Regione Siciliana
Assessorato alle Politiche Agricole e Forestali
Alla c.a. dell’Assessore Elio D’Antrassi
OGGETTO. Richiesta modifica D.A. 733 – Calendario Venatorio
Visto il Decreto n. 733 dell’Assessore alle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Sicilia emanato in data 12/08/2010, pubblicato sulla G.U.R.S. il 27/08/2010, recante modifiche al Calendario Venatorio 2010/2011, in pretesa ottemperanza dell’Ordinanza 638/2010 emessa dal TAR di Palermo il 17/07/2010;
ritenuto che l’art. 3 del predetto decreto contiene, tra l’altro, un divieto generale provvisorio di caccia nelle isole minori, in quanto interessate alla migrazione;
ritenuto che tale divieto non risponde alla finalità ispiratrice del decreto di modifica, annunciata ripetutamente dall’Assessore con comunicati stampa a grande diffusione e consistente nell’esigenza di ottemperare provvisoriamente al provvedimento cautelare del Giudice Amministrativo in attesa della pronunzia in grado di appello;
considerato che tali comunicati stampa hanno ingenerato nei cacciatori la ragionevole certezza di poter tranquillamente andare a caccia sin dal 01/09/2010, inducendoli, nella quasi totalità, al ritiro dei tesserini venatori ed al pagamento dei relativi versamenti;
ritenuto, per quanto attiene alla questione rotte di migrazione, che il CV 2010/2011 è stato impugnato e sospeso nelle parti in cui “non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma 5 e 21 comma 2 L. 157/1992, individuate dal Piano Regionale Faunistico Venatorio” e “non prevede il divieto di caccia nei siti Natura 2000 con particolare riguardo per quelli interessati dai flussi migratori”;
ritenuto che il Piano Regionale Faunistico Venatorio non specifica quali siano le rotte di migrazione dell’avifauna, limitandosi invece ad individuare sommariamente tre “direttrici” di migrazione all’interno di linee ideali che, per comodità, vengono fatte passare attraverso determinati punti geografici;
ritenuto, in ogni caso, che – quand’anche volesse attribuirsi a tale indicazione il valore di cui all’art. 1 comma 5 L. 157/1992 – il divieto di cui all’art. 21 comma 2, quale conseguenza della presunta violazione del predetto art. 1 comma 5, andrebbe riferito alla caccia “lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori”, restando così implicitamente escluse, dalla limitazione, le isole minori;
ritenuto che anche il divieto di caccia nei Siti Natura 2000, di cui al successivo capo di impugnazione, non potrebbe prescindere dall’analisi delle schede del Piano di Gestione di ogni singolo sito, per verificare se ed in quale misura l’attività venatoria vada vietata o temporalmente limitata, ma sempre all’interno del sito stesso;
ritenuto, sotto altro profilo, che la giurisprudenza dello stesso TAR palermitano ha ripetutamente disatteso, in sede di merito, le suddette censure così come formulate dai ricorrenti, chiarendo, con una interpretazione correttiva, che il presunto divieto di caccia sulle rotte migratorie deve limitarsi solo alle ZPS (cfr. sentenza 3481/2010);
ritenuto che, in precedenza, lo stesso Assessorato Agricoltura e Foreste aveva inteso ottemperare ad analoga ordinanza cautelare, posticipando al 14/11 l’esercizio venatorio nelle ZPS interessate dai flussi migratori, senza coinvolgere l’intero territorio delle isole minori;
considerato, per quanto sopra, assolutamente ingiustificata ed inopportuna l’introduzione di un divieto di caccia generalizzato nelle isole minori, anche nella porzione di loro territorio non ricadente nel perimetro delle ZPS;
ritenuto che tale divieto appare del tutto incoerente con le premesse del decreto assessoriale stesso e cagiona una irragionevole disparità di trattamento in danno dei residenti in tali territori, la cui superficie protetta – in spreto alle disposizioni della L.R. 33/1997 e del Piano Regionale F.V. – raggiungerebbe la percentuale del 100%;
ritenuto che diretta conseguenza di tale modifica è l’eliminazione di cinque ambiti territoriali di caccia (ME3, PA3, TP3, TP4, AG3), sicché i cacciatori colà residenti saranno privati della possibilità di esercitare l’attività venatoria pur dopo avere corrisposto le relative tasse di concessione; considerato che, in paricolar modo nelle Isole Eolie, il coniglio selvatico, anche in presenza di una notevole pressione venatoria, prolifera in modo abnorme e costituisce una fonte di sicuro danno per le colture; danno che è destinato ad assumere proporzioni maggiori in assenza di un prelievo venatorio, giacché l’uomo costituisce l’unico predatore naturale della specie;
tutto ciò visto, ritenuto e considerato, con la presente chiedo alla S.S. Ill.ma di consentire con apposito Decreto, l’attività di caccia al solo coniglio selvatico, nelle aree libere (territorio non compreso nelle Z.P.S. e S.I.C.) ed esclusivamente ai soli residenti delle isole minori.
IL SINDACO
Massimo Lo Schiavo