Riceviamo da Angelo Sidoti e pubblichiamo:
Ricordate alcuni giorni fa avevo pubblicato alcune riflessioni sul tema delle società partecipate del Comune di Lipari, soffermandomi in particolare sulla obbligatorietà di costituzione di un fondo vincolato (richiamato sia dalla relazione sugli equilibri finanziari del Ragioniere Generale come anche dal Revisore Unico).
Ho effettuato una piccola ricerca e dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie del settembre 2016 riscontro il riferimento normativo.
Il presupposto per la costituzione di un fondo vincolato in caso di perdite reiterate nelle società partecipate è la presenza, nell’ultimo bilancio disponibile, di un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall’ente partecipante (art. 1, co. 551, l. n. 147/2013) (vedi nota 1)
A regime, l’importo accantonato nel bilancio di previsione sarà equivalente al risultato negativo non immediatamente ripianato, in proporzione alla quota di partecipazione.
In sede di prima applicazione, il legislatore ha previsto un accantonamento crescente per gli anni 2015, 2016 e 2017, distinguendo tra organismi che, nel riportare una perdita nell’ultimo bilancio disponibile, hanno peggiorato i conti e quelli che li hanno migliorati rispetto alla media del triennio precedente (art. 1, co. 552, l. n. 147/2013)28 (vedi nota 2).
Per dirlo in parole brevi: Nel 2018, sulla base delle risultanze ad oggi disponibili relative ai bilanci del 2014, il Comune di Lipari dovrebbe accantonare nel proprio bilancio circa 760 mila Euro al fondo vincolato pari alle perdite maturate di propria pertinenza ed escluso quelle della Società Lipari Porto Spa, in considerazione dell’impegno assunto da Condotte (ripiano delle perdite fino ad Euro 1.000.000).
Ma l’impegno dell’Ente potrebbe essere sicuramente maggiore visto che negli anni 2015-2018 alcune partecipate registreranno ulteriori perdite e Condotte non dovrà più provvedere a ripianare i risultati negativi nella Lipari Porto Spa per conto del Comune, avendo completato l’intero finanziamento di Euro 1.000.000.
Intanto nel prossimo bilancio di previsione del 2016 troveremo la quota di accontamento del 50% al fondo vincolato.!!!
Nota 1)
Con riferimento alla generalità degli organismi, per perdita di esercizio si intende il risultato netto di esercizio di cui all’art. 2425 c.c. (voce 23); valore che prende in considerazione sia la gestione caratteristica sia quella non caratteristica, che comprende le poste finanziarie (interessi, perdite su cambi, svalutazioni di partecipazioni, etc.) e quelle straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, etc.), oltre alle imposte. Un diverso criterio è previsto per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, ivi compresa la gestione dei rifiuti. Qui per risultato di esercizio si intende il risultato operativo lordo (MOL), dato dalla differenza tra il valore e il costo della produzione. Si prende, pertanto, in considerazione un risultato parziale della complessa attività societaria, ossia la sola gestione “caratteristica”. Per le società holding e per quelle operative che detengono partecipazioni in altre società, redigendo il bilancio consolidato, è precisato che il risultato di esercizio da prendere in considerazione è quello relativo al bilancio consolidato stesso.
Nota 2)
La prima situazione comprende le ipotesi degli OO.PP. che hanno fatto registrare una perdita dopo precedenti bilanci in utile oppure che hanno riportato un risultato negativo superiore alla media del triennio precedente. In questi casi, la quota da accantonare nel bilancio di previsione 2015 dell’Ente partecipante è pari al 25% del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente dall’organismo. A scorrimento, le quote di accantonamento saranno pari al 50% per il 2016, e al 75% per il 2017, sempre con riferimento alle perdite riportate dall’organismo partecipato nell’esercizio precedente