione e il 31/12/2012; € 1,50 per ogni singolo passeggero dal 01/01/2013 in avanti.
A regime essa sarà annualmente determinata con atto dell’organo comunale competente per la variazione di aliquote e tariffe che fisserà la misura dell’imposta (nei limiti stabiliti dalle norme in vigore). Il periodo di applicazione delle annualità successive sarà 01/01 – 31/12 di ogni anno. In assenza di nuove determinazioni valgono quelle relative all’annualità precedente.
Art.4 Finalità dell'imposta.
1. Il gettito derivante dalla applicazione dell’ imposta di sbarco è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Gli specifici interventi saranno definiti con Delibera di Giunta.
Art.5 Esenzioni
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta, in virtù di quanto previsto dall’art. 4, comma 3-bis del D.L. 16/2012, come convertito dalla L. 44/2012:
A. i residenti nel Comune di Lipari;
B. i soggetti che prestano attività lavorativa continuativa nel territorio del Comune di Lipari;
C. gli studenti pendolari;
D. i soggetti che risultino in regola con il pagamento dell’imposta municipale propria al momento dell'applicazione del presente Regolamento, nonché i componenti del nucleo familiare di questi ultimi come auto certificato dal soggetto passivo dell'imposta municipale propria. I soggetti appartenenti alla categoria contrassegnata con la lettera “A” dimostreranno il diritto all’esenzione esibendo il proprio documento d’identità, adempimento già previsto per ottenere l’agevolazione tariffaria sul titolo di viaggio.
I soggetti appartenenti alle categoria contrassegnata con la lettera “B” dovranno presentare al Comune, servizio tributi, apposita istanza, corredata da attestazione del datore di lavoro, dalla quale si evinca l’appartenenza alla tipologia esentata dal pagamento dell’imposta. Il Comune, per mezzo del servizio tributi, dopo apposita attività istruttoria e relativo nulla osta del Sindaco o dell’Assessore delegato ai Tributi, rilascerà al richiedente un apposito tesserino e/o attestazione, di durata variabile, che ne certifichi la possibilità di essere esentato dal pagamento dell’imposta di sbarco.
I soggetti appartenenti alle categorie contrassegnate con le lettere “C” e “D” dovranno presentare al Comune, servizio tributi, apposita istanza dalla quale si evinca l’appartenenza alle tipologie esentate dal pagamento dell’imposta. Il Comune, per mezzo del servizio tributi, dopo apposita attività istruttoria e relativo nulla osta del Sindaco o dell’Assessore delegato ai Tributi, rilascerà al richiedente un apposito tesserino e/o attestazione, di durata annuale, che ne certifichi la possibilità di essere esentato dal pagamento dell’imposta di sbarco.
Il tesserino o l'attestazione dovrà essere ritirato presso i competenti uffici comunali o, su richiesta del richiedente, potrà, a discrezione dell’ufficio, essere trasmesso per posta elettronica o per posta celere con spesa a carico del richiedente.
2. Sono altresì esentati dal pagamento dell’imposta, in virtù della facoltà concessa ai Comuni dalla disposizione normativa sopra richiamata:
E. i nativi delle isole Eolie anche se non residenti nelle stesse isole;
F. le persone fisiche, residenti e non residenti nei Comuni dell’arcipelago eoliano, che viaggiano sulle tratte interisole dello stesso arcipelago, ovvero sulle tratte che collegano i porti del Comune di Lipari e i porti dei Comuni dell’isola di Salina;
G. le guide abilitate, gli accompagnatori e gli autisti che giungano nel territorio del Comune a capo di gruppi di minimo 15 persone
I soggetti appartenenti alla categoria contrassegnate con la lettera “G” dovranno presentare al Comune, servizio tributi, apposita istanza dalla quale si evinca l’appartenenza alla tipologia esentata dal pagamento dell’imposta. Il Comune, per mezzo del servizio tributi, dopo apposita attività istruttoria e relativo nulla osta del Sindaco o dell’Assessore delegato ai Tributi, rilascerà al richiedente un apposito tesserino e/o attestazione, di durata variabile, che ne certifichi la possibilità di essere esentato dal pagamento dell’imposta di sbarco.
Art. 6 Soggetti abilitati alla riscossione e responsabili del pagamento dell’imposta
1. Soggetti responsabili del pagamento dell’imposta di sbarco, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e responsabili della riscossione della stessa imposta sono le Compagnie di navigazione, che provvederanno all’incasso unitamente al prezzo del biglietto e riverseranno al Comune i relativi importi secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.
Art.7 Modalità di riscossione e riversamento.
1. Le Compagnie di navigazione sono responsabili della riscossione dell'imposta e hanno l’obbligo di rendere la dichiarazione prevista dalle disposizioni normative sopra citate comunicando, mensilmente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, al Comune di Lipari, Servizio Tributi, il numero dei passeggeri che hanno pagato l'imposta e il numero dei passeggeri esenti secondo un modulo fornito dallo stesso Comune.
2. Le Compagnie provvedono ad effettuare mensilmente, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità che saranno indicate dal Comune di Lipari, il versamento di quanto riscosso a titolo di imposta di sbarco.
Art.8 Sanzioni e riscossione coattiva
1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione e per la presentazione di dichiarazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento del gettito dell'imposta si applica la sanzione amministrativa, pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 18/12/1997 n°471 e s.m.. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall’art.16 del D.Lgs. n°472 del 1997.
3. Le somme dovute per l'imposta, sanzioni e interessi, se non versate sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.
Art.9 Controlli
1. Il Comune effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di sbarco nonché sulla presentazione delle dichiarazioni.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione da parte delle Compagnie di navigazione che sono tenute alla riscossione. I titolari della riscossione sono tenuti a rilasciare, in copia da mostrare, i documenti ed i versamenti effettuati.
3. Ai fini dell’attività di accertamento e verifica dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all’art.1, commi 161 e 162 della legge 27/12/2006 n° 296.
Art. 10 Conguaglio
1. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alla scadenza successiva.
2. Il rimborso sarà richiesto all'ufficio tributi che lo autorizzerà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, scaduto tale termine le Compagnie di navigazione procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune.
Art.11 Controversie
1. Le controversie concernenti l' imposta di sbarco sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992. Le stesse possono essere risolte anche tramite procedure di mediazione attraverso un mediatore abilitato scelto dalle parti.