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giovedì 26 settembre 2013

Soppressione sezione distaccata del tribunale di Lipari. Il TAR "rinvia" al merito

La Seconda Sezione del T.a.r. di Catania si è pronunciata con Ordinanza n. 797 del 26 settembre sulla domanda cautelare del Comune di Lipari diretta ad ottenere la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità riguardante la soppressione della Sezione distaccata del Tribunale di Lipari e, nelle more del relativo giudizio, la sospensione dell’accorpamento dell’Ufficio giudiziario di Lipari al Tribunale di Barcellona P.G..
L’Ordinanza disattende siffatta domanda del Comune ma, anziché limitarsi a dare atto della conclusione della fase cautelare, si fa carico degli “innegabili disagi” causati alla Comunità eoliana dalla soppressione del Tribunale e fissa l’udienza per la trattazione di merito del ricorso nel 25 giugno 2014, ossia con un differimento che appare, a chi sa della saturazione dei ruoli di udienza del Tribunale già per il prossimo anno e mezzo, veramente minimo.
Del resto, l’esplicito riferimento del Tribunale all’art. 55, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo, conferma che intenzione del Giudice è stata quella di assicurare la celere definizione del giudizio. Infatti, la norma dispone che “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito”.
E’ superfluo osservare che, se l’eccezione di incostituzionalità sollevata dal Comune e mantenuta pur dopo la sfavorevole sentenza n. 237 della Corte Costituzionale fosse apparsa priva di valore al Tribunale, questo non si sarebbe ovviamente preoccupato di assicurare la celere definizione del giudizio.
Peraltro, l’Ordinanza segnala l’importanza delle varie e dotte eccezioni processuali dall’Avvocatura dello Stato, ritenendole perciò meritevoli di una ponderazione che è impossibile in sede di sommaria delibazione cautelare. Aggiunge, inoltre, che il disposto rinvio al merito è dovuto al fatto che “i profili di danno grave e irreparabile prospettati dal Comune ricorrente appaiono piuttosto rientrare nel novero di “innegabili disagi”. Vale a dire che l’Ordinanza motiva il rinvio al merito con la complessità giuridica della vertenza e con la ritenuta assenza della condizione abilitante all’emissione di misura cautelare, cioè il cd. “periculum in mora”. E ciò sembra deporre a favore della non peregrinità della doglianza del Comune, la quale avrebbe potuto, altrimenti, essere apertamente disattesa già con l’Ordinanza, senza necessità di giustificare il rinvio con dette due circostanze processuali.
Tutto ciò sembra confermare che la questione agitata dal Comune (violazione, da parte del decreto legge n. 155 del 2012, dei criteri imposti dalla legge di delega n. 148 del 2011 in vista della individuazione degli uffici da sopprimere) è apparsa e appare ben meritevole di esame e studio, nonostante il verdetto assolutorio della Corte Costituzionale e grazie alla singolarità della fattispecie eoliana.
Insomma, si tratta di una pronuncia interlocutoria (infatti, definita “ordinatoria”) che non disarma la speranza del Comune di un prossimo accoglimento dell’eccezione di incostituzionalità per violazione, da parte del legislatore delegato, del principio impostogli con la legge delega, cioè aver riguardo alla “specificità territoriale del bacino d’utenza e alla situazione infrastrutturale”.
Tanto più nutrita è questa speranza in quanto la relazione ministeriale allo schema di decreto delegato – che è stata scrutinata dalla Corte Costituzionale per giudicare della “ragionevolezza” delle specifiche soppressioni di tribunali poste alla sua attenzione – ha indebitamente ridotto la preoccupazione del legislatore delegato circa le difficoltà di mobilità degli utenti in meri problemi di “distanza chilometrica e viabilità”, così giungendo ad evocare, come risolutivo e generale rimedio, “lo sviluppo della rete viaria e delle comunicazioni informatiche e telematiche” (!?!). E ciò basta a far risaltare il travisamento della delega e, con esso, le buone chance di successo della doglianza del Comune.
L’Amministrazione Comunale
Prof. Fulvio Cintioli

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