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lunedì 14 luglio 2014

I ruoli e le funzioni dei volontari di Protezione Civile. Il cittadino Cacciapuoti replica alla nota dell'amministrazione

Premetto che con la precedente nota, non ritengo di aver leso in alcun modo l’onorabilità degli appartenenti al gruppo comunale di volontariato di protezione civile, ai quali ribadisco e rinnovo, a scanso di equivoci, tutta la mia considerazione. Ho sempre sostenuto, nel corso della mia vita, iniziative e attività che contribuiscono fattivamente al miglioramento della società, animate da intenti solidaristici scevri da meri interessi e calcoli economici.
Auspico che finalmente anche a Lipari possa nascere e compiutamente svilupparsi un volontariato, adeguatamente preparato, efficiente e sufficientemente dotato di mezzi e attrezzature in grado di concorrere, assieme alle altre componenti del Servizio Nazionale di Protezione civile, alla gestione delle emergenze e delle attività di protezione civile.
Ciò premesso, replicando, a mia volta, alla nota a firma dell’amministrazione comunale, rappresento alla stessa, che con carenti argomenti “tecnici” a supporto, ha tentato, senza convincere, di dimostrare che la partecipazione nell’ambito di un pubblico spettacolo (con le modalità riferite dallo scrivente nella precedente nota) rientra nell’ambito di competenza del volontariato di P.C.
Devo, per inciso, rammentare che la mia precedente nota, era scaturita da fatti verificati personalmente durante uno specifico trattenimento danzante.
L’assunto di fondo dell’amministrazione secondo cui: “Il Sindaco del Comune di Lipari è il Capo del locale servizio di protezione civile e il responsabile dell’incolumità pubblica allo stesso sono affidati i poteri atti a garantire l’incolumità pubblica negli…” non comprendo dove voglia portare. Infatti, il Sindaco in qualità di autorità comunale di P.C. non dovrebbe autorizzare l’invio dei volontari in luoghi nei quali l’ordinamento vigente di settore non ne prevede l’utilizzo e a guardare bene, al contrario, lo vieta non trattandosi di emergenze. Solo: “al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, assume (il Sindaco) la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite…” secondo l’art.15 c.3, della Legge 24 febbraio 1992, n.225.
Anche la seconda parte del periodo: “…eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria”, usato dall’amministrazione per avallare l’utilizzo del volontariato di P.C. appare debole considerato che la su richiamata definizione, vedi lett. “a” dell’art. 2 c.1, della L.225/1992 - specifica, assieme alle lett. “b” e “c” , le differenti tipologie di eventi ai fini delle attività di P.C.
Che attinenza vi è tra il predetto articolo e l’attività svolta dai volontari all’anfiteatro al Castello ?
Ultimo assunto dell’amministrazione comunale: “Nessuna violazione di legge vi è nell’utilizzo di personale volontario di P.C. in luoghi dove è previsto un significativo afflusso di persone ai fini di prevenzione e rapidità nel caso di possibili interventi…”
Giova rammentare che, nei luoghi o locali di pubblico spettacolo, la “gestione della sicurezza”, è affidata dalla legge (Titolo XVIII D.M.19/08/1996) a personale all’uopo designato, adeguatamente formato ed in possesso di titoli abilitativi specifici. Un pubblico spettacolo, nella fattispecie quello svoltosi all’anfiteatro al Castello, può svolgersi solo previa autorizzazione (licenza ex art. 68 T.U.L.P.S.) da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza al termine di un iter amministrativo che, tra le altre cose, contempla la verifica da parte della “Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” (ai sensi dell’art. 80 R.D. n.635 del 06/05/1940) tenuta al controllo della conformità dei luoghi alle diposizioni vigenti, nonché, di tutti gli aspetti inerenti la solidità, la sicurezza e l’igiene pubblica, potendo disporre ulteriori e più stringenti prescrizioni d’esercizio. Per le suddette ragioni risulta chiaro che il servizio svolto non rientra nelle attività di protezione civile disciplinate dalle norme vigenti sopraccitate.
Ad ogni modo, indubbiamente le organizzazioni di volontariato sono parte integrante del Servizio Nazionale della Protezione Civile, al quale, è affidata la tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
L’articolo 18 della succitata Legge 225/1992 prevede il concorso dei volontari nelle predette attività e per quanto attiene poi alle attività di emergenza, il D.P.R. 194/2001 individua i compiti delle organizzazioni di volontariato nell’ambito dei piani di protezione civile (regionali, provinciali, comunali), in relazione al tipo di rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dalle organizzazioni stesse (ovvero la specializzazione tecnico-operativa delle associazioni).
Per un’ulteriore approfondimento della materia, complessa e articolata, la cui trattazione per ovvi motivi non può essere affrontata in questa sede, anche per non tediare i già stanchi lettori, rimando e consiglio, se mi è permesso, anche all’amministrazione comunale, la lettura della normativa vigente, a partire dal ruolo e funzioni delle organizzazioni di Volontariato di P.C., disciplinate dalle seguenti leggi vigenti: Legge 11 agosto 1991, n.266; Legge 24 febbraio 1992, n.225; decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; Legge 9 novembre 2001, n.401; Legge regionale 31 agosto 1998 e da norme regolamentari: D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194.
Invito, infine, alla lettura delle circolari DPC 5114 del 30 settembre 2002; DPC/DIP/0007218 del 7 febbraio 2006; DPC/VRE/0016525 dell’11 MARZO 2008; DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007; DPC/CG/00118461 del 10/03/2009 con le quali il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, fissa i paletti entro i quali si devono svolgere le attività del volontariato di P.C.: ”Volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi”.
Al riguardo, appare utile rammentare la precisa distinzione di compiti e funzioni operata dalle norme vigenti, anche costituzionali, per le quali la materia della protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell’ordine pubblico e della sicurezza (art.117 Cost., secondo e terzo comma).
Renato Cacciapuoti

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