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venerdì 27 settembre 2013

Società miste del Comune di Lipari. Ci scrive il rag. Giuseppe Spinella

Caro Direttore
l'esame del Conto Consuntivo del Comune di Lipari ha destato una particolare attenzione da parte dei Consiglieri sulle perdite di esercizio delle società partecipate.
Per l'esperienza maturata nella amministrazione della "Eolie Servizi SpA" fino alla data (Bilancio 2001) in cui il socio di maggioranza (Comune di Lipari, nella persona del Sindaco pro-tempore, dott. Mariano Bruno, in assenza di delibera del Consiglio Comunale) ha disatteso i "patti parasociali" estromettendo i partners privati dalla gestione, garantendo di fatto il valore della partecipazione privata, facendosi carico dei risultati di gestione per gli anni successivi e della successiva liquidazione, colgo l'occasione per esprimere il mio modesto parere sulla materia:
L'art.6, comma 19, della legge 122/2010 pone dei limiti rilevanti agli aiuti ed agli interventi di salvataggio da parte delle amministrazioni nei confronti delle società in cui possiedono partecipazioni con espresso divieto di ripianare le perdite.
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società partecipate,in perdita, in presenza di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti.
(Sviluppo Eolie potrà ottenere eventuali trasferimenti)
Si rammenta che le società miste, a maggioranza pubblica, per l'espletamento del servizio pubblico affidato "in house" sono obbligate alla presentazione ed all'approvazione preventiva del piano annuale di gestione da parte del Comune di Lipari per il tramite del Dirigente del Settore ai fini dello stanziamento del costo del servizio nel bilancio di previsione dell'Ente, in modo tale che il risultato di esercizio della società partecipata - Bilancio annuale al 31 dicembre - si chiuda a pareggio se non in utile se vengono realizzato economie di gestione.
Pertanto la "perdita di esercizio" riportata nei Bilanci di esercizio delle partecipate, non trova giustificazione, in quanto se è stata determinata da eventi straordinari, gli stessi dovevano essere tempestivamente comunicati al Comune di Lipari per apportare le opportune variazioni al Bilancio comunale.
Considerato anche, che per prassi giurisprudenziale le società miste a maggioranza pubblica, non sono soggette alla legge fallimentare ai sensi dell'art.1, così come affermato dall'art.2221 del C.C., l'Ente, essendo chiamato a rispondere di tutti gli impegni assunti, è obbligato a svolgere una azione ricognitoria e documentale per appurare le cause della formazione dei risultati negativi che negli ultimi cinque anni hanno determinato le perdite di esercizio delle società partecipate.
In particolare i legali rappresentanti ed i liquidatori sono tenuti a documentare:
- la proposta di piano di gestione annuale e le eventuali transazioni eseguite in fase di liquidazione, presentata all'amministrazione e l'avvenuta approvazione;
- la richiesta di variazione del piano di gestione per sopravvenute esigenze straordinarie modificative dello stanziamento iniziale approvato;
- le procedure di evidenza pubblica eseguite per l'eventuale assunzione del personale dipendente (copia del bando - domande pervenute - verbale della commissione - attribuzione e valutazione domande - pubblicazione esito della selezione del personale).
Anche i Revisori dei Conti, sollecitati dalla Corte dei Conti, sono stati chiamati a svolgere un approfondito e dettagliato esame e relazionare in merito ai risultati delle società miste partecipate dal Comune di Lipari.
Si richiamano in ultimo anche le disposizioni del Codice civile, qualora i risultati dovessero essere causa di "mala gestio":
-Società a responsabilità limitata -
art. 2476 Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
c.1) " Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso"
c.6) le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
c.7) Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori,ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società,i soci o i terzi.
c.8) l'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
Cordiali saluti
Rag.Giuseppe Spinella

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