Le nostre considerazioni: La riunione per definire il parco, alla quale hanno preso parte i soggetti di cui al superiore elenco (foglio-firma) è stata convocata quando l'Assessore competente uscente (DI MAURO) si era dimesso ed il successore non era stato ancora nominato.
Logico chiedersi come si possono prendere decisioni così importanti senza l'Assessore competente e solo con i dirigenti a rappresentare la Regione?
Come mai sono state invitate solo alcune (e non tutte) Associazione ambientaliste accreditate ?
Come mai l'associazione "La Voce Eoliana" che ha esteso e presentato la petizione con oltre 4.000 firme di cittadini eoliani maggiorenni, non è stata invitata al tavolo ne dal sindaco, ne dalla Regione nonostante avesse formalizzato espressa richiesta in tal senso?
Perchè la sola associazione Italia Nostra, come si evince dal registro firme, era rappresentata da 3 diverse persone con diritto di parola al tavolo e possibilità autonoma di fare le "osservazioni"?
Le nostre considerazioni: Come mai della nota per le OSSERVAZIONI inviata il 1° di Ottobre anche ad esponenti eoliani non istituzionali (vedi sopra: indirizzi mail) nessuno ne ha ufficialmente parlato (la notizia è venuta fuori qualche settimana dopo) visti i tempi così ristretti?
La delibera del Consiglio Comunale che ribadiva la contrarietà al Parco è stata mai inviata alla Regione, Ministero e organi competenti, come prescritto in Delibera, nonostante siano trascorsi 5 mesi? Sembrerebbe di no!
Che fine ha fatto la promessa del Ministro Prestigiacomo di tenere sull'argomento un consiglio comunale a Lipari con la cittadinanza?
Sono state reperite le risorse in finanziaria per i parchi, come auspicato dal Ministro? Non ci sembra proprio!
E allora, alla luce di recenti avvenimenti, che hanno visto "protagonisti" personaggi di spicco dei parchi italiani che senso ha andare avanti per questa strada?
3) Lo schema definitivo del Decreto Presidente della Repubblica che istituisce il Parco Nazionale. Un documento lungo ma decisamente interessante da consultare anche per comprendere ed approfondire la tematica
D.P.R. istitutivo del Parco e dell’Ente Parco nazionali di……….IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 5, comma 2, della medesima legge che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, ed in particolare l'art. 1 che ne definisce finalità e ambito di applicazione;
Visto l'art. 77, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art.1, comma 4 lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n.394;
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 – che ha istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, trasferendo, tra l’altro, le funzioni ed i compiti già attribuiti al Ministero dell’ambiente;
Considerato che, per effetto dell’art. 1, comma 13 bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, la denominazione: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”;
premesse relative alla normativa regionale ed europea (riserve, sic e zps, piani paesistici)
………….
Considerato che il tavolo tecnico cui hanno partecipato, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli enti e le amministrazioni interessate al procedimento istitutivo, ha consentito di verificare la presenza sul territorio di valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di rilievo nazionale ed internazionale meritevoli di gradi di tutela differenziati;
Considerato che l’art. 8, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, consente che con il provvedimento istitutivo del parco nazionale siano introdotte misure di salvaguardia anche ad integrazione delle analoghe misure eventualmente adottate ai sensi dell’art. 6 della medesima legge;
Considerato che nell’ambito del suddetto tavolo tecnico sono stati consultati gli enti locali interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del --------------, prot. n. --------------, di trasmissione alla Regione -------- dello schema di decreto di istituzione del Parco nazionale in oggetto e della relativa cartografia, per l'espressione dell'intesa sull'istituzione di tale Parco, in applicazione di quanto disposto nell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del -------------, prot. n. ----------------, con la quale si trasmette alla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo schema del decreto istitutivo e la relativa cartografia per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
Acquisita l'intesa con la Regione --------- sull'istituzione del Parco nazionale di ……………., espressa con deliberazione del proprio consiglio regionale n. ------ del --------;
Sentita la Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che in data --------------- ha espresso parere favorevole, Rep. n. --------------, trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. --------- del --------------;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
DECRETA
Articolo 1
1. E' istituito il Parco nazionale di ……….4. E' istituito l'Ente Parco nazionale di ………. che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
previsioni relative alle riserve regionali ….
5. All'Ente Parco nazionale di …….. si applicano le disposizioni di cui alla Legge 20 marzo 1975 n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.
6. Il territorio del Parco nazionale di …… è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:10.000 e allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia conforme presso la Regione -------- e presso la sede dell'Ente Parco nazionale.
7. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino all'entrata in vigore del Piano del Parco, di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica direttamente la disciplina di tutela riportata nell' "Allegato A" al presente decreto del quale costituisce parte integrante. Il Piano del Parco, nell'ambito dei compiti e fini assegnati dalla legge citata, terrà conto di quanto stabilito nel presente decreto.
8. La pianta organica dell'Ente Parco è determinata ed approvata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo, osservate le procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 2
1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale di ……..:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunità del Parco.
2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n.394 come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
3. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco di ……. individua all'interno del territorio del parco la sede legale ed amministrativa dell'ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
4. L'Ente Parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla Regione, dalla Provincia e dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 3
1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i finanziamenti concessi dall'Unione Europea;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
e) eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa, e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Articolo 4
Fino alla costituzione degli organi dell'Ente Parco di cui all’art. 2, le autorizzazioni previste nella disciplina di tutela di cui all’ “Allegato A” vengono rilasciate dalla Regione ------.
Articolo 5
1. L'Ente Parco può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della Regione, per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta di cui all'art. 2 dell' “Allegato A”.
Articolo 6
Al fine di favorire il mantenimento, il recupero e lo sviluppo dell’attività agricola tradizionale, il recupero dei nuclei rurali, la creazione di nuova occupazione, saranno attivate opportune forme di incentivazione attraverso le concessioni di sovvenzioni a privati ed enti locali, così come previsto dall'art.14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.394.
Articolo 7
A tal fine l’Ente Parco, entro 60 giorni dalla costituzione degli organi, potrà provvedere a trasmettere alla Regione uno schema di accordo di programma, ai sensi dell’art. 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 della predetta legge entro i successivi cinque anni.
Articolo 8
Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all’interno del parco, l’Ente Parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità istitutive del parco.
Articolo 9
Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana.
Allegato A
Disciplina di tutela del parco nazionale di ------------Art. 1.
Zonazione interna
Il territorio del Parco nazionale di -------, così come delimitato nella cartografia allegata, è suddiviso nelle seguenti zone:
zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, e/o storico-culturale, con inesistente o limitato grado di antropizzazione;
zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione;
zona 3, di valore paesaggistico e/o storico culturale, con elevato grado di antropizzazione.
Art. 2.
Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile
Nell’ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:
a)la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze storiche dell’antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali, di paesaggi;
c) l’applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali;
d) la promozione di attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili;
e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;
f) lo sviluppo delle attività produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche;
Art. 3.
Divieti generali
Sono vietati su tutto il territorio del Parco nazionale le seguenti attività:
a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente Parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’Ente Parco, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall’Ente stesso;
b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente Parco. Sono consentiti, anche in attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;
c) l’introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona;
d)il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell’Ente Parco;
e) l’apertura e l’esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l’asportazione di minerali; la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell’attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall’Ente Parco;
f) la realizzazione di opere e di impianti tecnologici che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, salvo quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera b);
g) l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
i) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
j) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;
k) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;
l) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’Ente Parco;
m) il danneggiamento e il taglio dei boschi, degli alberi isolati e della macchia mediterranea, ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e ad eccezione di quanto stabilito dall’art. 6 comma 1, lettera c);
n) la demolizione, il danneggiamento, l’asportazione di parti e l’alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica locale.
Art. 4.
Divieti in zona 1
1.Nelle aree di zona 1 di cui al precedente articolo 1, oltre ai divieti generali di cui all’art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:
a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d’uso di quelli esistenti;
b) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni.
d) l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;
e) la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, lettera c);
f) l’utilizzo di fitofarmaci e pesticidi;
per le colture in atto la Regione autonoma della Sicilia, d’intesa con l’Ente Parco, entro un anno dall’istituzione dell’Ente stesso, redigerà un programma di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;
g) l’interruzione e l’impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.
Art. 5
Divieti in zona 2
1.Nelle aree di zona 2 di cui al precedente articolo 1, oltre ai divieti generali di cui all’art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:
a) l’apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera a);
b) la realizzazione di nuovi edifici, salvo quanto disposto all’art. 8, comma 1, lettera e) e lettera f);
c) l’utilizzo di fitofarmaci e pesticidi;
per le colture in atto la Regione autonoma della Sicilia, d’intesa con l’Ente Parco, entro due anni dall’istituzione dell’Ente stesso, redigerà un programma di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;
Art. 6
Regime autorizzativo generale
1. Sono sottoposti all’autorizzazione dell’Ente Parco:
a) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni.
b) le opere di mobilità di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) e all’articolo 8, comma 1, lettera a);
c) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva, nonché i rimboschimenti da effettuarsi in ogni caso con l’impiego di specie autoctone;
d) i piani forestali;
2. L’adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e le loro varianti generali o parziali, per la parte ricadente nel territorio del parco, deve essere preceduta dal parere obbligatorio dell’Ente Parco.
3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE compresi in tutto o in parte nei confini del Parco nazionale sono sottoposti alla necessaria valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 settembre 1997 n. 357.
4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d’opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all’Ente Parco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 10, l’elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l’Ente Parco provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, il parere si intende espresso favorevolmente.
Art. 7
Regime autorizzativo in zona 1
1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:
a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, e la ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico per l’edilizia n. 380/01;
Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) stesso articolo stesso comma del testo unico suddetto, dandone comunicazione all’Ente Parco.
b)i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale. E’ vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione.
Art.8
Regime autorizzativo in zona 2
1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell’Ente Parco i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:
a)l’apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;
b)gli impianti e le opere tecnologici;
c)le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo, previa intesa con gli assessorati all’agricoltura e all’ambiente della Regione autonoma della Sicilia, le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d’origine;
d) gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico per l’edilizia n. 380/01;
e) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all’avvio dei lavori;
2. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere a) e b), del testo unico per l’edilizia n. 380/01, dandone comunicazione all'ente di gestione.
Art. 9
Regime autorizzativo in zona 3
1. Nelle aree di zona 3 di cui al precedente articolo 1, si applicano comunque le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell’Ente Parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del Presidente della Giunta regionale.
3. L’Ente Parco e la Regione autonoma della Sicilia elaborano e sottoscrivono accordi ed intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l’utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 7 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 10
Modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni
1. L’eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell’Ente Parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, della condizione che gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte siano corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;
2. L’autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria.
Art 11
Sorveglianza
La sorveglianza del territorio di cui al precedente articolo 1 del presente decreto è affidata al Corpo Forestale della Regione autonoma della Sicilia nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2 comma 32 della legge 9 dicembre 1998, n.426, all'Arma dei Carabinieri ed alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.