Nasce il "Comitato eoliano per la tutela dei diritti fondamentali". E' presieduto dall'avvocato Gianluca Corrado.
Il primo atto del Comitato Eoliano per la tutela dei diritti fondamentali, diretto a tutte le istituzioni interessate, nazionali, regionali e locali è un formale atto di diffida e contestuale richiesta di deroga/modifica in riferimento all'obbligo di Green Pass sui mezzi marittimi da e per le Isole Eolie per violazione dei superiori principi di continuità territoriale, di proporzionalità, nonché in riferimento al divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione e dalle norme Europee.
Il Comitato Eoliano per la tutela di diritti fondamentali si propone quale organizzazione senza fine di lucro di utilità sociale.
Il Comitato ha lo scopo di porsi quale attento osservatore e porre in atto azioni volte a difendere i diritti fondamentali. LA DIFFIDA.
Spett.Le Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari Regionali e le autonomie, Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Ministero della Salute, Ministero per il Sud, Presidente della Regione Sicilia, Assessorato regionale delle infrastrutture e assessorato.infrastrutture e della mobilità – regione Sicilia, Assessorato Regionale della salute, e, per conoscenza, SindacI deI ComunI di Lipari, Santa Marina, Malfa e Leni, Liberty Lines S.p.A.,.Caronte & Tourist S.P.A., Siremar - Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A.
OGGETTO: Green Pass su trasporti marittimi per le Isole Eolie – Violazione dei superiori principi di continuità territoriale e proporzionalità – Richiesta di deroga e/o modifica – Diffida e preavviso di istanze risarcitorie.
Premesso che: il 6 dicembre 2021, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove normative per la prevenzione dei contagi da coVid, è stata tra l’altro prevista l’esibizione di green pass “ordinario” quale condicio sine qua non per poter utilizzare i mezzi marittimi che rappresentano l’unico collegamento esistente tra le isole Eolie e il resto del paese.
- Inopinatamente invero non è stata prevista alcuna deroga neanche per territori insulari, quali le predette isole, caratterizzati notoriamente di tutta una serie di disagi – soprattutto nel periodo invernale – che discriminano in maniera intollerabile i residenti.
- Tale sciagurata decisione, assunta in assenza di elementi atti a giustificare una presa di posizione così drastica, contrasta in maniera inaccettabile con alcuni superiori principi tutelati dalla Carta Costituzionale, quali - tra gli altri - il principio di proporzionalità, di continuità territoriale e i principi di libertà di movimento, alcuni dei quali definiti come inviolabili per espressa volontà dei Padri Costituenti.
- In particolare, si rileva come sulle isole – nei precedenti 60 giorni – non è stato registrato alcun caso di contagio, sebbene siano stati eseguiti circa 5000 tamponi, ragionevolmente, alla luce delle norme sul green pass, per il 99% a soggetti che hanno legittimamente deciso – in assenza di una norma ad hoc, nel rispetto dell’art. 32 della Costituzione e delle superiori norme europee (cfr. gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5/7/21 )- di non aderire alla campagna vaccinale.
- La superiore considerazione, anche nel rispetto del principio di non discriminazione sancito dalle normative europee, pare in aperto contrasto con il principio Costituzionale di proporzionalità, che vieta categoricamente al legislatore di comprimere diritti fondamentali ove ciò non paia assolutamente necessario, cosa da escludersi nel caso di specie.
- L’assenza di un’adeguata deroga per i trasporti marittimi viola altresì il diritto alla continuità territoriale, introducendo un’illecita e intollerabile discriminazione tra chi vive nelle isole e chi invece risiede nel resto del paese (chi vive a Milano o Torino conserva il diritto di muoversi con mezzo proprio dalla propria residenza sino all’ultimo paese della Puglia o della Calabria, ciò che invece viene negato a chi già deve subire continui disagi pur contribuendo al benessere del paese, anche sotto il profilo fiscale, come qualsiasi altro cittadino italiano.
- Per comprendere l’entità della discriminazione basti qui rilevare come diritti fondamentali, quale quello alla sanità o alla giustizia, sono oggi compressi in maniera inaccettabile per i residenti alle Eolie, atteso che le relative strutture pubbliche (Ospedale e Tribunale) sono state – di anno in anno – sempre maggiormente depotenziate e addirittura si teme una loro chiusura.
Analoga sorte è già toccata ad altri servizi pubblici al servizio della comunità eoliana quali la Condotta Agraria, l’Ufficio distaccato dell’INPS e gli Uffici per la riscossione regionale. Dal 2 novembre 2021 tra l’altro, solo per svolgere un ulteriore esempio, anche lo sportello dell’Agenzia delle Entrate è stato chiuso, costringendo quindi i residenti a recarsi a Barcellona P.G. per poter godere dei relativi – fondamentali – servizi pubblici (cfr. sito web dell’Agenzia delle Entrate – sportello di Lipari).
- Pare evidente invero come i mezzi marittimi rappresentino l’unica modalità per i residenti alle Eolie per godere della stragrande maggioranza dei servizi pubblici riconosciuti invece con estrema facilità a qualsiasi altro cittadino italiano e tali mezzi debbano poter essere utilizzati liberamente, anche in condizioni di immediata determinazione conseguente a qualsivoglia situazione di urgenza e/o necessità. Ciò che pare impossibile ove l’accesso agli stessi sia subordinato all’effettuazione di un tampone.
- Tale situazione, palese per l’intero territorio eoliano, diventa ancor più grave in riferimento alle isole più piccole o a territori quale quello di Ginostra, ove l’effettuazione del tampone non risulta possibile o comunque soggetto a gravose condizioni. Con la conseguenza di una vera e propria illecita segregazione alla quale rischiano di essere sottoposti residenti e domiciliati anche temporanei.
- Ulteriore peculiarità del Comune di Lipari è quello di essere dislocato su sei diverse isole, con la conseguenza che i mezzi marittimi sono necessari anche per muoversi all’interno del territorio comunale.
- In ultimo, va svolta una considerazione di ragionevolezza – supportata da ampia documentazione scientifica: è ormai oltremodo noto che la copertura immunitaria che si ottiene tramite della vaccinazione (che da diritto al c.d. super green pass che esonera i suoi possessori da qualsivoglia verifica per tramite di tamponi) ha una durata variabile tra i 3 e i 5 mesi (cfr studi israeliani e inglesi) a fronte di una durata del certificato di 9 mesi, così come la circostanza oggettiva che la vaccinazione non conferisce immunità assoluta – pur proteggendo efficacemente dagli effetti gravi della malattia – e che quindi i soggetti vaccinati, soprattutto con ultima dose risalente a più di 4 mesi, possono – pur in assenza di sintomi – contagiarsi e quindi contagiare terzi.
- La pregressa considerazione – unita all’abrogazione della rilevazione della temperatura all’imbarco, prassi che aveva invece avuto risultati ottimi per prevenire i contagi e non risultava in alcun modo discriminatoria – determina una situazione di squilibrio intollerabile, atteso che i soggetti che accedono con green pass “ordinario” mediante tampone ai mezzi pubblici potrebbero essere esposti al contagio proprio da parte di chi, munito di super green pass, è stato inopinatamente esonerato da verifica alcuna.
- Quanto appena esposto pare ancora più probabile ove si consideri che alle Eolie il lavoro è notoriamente turistico e quindi stagionale; pertanto, in questo periodo la maggior parte delle attività sono chiuse e buona parte dei loro titolari e dipendenti – se muniti di super green pass – svolgeranno adesso le loro ferie, recandosi in varie parti d’Italia o del mondo, potendo così divenire al loro rientro – non essendo in alcun modo prevista una verifica del loro stato di salute – pericolosi vettori di contagio per un territorio che – lo si ribadisce – ad oggi conta zero casi di infezione.
Tanto premesso, SI CHIEDE
Alle ill.me autorità in indirizzo di intervenire con urgenza onde prevedere apposita deroga all’obbligo di green pass per i collegamenti marittimi tra le Isole Eolie e tra queste e il resto del paese, ponendo fine alle palesi discriminazioni alle quali i residenti sarebbero sottoposti in caso di conferma di detta normativa, ripristinando eventualmente – nell’interesse di tutti i residenti – vaccinati e non – l’obbligo di rilevazione della temperatura all’imbarco.
DIFFIDANDO Contestualmente le autorità in indirizzo dal perseguire nel pretendere l’applicazione della normativa in parola per le Isole Eolie, così come per tutti i territori insulari e pluri-insulari del territorio italiano, risultando questa palesemente in contrasto con il principio Costituzionale di proporzionalità, con il diritto alla continuità territoriale e con l’espresso divieto europeo di non discriminazione dei soggetti che “hanno deciso di non vaccinarsi” e che peraltro espone - per le motivazioni di cui in premessa – i residenti ad un maggior rischio di contagio.
RISERVANDO Ogni più opportuna azione, anche risarcitoria, sia individuale che collettiva che dovesse rendersi necessaria alla luce dell’evoluzione della situazione anche epidemiologica nel territorio delle Isole Eolie.
SI INVITANO Il Sindaci dei Comuni eoliani, che leggono la presente per conoscenza, ad attivarsi con tutti i canali istituzionali onde assicurare il rispetto delle superiori norme Costituzionali ed Europee.
Con osservanza
Gianluca Corrado (presidente Comitato eoliano per la tutela dei diritti fondamentali)