Premetto che con la precedente nota,
non ritengo di aver leso in alcun modo l’onorabilità degli
appartenenti al gruppo comunale di volontariato di protezione civile,
ai quali ribadisco e rinnovo, a scanso di equivoci, tutta la mia
considerazione. Ho sempre sostenuto, nel corso della mia vita,
iniziative e attività che contribuiscono fattivamente al
miglioramento della società, animate da intenti solidaristici scevri
da meri interessi e calcoli economici.
Auspico che finalmente anche a Lipari
possa nascere e compiutamente svilupparsi un volontariato,
adeguatamente preparato, efficiente e sufficientemente dotato di
mezzi e attrezzature in grado di concorrere, assieme alle altre
componenti del Servizio Nazionale di Protezione civile, alla gestione
delle emergenze e delle attività di protezione civile.
Ciò premesso, replicando, a mia volta,
alla nota a firma dell’amministrazione comunale, rappresento alla
stessa, che con carenti argomenti “tecnici” a supporto, ha
tentato, senza convincere, di dimostrare che la partecipazione
nell’ambito di un pubblico spettacolo (con le modalità riferite
dallo scrivente nella precedente nota) rientra nell’ambito di
competenza del volontariato di P.C.
Devo, per inciso, rammentare che la mia
precedente nota, era scaturita da fatti verificati personalmente
durante uno specifico trattenimento danzante.
L’assunto di fondo
dell’amministrazione secondo cui: “Il Sindaco del Comune di
Lipari è il Capo del locale servizio di protezione civile e il
responsabile dell’incolumità pubblica allo stesso sono affidati i
poteri atti a garantire l’incolumità pubblica negli…” non
comprendo dove voglia portare. Infatti, il Sindaco in qualità di
autorità comunale di P.C. non dovrebbe autorizzare l’invio dei
volontari in luoghi nei quali l’ordinamento vigente di settore non
ne prevede l’utilizzo e a guardare bene, al contrario, lo vieta non
trattandosi di emergenze. Solo: “al verificarsi dell’emergenza
nell’ambito del territorio comunale, assume (il Sindaco) la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alle popolazioni colpite…” secondo l’art.15 c.3, della Legge 24
febbraio 1992, n.225.
Anche la seconda parte del periodo:
“…eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli
enti e amministrazioni competenti in via ordinaria”, usato
dall’amministrazione per avallare l’utilizzo del volontariato di
P.C. appare debole considerato che la su richiamata definizione, vedi
lett. “a” dell’art. 2 c.1, della L.225/1992 - specifica,
assieme alle lett. “b” e “c” , le differenti tipologie di
eventi ai fini delle attività di P.C.
Che attinenza vi è tra il predetto
articolo e l’attività svolta dai volontari all’anfiteatro al
Castello ?
Ultimo assunto dell’amministrazione
comunale: “Nessuna violazione di legge vi è nell’utilizzo di
personale volontario di P.C. in luoghi dove è previsto un
significativo afflusso di persone ai fini di prevenzione e rapidità
nel caso di possibili interventi…”
Giova rammentare che, nei luoghi o
locali di pubblico spettacolo, la “gestione della sicurezza”, è
affidata dalla legge (Titolo XVIII D.M.19/08/1996) a personale
all’uopo designato, adeguatamente formato ed in possesso di titoli
abilitativi specifici. Un pubblico spettacolo, nella fattispecie
quello svoltosi all’anfiteatro al Castello, può svolgersi solo
previa autorizzazione (licenza ex art. 68 T.U.L.P.S.) da parte
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza al termine di un iter
amministrativo che, tra le altre cose, contempla la verifica da parte
della “Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo” (ai sensi dell’art. 80 R.D. n.635 del 06/05/1940)
tenuta al controllo della conformità dei luoghi alle diposizioni
vigenti, nonché, di tutti gli aspetti inerenti la solidità, la
sicurezza e l’igiene pubblica, potendo disporre ulteriori e più
stringenti prescrizioni d’esercizio. Per le suddette ragioni
risulta chiaro che il servizio svolto non rientra nelle attività
di protezione civile disciplinate dalle
norme vigenti sopraccitate.
Ad ogni modo, indubbiamente le
organizzazioni di volontariato sono parte integrante del Servizio
Nazionale della Protezione Civile, al quale, è affidata la tutela
dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi
calamitosi.
L’articolo 18 della succitata Legge
225/1992 prevede il concorso dei volontari nelle predette attività e
per quanto attiene poi alle attività di emergenza, il D.P.R.
194/2001 individua i compiti delle organizzazioni di volontariato
nell’ambito dei piani di protezione civile (regionali, provinciali,
comunali), in relazione al tipo di rischio da affrontare, alla natura
ed alla tipologia delle attività esplicate dalle organizzazioni
stesse (ovvero la specializzazione tecnico-operativa delle
associazioni).
Per un’ulteriore approfondimento
della materia, complessa e articolata, la cui trattazione per ovvi
motivi non può essere affrontata in questa sede, anche per non
tediare i già stanchi lettori, rimando e consiglio, se mi è
permesso, anche all’amministrazione comunale, la lettura della
normativa vigente, a partire dal ruolo e funzioni delle
organizzazioni di Volontariato di P.C., disciplinate dalle
seguenti leggi vigenti: Legge 11 agosto 1991, n.266; Legge 24
febbraio 1992, n.225; decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; Legge
9 novembre 2001, n.401; Legge regionale 31 agosto 1998 e da norme
regolamentari: D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194.
Invito, infine, alla lettura delle
circolari DPC 5114 del 30 settembre 2002; DPC/DIP/0007218 del 7
febbraio 2006; DPC/VRE/0016525 dell’11 MARZO 2008; DPC/DIP/0008137
del 9 febbraio 2007; DPC/CG/00118461 del 10/03/2009 con le quali il
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, fissa i paletti entro
i quali si devono svolgere le attività del volontariato di P.C.:
”Volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di
rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed
ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare
l’emergenza connessa agli eventi”.
Al riguardo, appare utile rammentare la
precisa distinzione di compiti e funzioni operata dalle norme
vigenti, anche costituzionali, per le quali la materia della
protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile
rispetto a quella dell’ordine pubblico e della sicurezza
(art.117 Cost., secondo e terzo comma).
Renato Cacciapuoti