La Corte ha quindi accolto le questioni, sollevate dai tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono, nonché quella relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in piu' collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione. "A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità - si legge nella nota diramata dalla Consulta - sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall'ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell'articolo 85 del dpr 361 del 1957".
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mercoledì 25 gennaio 2017
Italicum, Consulta boccia ballottaggio. Sentenza subito applicativa
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi ballottaggio e pluricandidature. La Consulta si è espressa sulla legittimità dell'Italicum, la legge elettorale approvata nel 2015 dal governo guidato da Matteo Renzi. I giudici si sono pronunciati sui dubbi di costituzionalità sollevati da 5 tribunali (Trieste, Messina, Genova, Perugia e Torino) sui punti chiave della legge. "All'esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione", spiega la Corte costituzionale nella nota diffusa sulla sentenza sull'Italicum.
La Corte ha quindi accolto le questioni, sollevate dai tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono, nonché quella relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in piu' collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione. "A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità - si legge nella nota diramata dalla Consulta - sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall'ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell'articolo 85 del dpr 361 del 1957".
La Corte ha quindi accolto le questioni, sollevate dai tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono, nonché quella relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in piu' collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione. "A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità - si legge nella nota diramata dalla Consulta - sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall'ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell'articolo 85 del dpr 361 del 1957".
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