di Angelo Sidoti
Ogni tanto dedico un po' di tempo ad effettuare alcune ricerche sul Comune di Lipari. I temi di tali ricerche sono sempre gli stessi, ossia gestione finanziaria dell’Ente e Partecipate.
Per quanto concerne il tema delle Partecipate ho inaspettatamente trovato, in quanto era all’oscuro della sua esistenza, il piano di razionalizzazione delle Stesse redatto in data 28/04/2016. Ritengo che tale piano dovrà essere riaggiornato interamente, magari con qualche specifica maggiore, ma di tale aspetto si parlerà più avanti.
Sul tema Corte dei Conti, invece, ho letto una sentenza interessante, la n.3/2017 del 05.01.2017, le cui Parti in causa erano la TRIBUTI ITALIA SPA ed il Comune di LIPARI.
Ho sempre detto che l’argomento della riscossione andrebbe monitorato e presidiato con più attenzione visto il continuo ricorrere ad anticipazioni, alla pessima percentuale di incasso dei tributi, alle questioni del contenzioso, dell’elusione e dell’evasione.
Vi rappresento solo in sintesi la questione TRIBUTI ITALIA SPA. La G.d.F. di Genova nel 2010 accertava l’omesso riversamento ai Comuni Siciliani di una somma complessiva di Euro 17.765.252,50; di tale somma complessiva la quota del Comune di Lipari ammontava ad Euro 279.346,10 oltre interessi e spese.
Per quanto attiene in particolare il Comune di Lipari, veniva riscontrato che la Ausonia Servizi Tributi Spa - poi San Giorgio Spa, ora Tributi Spa - aveva ottenuto in concessione i servizi per l’accertamento e la riscossione della TOSAP, dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. In tale occasione, veniva altresì rilevato che il medesimo Comune non aveva riversato nelle casse comunali, per gli anni 2008 e 2009, la somma complessiva di Euro 279.346,10.
Tale era la motivazione per la quale furono avviati gli accertamenti da parte della Procura Contabile, necessari per accertare eventuali responsabilità.
La controversia viene definita con l’emissione di una sentenza di condanna della Società TRIBUTI ITALIA SPA, in amministrazione straordinaria, al pagamento in favore del Comune di Lipari delle somme di Euro 278.692,10 oltre interessi e spese.
In vista di quanto avvenuto a suo tempo, mi auspico che nel prossimo futuro - spero però non molto lontano - si prendano le dovute precauzioni nell’affido all’esterno della gestione della riscossione, ossia che si opti per l’incasso esclusivo diretto da parte dell’Ente ed al riversamento al soggetto deputato alla riscossione dei propri compensi con cadenza mensile. Si dovrebbe, a mio parere, valutare anche l’ipotesi di conferire delega all’incasso al concessionario, previo rilascio di una garanzia fideiussoria escutibile a prima richiesta di un importo pari ad almeno due volte il valore medio mensile dei tributi comunali (ma per sicurezza opterei sempre sull’incasso diretto del Comune).
In ultimo, faccio presente che è obbligo prestare molta attenzione agli obblighi di riversamento di “tutte” le tipologie di tributi nelle casse dell’Ente, soprattutto quando questa attività è demandata a soggetti esterni all’Ente.
Per quanto concerne il tema delle Partecipate ho inaspettatamente trovato, in quanto era all’oscuro della sua esistenza, il piano di razionalizzazione delle Stesse redatto in data 28/04/2016. Ritengo che tale piano dovrà essere riaggiornato interamente, magari con qualche specifica maggiore, ma di tale aspetto si parlerà più avanti.
Sul tema Corte dei Conti, invece, ho letto una sentenza interessante, la n.3/2017 del 05.01.2017, le cui Parti in causa erano la TRIBUTI ITALIA SPA ed il Comune di LIPARI.
Ho sempre detto che l’argomento della riscossione andrebbe monitorato e presidiato con più attenzione visto il continuo ricorrere ad anticipazioni, alla pessima percentuale di incasso dei tributi, alle questioni del contenzioso, dell’elusione e dell’evasione.
Vi rappresento solo in sintesi la questione TRIBUTI ITALIA SPA. La G.d.F. di Genova nel 2010 accertava l’omesso riversamento ai Comuni Siciliani di una somma complessiva di Euro 17.765.252,50; di tale somma complessiva la quota del Comune di Lipari ammontava ad Euro 279.346,10 oltre interessi e spese.
Per quanto attiene in particolare il Comune di Lipari, veniva riscontrato che la Ausonia Servizi Tributi Spa - poi San Giorgio Spa, ora Tributi Spa - aveva ottenuto in concessione i servizi per l’accertamento e la riscossione della TOSAP, dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. In tale occasione, veniva altresì rilevato che il medesimo Comune non aveva riversato nelle casse comunali, per gli anni 2008 e 2009, la somma complessiva di Euro 279.346,10.
Tale era la motivazione per la quale furono avviati gli accertamenti da parte della Procura Contabile, necessari per accertare eventuali responsabilità.
La controversia viene definita con l’emissione di una sentenza di condanna della Società TRIBUTI ITALIA SPA, in amministrazione straordinaria, al pagamento in favore del Comune di Lipari delle somme di Euro 278.692,10 oltre interessi e spese.
In vista di quanto avvenuto a suo tempo, mi auspico che nel prossimo futuro - spero però non molto lontano - si prendano le dovute precauzioni nell’affido all’esterno della gestione della riscossione, ossia che si opti per l’incasso esclusivo diretto da parte dell’Ente ed al riversamento al soggetto deputato alla riscossione dei propri compensi con cadenza mensile. Si dovrebbe, a mio parere, valutare anche l’ipotesi di conferire delega all’incasso al concessionario, previo rilascio di una garanzia fideiussoria escutibile a prima richiesta di un importo pari ad almeno due volte il valore medio mensile dei tributi comunali (ma per sicurezza opterei sempre sull’incasso diretto del Comune).
In ultimo, faccio presente che è obbligo prestare molta attenzione agli obblighi di riversamento di “tutte” le tipologie di tributi nelle casse dell’Ente, soprattutto quando questa attività è demandata a soggetti esterni all’Ente.