COMUNICATO STAMPA
L’Amministrazione Comunale di Lipari e l’Ufficio Idrico intendono chiarire, definitivamente, la tanto discussa vicenda relativa alla rideterminazione delle tariffe idriche adottata con la determinazione n. 81/2009.
Con una convenzione risalente al 1968 il Comune di Lipari aveva affidato all’EAS la gestione di parte degli impianti idrici comunali (Lipari Centro, Canneto, Stromboli Panarea Vulcano Filicudi) mentre l'Ente continuava a gestire altre porzioni del territorio (Zone alte di Lipari, Acquacalda, Alicudi e Ginostra).
All'atto della riconsegna al Comune di Lipari delle reti gestite dall’EAS (ente regionale ormai in liquidazione), da una gestione frammentaria della distribuzione idrica dovuta alla presenza di più operatori (Comune di Lipari ed EAS) e caratterizzata da molteplici profili tariffari e modalità operative, si è pervenuti ad una gestione unica in capo al Comune di Lipari.
In considerazione del predetto nuovo assetto gestionale, con decorrenza 01/01/2009, è stato, dunque, necessario uniformare le tariffe su tutto il territorio comunale.
E ciò anche perché l’EAS, non avendo tempestivamente adeguato le proprie tariffe al vigente quadro normativo ( legge Galli) e disattendendo completamente i precetti in essa contenuti, applicava ai propri utenti un minimo contrattuale del tutto illegittimo, al contrario del Comune di Lipari che aveva proceduto a tale adempimento.
Il Comune di Lipari, infatti, sin dal 2008 ha applicato nelle porzione di territorio dallo stesso direttamente gestito tariffe tali da coprire i costi gestionali sostenuti così come sancito da tali norme nell'ottica dell'equilibrio di bilancio.
Alla luce di quanto precede, dunque,con la restituzione delle reti al Comune di Lipari, gli ex utenti EAS avrebbero dovuto essere assoggettati alle tariffe comunali in vigore nelle porzioni di territorio dallo stesso gestite ( ovviamente più elevate rispetto a quelle illegittime applicate dall'EAS).
Sennonché, con la determinazione n.81/2009, il Comune di Lipari ha operato una complessiva rimodulazione della tariffe che, fatto salvo l’equilibrio di bilancio, ha consentito a tali categorie di utenti di pagare meno rispetto a quanto avrebbero dovuto pagare se le tariffe comunali precedentemente in vigore fossero state integralmente applicate loro.
Invero, nel 2008 gli utenti del Comune pagavano una tariffa pari ad € 1,74 + I.V.A. per ogni metro cubo fornito e un canone annuo pari ad € 52,40 al netto d’I.V.A.; di contro l’EAS addebitava un canone di € 59,63 comprensivo di I.V.A. nel quale erano compresi 80 metri cubi di acqua a prescindere dal fatto che venissero consumati o meno mentre, per l’eventuale eccedenza, gli utenti pagavano un prezzo di € 0,90 euro per metro cubo fino ad 160 mc.ed € 1,44 oltre i 160 mc..
Ora, se si confronta la tariffa precedentemente imposta dall'Ente con quella introdotta dalla determinazione n. 81/2009 si evince che la tariffa media odierna risulta inferiore a quella dallo stesso applicata in precedenza.
Peraltro, siffatte tariffe sono state rimodulate in modo omogeneo tenendo pure in considerazione tutte le tipologie e categorie di utenti presenti nel territorio comunale tanto da risultare in media più convenienti per gli utenti rispetto a quelle praticate, ad esempio, nei Comuni isolani viciniori ( per tutti S. Marina Salina).
In ogni caso, a scanso di ogni equivoco, va precisato che il modus operandi serbato dall'Ente è del tutto coerente con il quadro normativo di riferimento.
Infatti, i rilievi formulati dalla CONVIRI con la nota del 22 marzo 2011 presupponevano che gli Enti locali non facenti parte degli ATO non potessero utilizzare il metodo normalizzato di cui al D.Lgs. 152/2006- stante la reiterata proroga del periodo transitorio per l'attuazione della L. 36/94- bensì le metodologie tariffarie previste dal Cipe con la delibera 117/2008.
Ora, a prescindere dalla circostanza che siffatta opzione ermeneutica destava non poche perplssità e non era unanimemente condivisa, in ogni caso l'art. 10 comma 28 della L. 106/2011 statuendo che a decorrere dalla entrata in vigore del D.L. 25 settembre 2009 n. 135 ( ovvero il 25 settembre 2009) è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all'articolo 2 comma 3 del D.L. 17 marzo 1995 n. 79 (In caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994 sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione..) ha implicitamente abrogato il metodo di determinazione delle tariffe statuito dal Cipe, con la conseguenza che a decorrere dalla suindicata data cessa di avere efficacia anche la delibera Cipe n.117/2008.
Infine, va sottolineato come, a seguito delle modifiche introdotte dalla L 106/2011 con decorrenza dal 13 luglio 2011, la CONVIRI è stata soppressa ( cfr. art. 10 comma 26) e sostituita dall'Agenzia Nazionale per i servizi idrici, di talché, a tutto concedere i rilievi formulati dalla predetta Commisisone con la nota del 22 marzo 2011, risultano di fatto privi di alcun rilievo, vuoi perché adottati da un organo che ha cessato le funzioni, vuoi perché del tutto superati dal nuovo quadro normativo nelle more entrato in vigore.
Alla luce di quanto su esposto, al fine di poter assicurare l’erogazione dell’acqua, si invitano i cittadini a voler provvedere alla regolarizzazione delle fatture non saldate.