Lipari 11 ottobre 2012
Al Signor
Sindaco
del Comune di
Lipari
Presidente
del Consiglio Comunale di
Lipari
Dirigente
del IV Settore del Comune di
Lipari
Dirigente
del II Settore del Comune di
Lipari
p.c. Sindaco
del Comune di S. Marina Salina
Sindaco
del Comune di Malfa
Sindaco
del Comune di Leni
Oggetto: Costituzione Società Consortile S.r.l. denominata “Società per la
Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti ATO n. 9 Isole Eolie” –
Approvazione statuto Atto Costitutivo autorizzazione al legale rappresentante dell’Ente alla sottoscrizione.
Nella giornata di ieri mi è stato notificato avviso
di convocazione del Consiglio Comunale con all’ordine del giorno l’argomento in
oggetto indicato.
Dagli
atti depositati in segreteria, ho appreso che per la gestione del precipuo
servizio si prevede la costituzione di una
società di capitale (S.r.l.) che prevede la partecipazione del Comune di Lipari con una
quota dell’81,80% del capitale sociale pari
a € 7.771,00 su € 10.000,00.
La
costituzione di una nuova società comporta spese notarili pari a € 2.479,00
(quota Comune Lipari) per un totale complessivo tra quota capitale e
costituzione pari a € 10.250,00, somme che, previo parere del Dirigente del
Settore Finanze potranno essere disponibili solo dopo l’approvazione del
bilancio 2012 di cui la data ultima di approvazione è allo stato prevista per
il 31/10/2012.
A ciò si
è giunto dopo un travagliato iter da parte del legislatore regionale iniziato
con la legge n.9 del 8 aprile 2010, che in un primo tempo aveva pensato di
inserire le Eolie in un ambito che raggruppasse le isole minori siciliane e solo
successivamente, a seguito di richiesta anche del Sindaco di Lipari, derogando a quanto previsto
in precedenza il Commissario Delegato Presidente della Regione ha consentito di
fatto di formare un ATO solo per le isole Eolie.
Allo
stato attuale, il servizio è gestito dell’A.T.O. ME 5 attraverso una società di
capitali denominata Eolie Per L’ambiente S.r.l., società posta in liquidazione in data 29
gennaio 2011 giusto quanto disposto della predetta legge n.9 del 8 aprile 2009
e successiva circolare n.2/2010 del 16 dicembre 2010 dell’Assessore Regionale all’Energia.
La circolare prevedeva che “il liquidatore nonché gli eventuali
commissari di nomina regionale fino al definitivo avvio del servizio di
gestione integrata dei rifiuti con le
modalità previste dalla richiamata legge, sono tenuti a garantire la continuità
nell’espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche ai sensi
dell’2487 lett. C del codice civile”: di fatto, la società ha operato e
sta operando attraverso la gestione
liquidatoria.
Alla luce
del premesso, considerate le ristrettezze economiche dell’Ente che per far fronte
al predetto impegno dovrà necessariamente far ricorso a nuove entrate o ad un
aumento del tributo attuale, vista la grave crisi economica che sta
attraversando la ns. comunità, considerato il
processo di revisione della spesa in atto nella pubblica
amministrazione, tutto ciò mi induce a fare alcune considerazioni.
Innanzitutto
occorre scindere l’ambito di riferimento dalla società che lo gestisce,
infatti, attraverso l’ambito viene
indentificato il territorio all’interno nel quale il servizio deve essere
svolto, il nostro ambito è costituito dalle isole eolie. Il servizio
all’interno dell’ambito deve essere svolto
mediante un soggetto giuridico, il questo caso, attraverso una società
di capitali a responsabilità limitata
(S.r.l.) i cui soci sono i Comuni eoliani.
Per
quanto attiene all’ambito di riferimento, individuato in questo caso nell’ A.T.O.
n. 9 Isole Eolie, bisogna istituire e costituire la nuova società di capitali
per la gestione/regolamentazione del servizio. Ma in tale contesto è già
presente una società a responsabilità limitata, l’attuale società in
liquidazione “Eolie per l’Ambiente
S.r.l.” che ha operato e sta operando nella gestione dei servizi senza
avere contratto debiti tanto da essere se non l’unica una delle poche in
Sicilia virtuose.
Stante quanto sopra evidenziato, lo scrivente propone all’Amministrazione
Comunale di valutare:
1)
La revoca dello stato di liquidazione della Eolie per
l’Ambiente S.r.l.;
2)
L’adeguamento dello stato della Eolie per l’Ambiente
s.r.l. alla nuova normativa;
3)
Per la gestione dell’A.T.O. n. 9 Eolie di utilizzare la
società “Eolie per l’Ambiente S.r.l.”.
Molteplici i vantaggi (economici e di natura pratico-logistica)
sia per l’Ente che per i cittadini, nell’eventualità di una scelta in tale direzione.
La gestione dell’A.T.O. 9 mediante la Eolie per
l’Ambiente S.r.l. infatti non
comporterebbe nessun impegno di spesa.
Cosa non da poco, annullerebbe gli adempimenti di una
società di nuova costituzione ed eviterebbe di creare un vulnus nella gestione. Mi riferisco a tutte le
autorizzazioni per le aree di messa in riserva R 13, all’iscrizione all’albo
nazionale gestori, alle convenzioni con i consorzi di filiera, alla
progettazione dei centri comunali di raccolta e richiesta dei relativi
finanziamenti, al transito del personale, solo per citarne alcuni, a tutte le
autorizzazioni che non potranno essere volturate in quanto non si è in presenza
di conferimento di azienda, ma bensì di società di nuova costituzione.
Si evidenzia peraltro che, non essendo costretta la
società a chiedere nuove autorizzazioni la
stessa sarebbe immediatamente operativa, azzerando i tempo di avvio delle nuove
procedure compreso gli affidamenti dei servizi.
Non solo, cosa non da poco è anche il fatto che i Comuni
non dovranno sopportare i costi di liquidazione che potrebbero ammontare
(secondo le ultime stime) a € 30/40.000 annui, costi e spese di gestione che finirebbero
inevitabilmente con il ricadere sugli enti soci e quindi sulla cittadinanza.
Nell’invitarvi a valutare attentamente la superiore
proposta nell’interesse pubblico, si rimane a disposizione per ogni fattiva
forma di collaborazione.
Gesuele
Fonti (Consigliere Comunale)