Coste a rischio frane .L'ufficio circondariale marittimo, stante i fenomeni verificatisi, ha emesso lo scorso 24 dicembre apposita ordinanza .L'ordinanza, che resterà in vigore sino ad emissione di provvedimento diverso e quindi anche per la stagione estiva, è stata inviata agli organismi competenti.
Questo il testo integrale:
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LIPARI
ORDINANZA N° 49/2010
Il Capo del Circondario Marittimo di Lipari
VISTE: le proprie Ordinanze riguardanti i fenomeni di smottamento e frane di costoni rocciosi ubicati nel Circondario Marittimo, in particolare le Ordinanze nr. 09/2007, 18/2010 e 47/2010, emanate rispettivamente in data 16/04/2007, 31/05/2010 e 01/12/2010;
VISTA: tutta la corrispondenza in merito alle frane ed erosioni che hanno interessato le coste del Circondario Marittimo di Lipari;
RITENUTO: necessario emanare nuovo provvedimento interdittivo, che contempli i nuovi siti interessati dagli smottamenti successivi all’evento sismico del 16/08/2010;
RITENUTO: necessario adottare tutte le iniziative volte a garantire la pubblica incolumità, la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione, seguendo le indicazioni dettate dagli accertamenti tecnici effettuati dal personale della Funzione tecnica di valutazione, pianificazione e censimento danni del C.O.C. coadiuvati dal personale della Protezione Civile Regionale;
TENUTO CONTO: delle risultanze dei sopralluoghi effettuati dai Tecnici del Dipartimento di Protezione Civile nazionale, regionale e comunale attestate dalle Ordinanze n. 30, 31,32, 33, 34, 35 e 36 datate 20/08/2010 e n. 39 in data 25/08/2010, a firma del Sig.Sindaco del Comune di Lipari;
CONSIDERATA: la situazione di emergenza collegata all’evento sismico del 16/08/2010, che ha interessato in particolare le isole di Lipari e Vulcano, per la quale questo Comando ha ritenuto necessario effettuare ulteriori specifici sopralluoghi finalizzati a verificare eventuali situazioni di criticità nelle aree demaniali marittime dell’intero arcipelago eoliano;
VISTE: le risultanze delle relazioni di servizio redatte dal personale militare effettivo all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, a seguito dei suddetti sopralluoghi nelle zone di demanio marittimo più esposte ai fenomeni franosi e/o erosivi;
CONSIDERATO: che le Amministrazioni Comunali difficilmente potrebbero garantire un costante presidio nell’arco delle 24 ore delle zone interessate dalla problematica di che trattasi e che ad oggi non sono state poste in essere accurate delimitazioni utili a garantire la pubblica incolumità, nonché ad impedire concretamente l’accesso alle zone interdette;
VISTA: la circolare n°0023, prot. 85025916 in data 05/08/1992 dell’allora Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto;
VISTA: la L. 08.06.1990, n°142 “Ordinamento delle Autonomie Locali”;
VISTI: gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte Marittima -;
NEL RENDERE NOTO CHE:
- le coste delle isole Eolie sono continuamente sottoposte a fenomeni di smottamento e caduta di materiale roccioso sul demanio marittimo e che esistono situazioni di pericolo causate da instabilità dell’agglomerato roccioso sovrastante gli arenili e/o a picco sul mare;
- esempi di tali situazioni di pericolo sono ben visibili per l’accumulo al piede dei costoni di materiale roccioso;
- le grotte esistenti lungo le coste delle Isole Eolie si sono formate nel tempo a seguito delle mareggiate che hanno eroso le scogliere. Tali grotte risultano essere interessate dalla continua opera di erosione da parte degli agenti atmosferici che provoca situazioni di potenziale pericolo di crollo di materiale roccioso a caduta di singoli massi in equilibrio instabile.
O R D I N A
ART. 1 – In via cautelare e con decorrenza immediata, per l’incolumità pubblica, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, ferme restando le disposizioni già impartite con l’Ordinanza Balneare nr. 21/07 in data 16/07/2010, è vietata la sosta, il transito e qualsiasi tipo di operazione che presupponga la permanenza di persone e/o cose entro metri 100 (cento) dal ciglio delle scogliere a picco sul mare delle isole dell’Arcipelago Eoliano, dal piede delle scogliere retrostanti gli arenili, dalle zone costiere dove è evidente l’accumulo di materiale franato ed in particolare nelle sottoelencate località:
COMUNE DI LIPARI:
1) - ISOLA DI LIPARI:
- Punta della Castagna;
- Località Canneto Sparanello;
- Località Grotta degli Angeli;
- Località Porto delle Genti, nello specchio acqueo sottostante l’Hotel Carasco;
- Località denominata Spiaggia della Papesca – Stabilimento balneare “WHITE BEACH” (porzione settentrionale della spiaggia dove è collocato lo stabilimento balneare White Beach);
- Località denominata PIETRA LISCIA – ARENA – LA CAVA ( estremo margine meridionale dell’arenile);
- Località Acquacalda (Spiaggia dei Gabbiani) ad est del relativo centro abitato;
- Località sotto il monte (Vallemuria – Praia Vinci - Faraglioni);
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2) - ISOLA DI VULCANO:
- Zona Roia (0,5 miglia circa verso sud-est dal porto di Levante);
- Praia Lunga (tra Grotta Abate e Fanale Gelso);
- Grotta del cavallo;
- Località Gelso (nel tratto compreso tra la casa di Marrara e la spiaggia dell’asino);
- Spiaggia di Cannitello dell’isola di Vulcano;
- Località Cala Rossa;
3)– ISOLA DI PANAREA:
- Da Grotta “Palomba” a “Punta Torrione”;
- La costa sottostante la “Strada comunale Coletta Timpone – Corvo Iditella”, per l’accesso al Villaggio preistorico di Capo Milazzese ed alla sottostante località Cala Junco;
- Isolette di Basiluzzo, Lisca Bianca, Lisca Nera, Dattilo, Scoglio Spinazzola;
- Zona Ponente (da C° Milazzese a Cava Bianca);
- Località Drauth;
4)– ISOLA DI STROMBOLI:
- Isolotto di Strombolicchio;
- Località compresa tra Punta Labronzo e Punta Le Chiappe denominata “Sciara del Fuoco”, (restano in vigore disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto di Milazzo con Ordinanza nr.75/2003 del 16/09/2003);
- Località sottostante abitato frazione Ginostra ad eccezione dello specchio acqueo portuale ;
- Località Petrazze;
5) - ISOLA DI FILICUDI:
- Grotta del bue marino e zone limitrofe;
- Scoglio Giafante;
- Punta dello Zucco Grande;
- Scoglio La Canna;
- Punta Stimpagnato;
6) – ISOLA DI ALICUDI:
- Versante di Ponente;
ISOLA DI SALINA:
1) – COMUNE DI SANTA MARINA SALINA:
- La costa compresa tra Punta Grottazza e Punta Brigantino;
2) – COMUNE DI LENI:
- La località Rinella nei pressi dell’albergo “ARIANA”;
- La costa ad est della spiaggia di Rinella;
3) - COMUNE DI MALFA:
- Località Pollara nel tratto che va dallo scalo di alaggio verso ovest fino ai Fili di Branda;
- Località Gramignazzi;
- Località Scario ad integrazione e parziale sostituzione delle direttive di cui alla sopracitata Ordinanza nr.18/2010 del 31/05/2010;
- Località Quadara ad integrazione e parziale sostituzione delle direttive di cui alla sopracitata Ordinanza nr.47/2010 del 31/05/2010
ART. 2 – E’ vietato, allo stesso modo, inoltrarsi nelle grotte naturali esistenti lungo le coste delle Isole Eolie.
ART. 3 Sara cura dei Sigg.ri SINDACI dei comuni costieri, quali Ufficiali di Governo, ai sensi dell’art. 38 – 2° comma – della L. 08.06.1990, n° 142 citata in premessa, l’adozione di provvedimenti contigibili ed urgenti in materia di polizia locale al fine di prevenire ed eliminare eventuali pericoli che potrebbero minacciare la pubblica incolumità, disponendo l’apposizione di:
1) idonee barriere/transenne volte ad impedire il concreto accesso alle zone interdette;
2) vistosa segnalazione monitoria che evidenzi, ove esistenti, il pericolo di crollo e/o smottamenti del terreno, sia in prossimità delle zone costiere sopra specificate, che in prossimità dei punti di approdo dei mezzi di linea, al fine di dare massima pubblicità al pericolo di che trattasi;
ART. 4 L’Ordinanza nr.09/07 citata in premessa ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente, è da ritenersi abrogata.
ART. 5 I trasgressori della presente ordinanza, saranno puniti ai sensi degli artt.1164 e 1231 del Codice della Navigazione, se conduttori di unità da diporto incorreranno nell’illecito amministrativo di cui all’art.53 del D. Lgs. del 17 luglio 2005 nr.171 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato.
ART. 6 E’ fatto altresì obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale dipendente nonché a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
Lipari, lì 24/12/2010
FIRMATO
IL COMANDANTE
T.V.(CP) Giuseppe DONATO