COMUNE DI LIPARI
ORDINANZA SINDACALE N° 18
del 26 Febbraio 2019
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di
sicurezza ed ordine pubblico “DIVIETO DI
VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE, SUPERALCOLICHE E IN GENERALE IN
CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DELLE
MANIFESTAZIONI CARNESCIALESCHE EDIZIONE 2019 DEL CARNEVALE EOLIANO”
IL SINDACO
VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 così come modificati
dalla legge n. 125/2008 e dal Decreto Legge n. 14 del 20/02/2017 (entrata in
vigore il 21/02/2017);
VISTO il Decreto Legge n 14 del 20/02/2017 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
nelle città” che all’art. 8, comma 1, recita: “al testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 50 al comma 5, dopo il primo periodo
è aggiunto il seguente:
“Le medesime
ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale, in relazione all’urgente necessità d’interventi volti a superare
situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del
decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di
tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in
materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche”;
DATO ATTO che dal giorno 2 al 9 marzo 2019, si svolgerà nell’isola di Lipari la manifestazione “Il
Carnevale Eoliano” edizione 2019 e che giorno 4 marzo 2019 si svolgerà nella
frazione di Canneto una sfilata dei gruppi mascherati sulla Via Marina
Garibaldi
RILEVATO che in occasione di manifestazioni similari, svoltesi
negli anni precedenti, gli avventori di pubblici esercizi, di laboratori
artigianali, ed attività commerciali dopo aver comprato bevande analcoliche, alcoliche
o superalcoliche e consumato il loro contenuto, sono soliti abbandonare sul
suolo pubblico le bottiglie di vetro, con la conseguenza che vengono frantumate
e/o rotte dall’affollamento presente;
CONSIDERATO che tale comportamento offensivo e incivile, oltre a
costituire particolare pericolo per la pubblica incolumità, è causa di
insicurezza< per i cittadini e gli ospiti della città e che può dar luogo a
danni alle persone,
RITENUTO necessario assicurare il regolare svolgimento delle
manifestazioni carnascialesche de “Il
Carnevale Eoliano” edizione 2019, che si svolgeranno dal 2 al 9 marzo 2019, ed in particolare nelle giornate in cui si
registra il maggior assembramento di persone lungo , coincidenti, in parte, con
le giornate ove sono previste le sfilate dei carri allegorici;
RITENUTO opportuno, necessario ed urgente garantire, nel caso
specifico, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a
danno della sicurezza e della incolumità delle persone, oltre che l’igiene
nelle strade e negli spazi cittadini, adottando un provvedimento di sicurezza
urbana contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 6 del D.L. 23/05/2008 e n
92, convertito con modifiche nella legge 24/07/2008;
VISTO l’art.54 della legge n. 120/2010, avente ad oggetto la vendita e la
somministrazione di bevande alcoliche nelle ore notturne;
VISTA la legge n. 689/1991
VISTO l’art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000
VISTA la legge07/08/1990n. 241 e s.m. e i.
RICHIAMATA la normativa regolamentare interna del Comune di
Lipari;
ORDINA
Ai
titolari di esercizi pubblici, attività artigiane ed attività commerciali
(esercizi di vicinato, supermercati, tabacchi,
etc.) che effettuano vendita per asporto e/o somministrazione di bevande
ubicato in tutto il centro urbano di Lipari (Corso Vittorio Emanuele, Via Maurolio, Via Tenente Mariano Amendola,
Torrente Cappuccini, Via Isa Conti E. Vainicher,
Via Francesco Crispi, Piazza Ugo Sant’Onofrio) e Canneto (Via Marina Garibaldi)
e nell’area interna delimitata dalle predette vie e/o piazza;
IL DIVIETO ALLA VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE,
SUPERALCOLICHE E IN GENERALE IN CONTENITORI DI VETRO DALLE ORE 17,00 ALLE ORE
24,00 NEI GIORNI 2 E 9 MARZO 2019 A LIPASRI E PER QUANTO RIGUARDA LA FRAZIONE
DI CANNETO ESCLUSIVAMENTE GIORNO 4 MARZO 2019 DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 19,00 IN
OCCASIONE DELLA SFILATA DEI GRUPPI MASCHERATI
Nel dettaglio, nei locali dei suddetti
esercizi ed attività adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande è consentita
unicamente la mescita al banco delle bevande
AVVERTE
CHE ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 la violazione di quanto
disposto con la presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa da € 25,00 ad € 200,00, in misura ridotta € 50,00 (doppio del
minimo), ex art. 16, comma 12 della legge n. 689/1981. E’ fatta salva l’applicazione,
ove ricorra, delle sanzioni stabilite dall’art. 54 della legge n. 120/2010 e
dell’art. 23 della legge n. 88/2009, nonché il rapporto all’Autorità
Giudiziaria in riferimento all’art. 650 del Codice Penale;
CHE avverso la presente ordinanza è ammesso:
a)ricorso
entro giorni 60 (sessanta) dalla data delle notifica al Tribunale
Amministrativo Regionale TAR per la Sicilia – Sezione di Catania;
b)ovvero,
in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana
entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nell’Albo Pretorio di
questo Comune
DISPONE
LA NOTIFICA della presente ai pubblici esercizi ed attività
artigianali abilitate alla vendita ed alle attività commerciali ricadenti all’interno
dell’area sopradescritta, abilitati alla vendita e somministrazione di bevande;
CHE i contenuti di quanto sopra ordinato siano resi noti anche tramite
appositi comunicati stampa, nonché consultabili sul sito del Comune per la
dovuta conoscenza;
LA NOTIFICA per le rispettive competenze: al Commissariato di PS
di Milazzo, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Lipari; alla Tenenza
della Guardia di Finanza al Comando della Polizia Municipale di Lipari
CHE la Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica
provvedano alla vigilanza ed al controllo dell’esecuzione della presente
ordinanza
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo
IL SINDACO
(Marco Giorgianni)