MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFCIO
CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA
COSTIERA
LIPARI
COMUNICATO
STAMPA
È
in fase di distribuzione, in formato manifesto, presso gli
stabilimenti e le strutture balneari delle isole Eolie, la nuova
Ordinanza relativa alla sicurezza balneare N°24/2014, emanata
nell’ambito dal Capo del Circondario Marittimo di Lipari, Tenente
di Vascello Cosimo BONACCORSO, che regolamenta i litorali dei quattro
Comuni di dell’arcipelago (Lipari, S.M. Salina, Leni e Malfa) ed i
relativi prospicienti specchi acquei.
L’Ordinanza,
che sarà estesa anche a tutti i Comuni del Circondario, dovrà
essere esposta a cura di tutti i concessionari di strutture balneari
e dalle Civiche Amministrazioni per le spiagge libere attrezzate, è
consultabile sul sito istituzionale dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Lipari al seguente indirizzo:
www.guardiacostiera.it/lipari sotto la voce “ordinanze”.
Le
prescrizioni dell’Ordinanza sono finalizzate alla regolamentazione
delle attività balneari, ludico-ricreative e nautiche, a garanzia
della sicurezza della navigazione, a salvaguardia della vita umana in
mare ed a tutela della pubblica e privata incolumità.
Tra
le principali norme a garanzia di una sicura ed ordinata fruizione
dei nostri mari, si richiama l’obbligo per tutti i concessionari di
strutture turistico - ricreative, di garantire un servizio di
salvataggio e di assistenza ai bagnanti tramite assistenti abilitati
al salvataggio, secondo un proprio efficace modello organizzativo che
assicuri, sempre e comunque, la presenza degli elementi previsti
dalla citata Ordinanza e che garantisca l’immediata assistenza del
bagnante in possibile difficoltà.
Molte
le novità inserite dal Comandante TV Cosimo BONACCORSO che, anche
sulla scorta delle segnalazioni e delle problematiche riscontrate
nelle scorse stagioni, sono finalizzate ad implementare gli standard
di sicurezza in mare; in particolare ricordiamo l’obbligo per le
unità navali in navigazione, di moderare la velocità e non creare
moto ondoso pericoloso, in presenza di altri natanti nelle vicinanze.
Inoltre vi è l’obbligo per gli occupanti delle unità navali
intenti a nuotare vicino alla propria imbarcazione di non
allontanarsi oltre 15 metri dall’imbarcazione “madre” che,
comunque, dovrà issare la bandiera di degnazione prevista.
Inoltre
buona parte delle disposizioni contenute all’interno dell’Ordinanze
sono, nella sostanza, norme di buon senso facilmente osservabili, il
cui rispetto, unito alla prudenza, consentirà certamente di evitare
buona parte degli incidenti che avvengono in mare e sulle spiagge.
Conoscerle e metterle in pratica al momento opportuno non solo
garantisce l’incolumità personale, ma accresce anche il
divertimento unico che il mare offre.
Questi
alcuni consigli per i bagnanti:
è
preferibile non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa
indicante condimeteo avverse o assenza del servizio di sicurezza e
salvataggio;
rispettare
i segnali di sicurezza eventualmente posizionati lungo l’arenile,
le disposizioni impartite dai bagnini di salvataggio e gli
avvertimenti diramati dalle strutture balneari anche tramite
altoparlanti;
non
fare il bagno se: non in condizioni psicofisiche buone; se il mare è
mosso o interessato da forte vento e corrente; se l’acqua è molto
fredda o la temperatura è assai inferiore alla temperatura
ambiente;
accertarsi
che nella zona non sia vietata la balneazione (aree portuali ecc…);
anche
se si è un buon nuotatore non forzare inutilmente il proprio
fisico;
dopo
lunga esposizione al sole entrare in acqua gradualmente ed evitare
di fare il bagno in presenza dei seguenti sintomi: mal di testa,
sensazione di freddo o vertigini, eccessivo fastidio alla luce,
sonnolenza;
lasciare
trascorrere almeno tre ore dall’ultimo pasto prima di fare il
bagno;
se
non si sa nuotare bagnarsi solo in acque molto basse o entro il
limite acque sicure;
non
allontanarsi oltre le boe che delimitano la zona di sicurezza per la
balneazione e comunque restare nel raggio di visibilità del bagnino
o dei compagni;
Ogni
diportista inoltre, prima di prendere il mare con la propria unità,
dovrà aver cura di osservare:
divieto
di navigazione e sosta di unità nelle zone di mare per una distanza
di 100 (cento) metri dalla battigia ovvero 200 (centocinquanta)
metri dalle scogliere a picco o coste rocciose è riservata alla
balneazione;
divieto
di ormeggiare ed ancorare con qualsiasi unità entro i metri 300
dalla battigia delle coste pianeggianti e di 200 metri dalle coste
cadenti a picco sul mare, dalle ore 08:00 alle ore 20:30;
navigare
sempre con le dotazioni di sicurezza e i documenti previsti;
evitare
condotte pericolose e imprudenti dei mezzi in prossimità della
costa e vicino ad altri natanti;
non
imbarcare persone, sui natanti in genere, oltre il numero massimo
consentito;
controllare
di avere carburante a sufficienza per l’andata e il ritorno;
avere
a bordo tutte le dotazioni previste per la navigazione che si vuole
intraprendere;
far
prendere aria al vano motore prima di mettere in moto (soprattutto
per i motori a benzina);
informare
familiari e/o amici della località che si vuole raggiungere e l’ora
di previsto rientro nel porto di ormeggio;
non
gettare rifiuti in mare, ma riportarli sempre a terra;
ascoltare
i bollettini meteo e gli avvisi ai naviganti prima e durante la
navigazione, informarsi sulle Ordinanze della Capitaneria vigenti;
durante
la stagione balneare è vietato a qualunque unità navigare entro i
mille metri dalla costa a velocità superiore ai 10 nodi;
prestare
attenzione ai galleggianti dei subacquei (bandiera rossa e striscia
diagonale bianca) moderando la velocità e navigando a più di 100
metri di distanza.
Inoltre,
si rammentano gli importantissimi avvisi generici di pericolo
potenziali emessi all’Autorità Marittima anche in considerazione
del flusso di turisti nell’arcipelago Eoliano:
A
causa
del
potenziale
pericolo
rappresentato
dall’instabilità
dell’agglomerato
roccioso
sovrastante
gli
arenili
e/o
a
picco
sul
mare
e
in
considerazione
dell’evento
sismico
che
in
data
16/08/2010
ha
colpito
l’arcipelago
Eoliano
ed
in
particolare
le
isole
di
Lipari
e
Vulcano,
è
vietata
la
sosta,
il
transito
e
qualsiasi
tipo
di
operazione
che
presupponga
la
permanenza
di
persone
e/o
cose
entro
metri
100
(cento)
dal
ciglio
delle
scogliere
a
picco
sul
mare
delle
isole
dell’arcipelago
Eoliano,
nonché
dal
piede
delle
scogliere
retrostanti
gli
arenili
delle
zone
costiere
dove
è
evidente
l’accumulo
di
materiale
franato
ed
in
particolare
nelle
località
indicate
con
la
propria
ordinanza
n°
49/2010.
È
vietato,
altresì,
inoltrarsi
nelle
grotte
naturali
esistenti
lungo
le
coste
delle
Isole
dell’arcipelago
Eoliano,
con
unità
navali
a
motore,
con
motore
in
moto.
(Ord.
49/2010
del
24.12.2010).
È
vietato,
altresì,
navigare/sostare nella fascia di mare entro 400 mt compresa tra
punta La bronzo e Punta delle Chiappe dell’isola di Stromboli
(Ord.
75/2003
del
12.08.2003
della Capitaneria di Porto di Milazzo).
Ricordiamo
infine la particolare attenzione e valorizzazione alle segnalazioni
di emergenze che possano pervenire dall’utenza e per le quale è a
disposizione 24/24h il “Numero Blu” 1530, che permette un
collegamento telefonico, del tutto gratuito e diretto, con la più
vicina Sala Operativa della Guardia Costiera, anche tramite la
Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto, se chiamato da un telefono cellulare, o con la Capitaneria
di Porto competente per territorio, se chiamato da un telefono fisso;
naturalmente l’uso del predetto numero di emergenza DEVE essere
legato alle segnalazione di reali situazioni di emergenza e/o
pericolo in mare ed ogni diverso uso o abuso verrà sanzionato anche
con il deferimento alla competente Procura della Repubblica
F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Cosimo
BONACCORSO