RICEVIAMO DALLA DOTTORESSA NADIA GIUFFRE' DELLO STUDIO "SOTTO LE MURA" E PUBBLICHIAMO:
Recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di accertamenti sui
conti bancari, affermano che, sia in presenza di c/c intestati unicamente al
contribuente accertato sia di conti cointestati o sul quale il contribuente
abbia potere di agire o abbia già agito, spetta a quest’ultimo l’onere di
dimostrare l’estraneità di ogni singolo movimento contestato ad un’operazione
imponibile.
Per
l’Ente impositore, infatti, sono sufficienti i dati risultanti dai conti
correnti riferibili al contribuente per
poter fondare il controllo fiscale delle imposte sui redditi, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 32 del DPR 600/1973. Vige, pertanto, una presunzione
relativa, superabile dal contribuente con prove «gravi precise e concordanti»
positivamente apprezzate dal Giudice.
In
caso di contitolarità del conto bancario – con uno o entrambi i genitori, con
il coniuge – l’orientamento dei Giudici di legittimità non cambia: non è esaustiva
la sola prova dell’esistenza di una cointestazione, ma è indispensabile documentare
l’effettiva imputabilità delle operazioni bancarie, oggetto di accertamento,
all’altro cointestatario.
Allo
stesso modo, se il conto corrente è di
pertinenza dell’attività esercitata dal contribuente, si presume che tutti i
versamenti ivi effettuati siano il frutto di tale operato, salvo la prova
concreta dell’estraneità di quei movimenti all’attività professionale di
riferimento. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 228/2014, ha evidenziato la distinzione tra attività
imprenditoriale e lavoro autonomo, che non consente una omogeneità
di trattamento tra le due figure per
quanto riguarda la valutazione dei prelevamenti da conto corrente. Mentre
siffatta operazione rappresenta, per l’imprenditore, comunque un ricavo, per il lavoratore autonomo vi è
una «fisiologica promiscuità delle
entrate e delle spese», dovuta alla peculiarità dell’attività da questo
svolta, con prevalenza della componente
personale rispetto all’organizzazione professionale.
Infine,
la Corte di Cassazione ha riconosciuto all’Amministrazione finanziaria il
potere di procedere ad un accertamento fiscale anche sui conti correnti non
intestati né cointestai al contribuente, ma comunque ad esso riconducibile in
via presuntiva (ad esempio un conto intestato ai suoi stretti familiari). Anche
in questa ipotesi, la prova contraria grava sul contribuente accertato.
Fonte di
riferimento: Italia oggi, 12.10.2015
Sentenze: Cass., sez. VI, 15.09.2015 n. 118125; Cass.,
sez. V, 06.03.2015 n. 4585; Cass., sez.V, 18.09.2015, n. 18370; Cass, n.
26173/14; Cass. N. 20668/14; Corte Cost., n.228/14; Cass., n. 21420/12;
Cass.,04.08.2012, n.18081
Dott.ssa Nadia Giuffrè