Riceviamo e pubblichiamo:
Egregio Direttore
con la consueta puntualità, ha di recente citato una iniziativa dei Consiglieri Francesco Megna e Gesuele Fonti relativa alla procedura di affidamento del servizio idrico.
Le confermo che con nota prot. n. 4780 di Martedì 9 Febbraio u.s. (che si allega) sono state evidenziate e contestate, esclusivamente agli organi tecnici del Comune di Lipari, con responsabilità dirette nel procedimento, unitamente al Presidente del Consiglio, a tutela delle prerogative del Civico Consesso, le acclarate illegittimità inerenti la procedura di affidamento del servizio idrico.
Nella giornata di Mercoledì 10 Febbraio, il Direttore Generale del Comune di Lipari, D.ssa Maria Elisa Alfino, ci ha comunicato informalmente che la procedura di affidamento era stata sospesa a tempo indeterminato, nonostante si fosse già insediata la Commissione di gara, in quanto erano stati recepiti e ritenuti formalmente ineccepibili, tutti i rilievi mossi dal gruppo scrivente.
La nota inviata, evidenziava irregolarità e contenuti di natura prettamente tecnico-giuridica: per tale ragione, come avvenuto in numerose altre occasioni, la stessa non è stata inviata agli organi di stampa.
Con soddisfazione abbiamo appreso delle successive, forse consequenziali, iniziative del Presidente del Consiglio e del Consigliere Biviano, che vanno nella direzione della ripubblicizzazione dei servizi essenziali, rafforzando così quanto evidenziato e ribadito dai Consiglieri Comunali Megna e Fonti, sin dal giorno dell'insediamento ed in tutte le sedi istituzionali ed informali.
Cordiali saluti
Francesco e GesueleLA NOTA DEI CONSIGLIERI FONTI E MEGNA (IL FARO) DALLA QUALE E' SCATURITA LA DECISIONE DI SOSPENDERE IL TUTTO DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALFINODIRETTORE GENERALE
SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Elisa Alfino
DIRIGENTE IV SETTORE
Dott. Domenico Russo
PRESIDENTE CONSIGLIO
COMUNE DI LIPARI
Rag. Pino Longo
Oggetto: Servizio Idrico Integrato – attribuzioni del Consiglio Comunale_
Nei mesi scorsi il Comune di Lipari ha attivato le procedure per l’affidamento, con evidenza pubblica, del servizio idrico integrato. A tal uopo infatti, con determina sindacale n. 13 del 4 Febbraio 2010, è stata nominata apposita commissione comunale per giudicare l'ammissibilità delle offerte pervenute e procedere all’affidamento del servizio de quo.
Gli atti di gara, pubblicati sulla GUCE, sulla GURI, sulla GURS oltre che all'Albo Pretorio del Comune di Lipari e sul sito Web ufficiale, comprendono tra gli allegati (parte integrante del Bando pubblico), oltre al disciplinare tecnico ed al disciplinare di gara, lo schema di contratto-convenzione definitivo e lo schema di Carta dei Servizi.
La Legge Regionale n. 48/1991 e smi., attribuisce ai Consigli Comunali competenza esclusiva per quanto attiene alla “concessione dei pubblici servizi” e all’ “affidamento di attività o servizi mediante convenzione”. Di medesimo tenore sono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.
Il
Decreto Presidenziale 7 Agosto 2001 “Modalità di costituzione degli ambiti territoriali ottimali per il governo e l'uso delle risorse idriche” all’art. 16 comma 2 dispone che “gli enti locali, si impegnano ad approvare nei rispettivi consigli la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare”, mentre all’art. 18 comma 1 chiarisce che “il programma degli interventi è approvato dai consigli degli enti locali convenzionati contestualmente alla convenzione per la gestione del servizio idrico integrato”.
Appare evidente, quantomeno a parere degli scriventi, che il legislatore abbia voluto attribuire ai Consigli Comunali competenza specifica relativamente all’approvazione degli schemi di convenzione ed ai disciplinari per la gestione del servizio idrico integrato.
Tuttavia, gli schemi inseriti nella procedura di gara che il Comune di Lipari sta espletando, non sono mai stati sottoposti al vaglio del Consiglio Comunale. Preso per buono un tale approccio interpretativo si sostanzierebbero pertanto evidenti vizi procedurali tali da rendere illegittima l’intera procedura di affidamento, con ipotizzabili ripercussioni e conseguenze anche di natura erariale a carico dell’Ente.
Un altro aspetto INQUIETANTE e di ILLEGITTIMATA’ ACCLARATA riguarda lo schema di Carta del Servizio Idrico allegato al Bando, ai sensi del quale “A decorrere dalla data di validità, le disposizioni contenute nella carta fanno parte integrante del Regolamento di Gestione. Pertanto le condizioni di miglior favore nei confronti degli utenti, eventualmente contenute nella carta dei servizi, si intendono sostitutive di quelle contenute nel Regolamento di gestione e nel Contratto di somministrazione” (art. 10 - Carta dei Servizi).
La Carta dei Servizi rileva un evidente eccesso di potere, in quanto viene lesa la potestà Regolamentare dei Consigli Comunali, competenza esclusiva dei civici consessi, unanimemente riconosciuta dalla vigente normativa in materia di Enti Locali e da tutta la giurisprudenza amministrativa.
Ci si chiede infatti come possa uno schema di Carta dei Servizi, allegato al Bando di Gara per l’affidamento del servizio idrico integrato, contenere condizioni “SOSTITUTIVE” di quelle contenute nel Regolamento del Servizio Idrico approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93/2002????
A titolo meramente esemplificativo, ad ulteriore conferma delle ragioni che supportano la fondatezza dell’illegittimità degli allegati di gara che, non sono mai stati sottoposti al vaglio del Consiglio Comunale, si evidenzia inoltre, che l’art. 3.3.1 della Carta dei servizi, ritenuta sostitutiva (a quale titolo??) del Regolamento Comunale, prevede che “Il rilevamento delle letture dei contatori viene effettuato con frequenza almeno semestrale…..OMISSIS……La fatturazione dei consumi, per tutti i tipi di fornitura, segue la periodicità di rilevamento delle Letture” (pertanto, cadenza semestrale).
L’art 31 del Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 93 del 10.12.02, prevede altresì condizioni totalmente differenti per il compimento degli adempimenti di fatturazione /calcolo del dovuto, per i quali sono PRESCRITTE CADENZE TRIMESTRALI e non semestrali, come riportato dalla Carta dei Servizi, che porta in sé potestà/velleità legislative che la legge certamente non gli attribuisce.
Preso atto pertanto, delle superiori argomentazioni, per le quali i Consiglieri scriventi invitano le SS.LL., ciascuno per le proprie competenze, ad attivarsi e porre in essere gli atti consequenziali, si chiede altresì analitica contezza dei rapporti intrattenuti dal Comune con la società d’ambito denominata A.T.O. 3 – Messina, istituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della Legge n° 36 del 1994, recepita con la Legge Regionale 27.04.1999 n° 10, ed in attuazione del Decreto del Presidente della Regione del 07.08.2000, costituita dai 108 Comuni della Provincia di Messina, ivi compreso il Comune di Lipari.
Quali sono stati gli adempimenti tecnico/burocratici che hanno permesso al Comune di Lipari di attivare le procedure di gara, in vigenza di un vincolo giuridico di partecipazione all’ATO ME n. 3, cui consegue il vincolo economico a corrispondere le spettanze richieste al Comune di Lipari in qualità di socio/componente?
La procedura attivata è conforma al piano d’ambito dell’Ato Me n.3 e compatibile con la normativa nazionale e regionale di riferimento?
È stata data formale comunicazione alla società d’ambito delle intenzioni del Comune di Lipari di avviare una procedura competitiva per la gestione del Servizio Idrico integrato, al di fuori dell’ambito di appartenenza, ed in tal caso, come è tecnicamente conciliabile tale fattispecie con la previsione e corresponsione annuale di cospicue risorse che il Comune trasferisce all’ATO ME n.3 di Messina, per servizi non espletati?
Senza soffermarci, almeno in questa sede, sulle considerazioni di natura politica e sulla evidente ANTIECONOMICITA’ dell’affidamento del servizio a gestori privati, esplicitamente desumibile tra l’altro anche dallo studio per la tariffa effettuato dalla società GF Ambiente e commissionato dal Comune di Lipari, si sollecitano le SS.LL. a fornire urgente riscontro scritto ai quesiti di natura tecnico-giuridica sollevati ed a porre in essere ogni iniziativa, anche in autotutela, al fine di scongiurare eventuali quanto evitabili, danni patrimoniali a carico del Comune di Lipari.
Con osservanza
Lipari lì 09/02/2010
________________ ________________
Francesco MEGNA Gesuele FONTI