(di Stefano Deliperi - Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) -
La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha risposto (nota prot. n. 15833 del 3 ottobre 2024) all’istanza inoltrata (28 agosto 2024) dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) per l’avvio della procedura di dichiarazione di interesse culturale per la tutela dell’area estrattiva della Pietra Pomice e ha reso noto di aver in corso la valutazione della proposizione del vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) sull’intera area estrattiva della Pietra Pomice.
Attualmente, in forza del decreto assessoriale n. 6975 dell'11 ottobre 1993, risulta vincolato l’antico edificio industriale, con i connessi obblighi di conservazione, ideale sede del Museo regionale della Pomice di Lipari individuato con la legge regionale Sicilia n. 17/1991, purtroppo tuttora inattuata.
Con l’istanza ecologista sono stati interessati il Presidente della Regione autonoma Siciliana, l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana la Prefettura di Messina, il Corpo forestale della Regione Siciliana, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, il Comune di Lipari e, per gli aspetti di competenza, il Ministero della Cultura.
L’attività estrattiva della Pietra Pomice sull’Isola di Lipari, ov’è presente in forma purissima grazie alla natura vulcanica dei luoghi, ha avuto origine in tempi risalenti al Monte Pilato e venne formalizzata quantomeno dal 18 maggio 1276, quando il re Carlo d’Angiò autorizzò il Vescovo di Lipari (allora Signore delle Isole Eolie) a esportare la Pietra Pomice. Nel corso dei secoli si susseguirono varie forme autorizzative ed estrattive fino a quando l’estrazione e la lavorazione in loco vennero a cessare nel 2007.
Ne deriva, conseguentemente, un patrimonio culturale e identitario di straordinario valore per Lipari, tanto che, insieme all’intero Arcipelago delle Eolie, rientra nel patrimonio mondiale dell’umanità designato dall’U.N.E.S.C.O. dal 2000 con specifico piano di gestione (D.D.G .Regione Sicilia n. 120 dell’8 marzo 2013) che ne prevede la tutela con un parco geominerario.
L’intero Arcipelago rientra nella Z.P.S. “Arcipelago delle Eolie” (codice ITB030044) e vede i S.I.C. “Isola dei Porri” (codice ITA080005), “Isola di Salina - Monte Fossa delle Felci e dei Porri” (codice ITA030028), “Isola di Alicudi” (codice ITA030023), “Isola di Filicudi” (codice ITA030024), “Isola di Panarea e Scogli viciniori” (codice ITA030025), “Isole di Stromboli e Strombolicchio” (codice ITA030026), “Isola di Vulcano” (codice ITA030027), “Isola di Lipari” (codice ITA030030), ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali.
Inoltre sussistono le riserve naturali regionali orientate “Le montagne delle felci e dei porri (Salina)” (istituita con decreto assessoriale 14 marzo 1987, n. 87), “Isola di Stromboli e Strombolicchio” (istituita con decreto assessoriale 20 novembre 1997, n. 819), “Panarea e Scogli viciniori” (istituita con decreto assessoriale 25 luglio 1997, n. 483), “Isola di Alicudi” (istituita con decreto assessoriale 25 luglio 1997, n. 484), “Isola di Filicudi” (istituita con decreto assessoriale 25 luglio 1997, n. 485), ai sensi della legge regionale n. 98/1981.
La tutela con specifico vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) consentirebbe un migliore e adeguato strumento di salvaguardia per un patrimonio storico-culturale e identitario a rischio di degrado, soprattutto ora che i beni della fallita società estrattiva Pumex s.p.a. (circa 2,5 milioni di metri quadrati, edifici, zone costiere) sono stati alienati in sede fallimentare alla società immobiliare MB Project, certamente non a fini filantropici.
Il fatto che, con sentenza T.A.R. Sicilia, CT, Sez. II, 1 agosto 2022, n. 2137, sia stato annullato il decreto Dirigente gen.le Ass.to Beni Culturali e Identità Siciliana della Regione Siciliana n. 3815 del 28 ottobre 2021 relativo alla dichiarazione d’interesse storico e demoantropologico della “area ex Cava di pomice – compresi i fabbricati e i capannoni con i macchinari e gli impianti ancora rilevabili all'interno degli stessi”, nonché l’avvenuta alienazione di macchinari e impianti (in tutto o in parte), non preclude in alcun modo la riproposizione del provvedimento di vincolo con compiuta motivazione degli argomenti tecnico-scientifici a base delle esigenze di tutela.
Il GrIG ha, pertanto, sollecitato un rapido e risolutivo intervento da parte delle Autorità pubbliche preposte per la difesa di un patrimonio storico identitario di valore inestimabile e ora si apre una positiva prospettiva grazie alla presa di posizione della Soprintendenza messinese.