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lunedì 4 marzo 2019

Carnevale eoliano : Ordinanza sindacale per divieto di vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro


COMUNE DI LIPARI
ORDINANZA SINDACALE  N° 18   del  26 Febbraio 2019

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza ed ordine pubblico “DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE, SUPERALCOLICHE E IN GENERALE IN CONTENITORI DI VETRO  IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNESCIALESCHE EDIZIONE 2019 DEL CARNEVALE EOLIANO

IL SINDACO

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L, approvato con decreto legislativo  n. 267 del 18/8/2000 così come modificati dalla legge n. 125/2008 e dal Decreto Legge n. 14 del 20/02/2017 (entrata in vigore il 21/02/2017);
VISTO il Decreto Legge n 14 del 20/02/2017 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città” che all’art. 8, comma 1, recita: “al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)       all’art. 50 al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
“Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità d’interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;
DATO ATTO che dal giorno 2 al 9 marzo 2019, si svolgerà  nell’isola di Lipari la manifestazione “Il Carnevale Eoliano” edizione 2019  e che giorno 4 marzo 2019 si svolgerà nella frazione di Canneto una sfilata dei gruppi mascherati sulla Via Marina Garibaldi
RILEVATO che in occasione di manifestazioni similari, svoltesi negli anni precedenti, gli avventori di pubblici esercizi, di laboratori artigianali, ed attività commerciali dopo aver comprato bevande analcoliche, alcoliche o superalcoliche e consumato il loro contenuto, sono soliti abbandonare sul suolo pubblico le bottiglie di vetro, con la conseguenza che vengono frantumate e/o rotte dall’affollamento presente;
CONSIDERATO che tale comportamento offensivo e incivile, oltre a costituire particolare pericolo per la pubblica incolumità, è causa di insicurezza< per i cittadini e gli ospiti della città e che può dar luogo a danni alle persone,
RITENUTO necessario assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni carnascialesche de “Il Carnevale Eoliano” edizione 2019, che si svolgeranno dal 2 al 9 marzo 2019, ed in particolare nelle giornate in cui si registra il maggior assembramento di persone lungo , coincidenti, in parte, con le giornate ove sono previste le sfilate dei carri allegorici;
RITENUTO opportuno, necessario ed urgente garantire, nel caso specifico, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a danno della sicurezza e della incolumità delle persone, oltre che l’igiene nelle strade e negli spazi cittadini, adottando un provvedimento di sicurezza urbana contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 6 del D.L. 23/05/2008 e n 92, convertito con modifiche nella legge 24/07/2008;
VISTO l’art.54 della legge n. 120/2010, avente ad oggetto la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nelle ore notturne;
VISTA la legge n. 689/1991
VISTO l’art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000
VISTA la legge07/08/1990n. 241 e s.m. e i.
RICHIAMATA la normativa regolamentare interna del Comune di Lipari;

ORDINA

Ai titolari di esercizi pubblici, attività artigiane ed attività commerciali (esercizi di vicinato, supermercati, tabacchi,  etc.) che effettuano vendita per asporto e/o somministrazione di bevande ubicato in tutto il centro urbano di Lipari (Corso Vittorio Emanuele, Via  Maurolio, Via Tenente Mariano Amendola, Torrente Cappuccini, Via Isa Conti  E. Vainicher, Via Francesco Crispi, Piazza Ugo Sant’Onofrio) e Canneto (Via Marina Garibaldi) e nell’area interna delimitata dalle predette vie e/o piazza;
IL DIVIETO ALLA VENDITA  PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE, SUPERALCOLICHE E IN GENERALE IN CONTENITORI DI VETRO DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 24,00 NEI GIORNI 2 E 9 MARZO 2019 A LIPASRI E PER QUANTO RIGUARDA LA FRAZIONE DI CANNETO ESCLUSIVAMENTE GIORNO 4 MARZO 2019 DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 19,00 IN OCCASIONE DELLA SFILATA DEI GRUPPI MASCHERATI
Nel dettaglio, nei locali dei suddetti esercizi ed attività adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande è consentita unicamente la mescita al banco delle bevande

AVVERTE

CHE ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 la violazione di quanto disposto con la presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 200,00, in misura ridotta € 50,00 (doppio del minimo), ex art. 16, comma 12 della legge n. 689/1981. E’ fatta salva l’applicazione, ove ricorra, delle sanzioni stabilite dall’art. 54 della legge n. 120/2010 e dell’art. 23 della legge n. 88/2009, nonché il rapporto all’Autorità Giudiziaria in riferimento all’art. 650 del Codice Penale;
CHE avverso la presente ordinanza è ammesso:
a)ricorso entro giorni 60 (sessanta) dalla data delle notifica al Tribunale Amministrativo Regionale TAR per la Sicilia – Sezione di Catania;
b)ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nell’Albo Pretorio di questo Comune

DISPONE

LA NOTIFICA della presente ai pubblici esercizi ed attività artigianali abilitate alla vendita ed alle attività commerciali ricadenti all’interno dell’area sopradescritta, abilitati alla vendita e somministrazione di bevande;
CHE i contenuti di quanto sopra ordinato siano resi noti anche tramite appositi comunicati stampa, nonché consultabili sul sito del Comune per la dovuta conoscenza;
LA NOTIFICA per le rispettive competenze: al Commissariato di PS di Milazzo, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Lipari; alla Tenenza della Guardia di Finanza al Comando della Polizia Municipale di Lipari
CHE la Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica provvedano alla vigilanza ed al controllo dell’esecuzione della presente ordinanza
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo

IL SINDACO
(Marco Giorgianni)

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