Caro Direttore
l'esame del Conto Consuntivo del Comune
di Lipari ha destato una particolare attenzione da parte dei
Consiglieri sulle perdite di esercizio delle società partecipate.
Per l'esperienza maturata nella
amministrazione della "Eolie Servizi SpA" fino alla data
(Bilancio 2001) in cui il socio di maggioranza (Comune di Lipari,
nella persona del Sindaco pro-tempore, dott. Mariano Bruno, in
assenza di delibera del Consiglio Comunale) ha disatteso i "patti
parasociali" estromettendo i partners privati dalla gestione,
garantendo di fatto il valore della partecipazione privata, facendosi
carico dei risultati di gestione per gli anni successivi e della
successiva liquidazione, colgo l'occasione per esprimere il mio
modesto parere sulla materia:
L'art.6, comma 19, della legge 122/2010
pone dei limiti rilevanti agli aiuti ed agli interventi di
salvataggio da parte delle amministrazioni nei confronti delle
società in cui possiedono partecipazioni con espresso divieto di
ripianare le perdite.
Sono in ogni caso consentiti i
trasferimenti alle società partecipate,in perdita, in presenza di
convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo
svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di
investimenti.
(Sviluppo Eolie potrà ottenere
eventuali trasferimenti)
Si rammenta che le società miste, a
maggioranza pubblica, per l'espletamento del servizio pubblico
affidato "in house" sono obbligate alla presentazione ed
all'approvazione preventiva del piano annuale di gestione da parte
del Comune di Lipari per il tramite del Dirigente del Settore ai
fini dello stanziamento del costo del servizio nel bilancio di
previsione dell'Ente, in modo tale che il risultato di esercizio
della società partecipata - Bilancio annuale al 31 dicembre - si
chiuda a pareggio se non in utile se vengono realizzato economie di
gestione.
Pertanto la "perdita di esercizio"
riportata nei Bilanci di esercizio delle partecipate, non trova
giustificazione, in quanto se è stata determinata da eventi
straordinari, gli stessi dovevano essere tempestivamente comunicati
al Comune di Lipari per apportare le opportune variazioni al Bilancio
comunale.
Considerato anche, che per prassi
giurisprudenziale le società miste a maggioranza pubblica, non sono
soggette alla legge fallimentare ai sensi dell'art.1, così come
affermato dall'art.2221 del C.C., l'Ente, essendo chiamato a
rispondere di tutti gli impegni assunti, è obbligato a svolgere una
azione ricognitoria e documentale per appurare le cause della
formazione dei risultati negativi che negli ultimi cinque anni hanno
determinato le perdite di esercizio delle società partecipate.
In particolare i legali rappresentanti
ed i liquidatori sono tenuti a documentare:
- la proposta di piano di gestione
annuale e le eventuali transazioni eseguite in fase di liquidazione,
presentata all'amministrazione e l'avvenuta approvazione;
- la richiesta di variazione del piano
di gestione per sopravvenute esigenze straordinarie modificative
dello stanziamento iniziale approvato;
- le procedure di evidenza pubblica
eseguite per l'eventuale assunzione del personale dipendente (copia
del bando - domande pervenute - verbale della commissione -
attribuzione e valutazione domande - pubblicazione esito della
selezione del personale).
Anche i Revisori dei Conti, sollecitati
dalla Corte dei Conti, sono stati chiamati a svolgere un approfondito
e dettagliato esame e relazionare in merito ai risultati delle
società miste partecipate dal Comune di Lipari.
Si richiamano in ultimo anche le
disposizioni del Codice civile, qualora i risultati dovessero essere
causa di "mala gestio":
-Società a responsabilità limitata -
art. 2476 Responsabilità degli
amministratori e controllo dei soci
c.1) " Gli amministratori sono
solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti
dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto
costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la
responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere
esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per
compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso"
c.6) le disposizioni dei precedenti
commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante
al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati
da atti dolosi o colposi degli amministratori.
c.7) Sono altresì solidalmente
responsabili con gli amministratori,ai sensi dei precedenti commi, i
soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di
atti dannosi per la società,i soci o i terzi.
c.8) l'approvazione del bilancio da
parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei
sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
Cordiali saluti
Rag.Giuseppe Spinella