La Seconda Sezione del T.a.r. di
Catania si è pronunciata con Ordinanza n. 797 del 26 settembre sulla
domanda cautelare del Comune di Lipari diretta ad ottenere la
rimessione alla Corte Costituzionale della questione di
costituzionalità riguardante la soppressione della Sezione
distaccata del Tribunale di Lipari e, nelle more del relativo
giudizio, la sospensione dell’accorpamento dell’Ufficio
giudiziario di Lipari al Tribunale di Barcellona P.G..
L’Ordinanza disattende siffatta
domanda del Comune ma, anziché limitarsi a dare atto della
conclusione della fase cautelare, si fa carico degli “innegabili
disagi” causati alla Comunità eoliana dalla soppressione del
Tribunale e fissa l’udienza per la trattazione di merito del
ricorso nel 25 giugno 2014, ossia con un differimento che appare, a
chi sa della saturazione dei ruoli di udienza del Tribunale già per
il prossimo anno e mezzo, veramente minimo.
Del resto, l’esplicito riferimento
del Tribunale all’art. 55, comma 1, del Codice del Processo
Amministrativo, conferma che intenzione del Giudice è stata quella
di assicurare la celere definizione del giudizio. Infatti, la norma
dispone che “Il tribunale amministrativo regionale, in sede
cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano
apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la
sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza
collegiale la data della discussione del ricorso nel merito”.
E’ superfluo osservare che, se
l’eccezione di incostituzionalità sollevata dal Comune e mantenuta
pur dopo la sfavorevole sentenza n. 237 della Corte Costituzionale
fosse apparsa priva di valore al Tribunale, questo non si sarebbe
ovviamente preoccupato di assicurare la celere definizione del
giudizio.
Peraltro, l’Ordinanza segnala
l’importanza delle varie e dotte eccezioni processuali
dall’Avvocatura dello Stato, ritenendole perciò meritevoli di una
ponderazione che è impossibile in sede di sommaria delibazione
cautelare. Aggiunge, inoltre, che il disposto rinvio al merito è
dovuto al fatto che “i profili di danno grave e irreparabile
prospettati dal Comune ricorrente appaiono piuttosto rientrare nel
novero di “innegabili disagi”. Vale a dire che l’Ordinanza
motiva il rinvio al merito con la complessità giuridica della
vertenza e con la ritenuta assenza della condizione abilitante
all’emissione di misura cautelare, cioè il cd. “periculum in
mora”. E ciò sembra deporre a favore della non peregrinità della
doglianza del Comune, la quale avrebbe potuto, altrimenti, essere
apertamente disattesa già con l’Ordinanza, senza necessità di
giustificare il rinvio con dette due circostanze processuali.
Tutto ciò sembra confermare che la
questione agitata dal Comune (violazione, da parte del decreto legge
n. 155 del 2012, dei criteri imposti dalla legge di delega n. 148 del
2011 in vista della individuazione degli uffici da sopprimere) è
apparsa e appare ben meritevole di esame e studio, nonostante il
verdetto assolutorio della Corte Costituzionale e grazie alla
singolarità della fattispecie eoliana.
Insomma, si tratta di una pronuncia
interlocutoria (infatti, definita “ordinatoria”) che non disarma
la speranza del Comune di un prossimo accoglimento dell’eccezione
di incostituzionalità per violazione, da parte del legislatore
delegato, del principio impostogli con la legge delega, cioè aver
riguardo alla “specificità territoriale del bacino d’utenza e
alla situazione infrastrutturale”.
Tanto più nutrita è questa speranza
in quanto la relazione ministeriale allo schema di decreto delegato –
che è stata scrutinata dalla Corte Costituzionale per giudicare
della “ragionevolezza” delle specifiche soppressioni di tribunali
poste alla sua attenzione – ha indebitamente ridotto la
preoccupazione del legislatore delegato circa le difficoltà di
mobilità degli utenti in meri problemi di “distanza chilometrica e
viabilità”, così giungendo ad evocare, come risolutivo e generale
rimedio, “lo sviluppo della rete viaria e delle comunicazioni
informatiche e telematiche” (!?!). E ciò basta a far risaltare il
travisamento della delega e, con esso, le buone chance di successo
della doglianza del Comune.
L’Amministrazione Comunale
Prof. Fulvio Cintioli
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.