Gentili direttore,
Approfitto, ancora una volta,
della sua disponibilità e della risonanza del suo giornale online, per
informare i cittadini della recente modifica apportata dall’Ordinanza Sindacale n.°
73/2014 recante: “combustione nel
luogo di produzione, di materiale vegetale derivante da sfalci, potature o ripuliture” che, a sua volta,
trae origine dal Decreto Assessorato Territorio e Ambiente della Regione
Siciliana n.° 234GAB del 30 settembre 2014 rubricato: “ Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela dell’ambiente
e l’efficientismo energetico”.
L’argomento, a mio avviso, merita
un approfondimento in considerazione delle ripetute modifiche normative
sopraggiunte in pochi mesi che hanno creato indubbiamente non pochi problemi di
“comprensione” sia ai cittadini che agli stessi organi di controllo.
La su menzionata Ordinanza, che
abroga la precedente in materia (n.° 40 del 17/07/2014) fissa i paletti entro i
quali è possibile la combustione dei residui di origine vegetale.
Per cominciare è consentita la
bruciatura dei residui prodotti nello stesso luogo di produzione, in piccoli
cumuli e quantità giornaliere di un metro stero per ettaro, a una distanza non
inferiore di metri cento dai margini esterni di un bosco o di area protetta.
Nel periodo di massimo rischio
per gli incendi boschivi, dal 15 luglio al 15 settembre la combustione è sempre
vietata.
Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16
settembre e il 15 ottobre, l’attività di eliminazione attraverso il fuoco si
deve effettuare ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini
esterni dei boschi e delle arre protette.
Con appositi atti autorizzativi è
possibile richiedere deroghe al competente Servizio Ispettorato Ripartimentale
delle foreste attraverso istanza motivata, almeno venti giorni prima
dell’esecuzione dei lavori; a tal riguardo, per la documentazione da allegare
all’istanza, si consiglia la lettura integrale dell’art. 1 lett. E del
D.A. 234GAB del 30/09/2014.
Tra le modifiche più importanti e
forse più “discutibili”della novella statuizione sindacale vi è quella
dell’orario giornaliero entro il quale deve avere inizio e terminare
l’accensione e dunque la combustione dei residui vegetali che è compreso
tassativamente tra le 06.00 e le 08.00. Su questo punto invece il Decreto
Assessoriale fissa il termine fino alle 09.00 - sinceramente non comprendo
perché il Comune di Lipari abbia scelto di ridurre le ore da tre a due (?!).
Continuando l’illustrazione
dell’ordinanza, si evidenzia che il fuoco deve essere controllato fino alla sua
totale estinzione e l’area ove avviene la bruciatura deve essere
preventivamente ripulita da materiale infiammabile, per una fascia ampia almeno
quindici metri, nonché, sorvegliata da personale sufficiente, fisicamente idoneo
e fornito di attrezzature atte allo spegnimento.
Ultimo aspetto, ma non meno
importante, è quello che si riferisce alle sanzioni previste per l’inosservanza
delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza. A mio giudizio, questa parte
poteva essere meglio specificata proprio per dissuadere i cittadini da
comportamenti illeciti e per renderli meno “esposti” di fronte ai controlli da
parte degli organi di polizia. La
violazione delle prescrizioni, nelle aree e nei periodi a rischio incendio (15
giugno – 15 ottobre) è punita con una sanzione amministrativa che va da un
minimo di € 1.032,00 a un massimo di € 10.329,00. Fuori
dal suddetto periodo per le violazioni delle sopracitate norme si applica la
sanzione amministrativa prevista dall’art. 3 della L. 950/67 e s.m.i.
Restano ferme, ovviamente, le sanzioni penali previste dagli artt. 423 e
seguenti del codice penale e dall’art. 650 c.p. “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” - in questo caso il
Sindaco.
Si sottolinea, inoltre, a scanso
di errate interpretazioni e prassi dure a morire, che anche bruciando entro gli
orari consentiti è vietato provocare molestie attraverso i fumi di combustione
alle persone che abitano nelle vicinanze. Siffatta circostanza, che si verifica
molto spesso, è punita dall’art. 674 c.p. e costituisce uno dei motivi più
comuni di richiesta di intervento agli organi preposti al rispetto della
normativa vigente.
Renato Cacciapuoti