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venerdì 19 febbraio 2010

Servizio idrico integrato. Illegittima la delibera di giunta comunale

E' indirizzata, al Sindaco del Comune di Lipari, al Segretario e Direttore Generale del Comune di Lipari, al Dirigente del IV Settore- Responsabile del Procedimento e per conoscenza all’Assessore ai Servizi Idrici, al Dirigente del I Settore, al Dirigente del II Settore, all’Assessorato degli Enti Locali (Regione Sicilia), al Prefetto di Messina, ai Revisori dei Conti
del Comune di Lipari, l'interrogazione del consigliere comunale Giacomo Biviano avente per oggetto: Illegittimità della Delibera di Giunta n.70 del 06.08.2009 ed eventuale revoca della procedura di gara per l’ Affidamento del servizio idrico integrato nel Comune di Lipari.
PREMESSO
Che con Delibera di Giunta Comunale, la n. 70 del 06.08.2009, con all’oggetto “Affidamento servizio idrico integrato del Comune di Lipari”, l’Amministrazione Comunale ha disposto di indire procedura di gara per l’affidamento in concessione, per la durata di anni 3, successivamente ridotta in anni 2 con D.G. n.85 del 22.09.2009, del servizio idrico integrato del Comune di Lipari;
Che con Determina dirigenziale n. 524 del 28.09.2009 sono stati approvati il disciplinare di gara e tutti i documenti tecnici;
Che in seguito è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento del suddetto servizio;
Che successivamente, con determina dirigenziale n. 715 del 14.12.2009, sono stati prorogati al 29.01.2010 i termini per la presentazione delle offerte tecnico-economiche;
Che con Determina Sindacale dell’ 08.02.2010 è stata nominata la commissione di gara per l’affidamento del servizio;
CONSIDERATO, tuttavia,
Che in materia di servizi pubblici locali l’Art. 32 della Legge 142/90, recepito con modifiche dall’art. 1, comma 1, lett . e) della Legge Regionale 48/1991 ( modificato dall’art. 78 della l.r. 10/1993, dall’art. 45 della l.r. 26/1993 e integrato dall’art. 2, comma 3, della l.r.4/1996) ha affermato la competenza del Consiglio Comunale esclusivamente in ordine all’organizzazione dei servizi stessi ed agli atti espressione della funzione di governo, quali l’affidamento in concessione dei servizi pubblici locali.
Si riporta di seguito il testo della suddetta normativa:
“Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) b) c) d) e)…….f) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione.”
Che la Legge ha, quindi, riservato alla competenza esclusiva dell’organo di vertice, qual è nell’organizzazione comunale il Consiglio ( non a caso definito dalla stessa normativa “organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo” ) ogni determinazione circa gli oggetti dianzi indicati, quali la concessione di pubblici servizi;
Che la stessa giurisprudenza amministrativa , sulla base del criterio di riparto delle competenze tra Consiglio Comunale e Giunta, ritiene che “ l’organo elettivo è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale che si traducono in atti fondamentali di natura programmatoria o aventi elevato contenuto di indirizzo politico, tassativamente elencati, mentre la Giunta ha una competenza residuale in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o di altri organi (cfr. Copns. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2007, n. 383; Sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7058, cit.);
CHE NESSUN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO AD OGGI E’ STATO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI LIPARI;
SI INTERROGANO LE SS. VV. PER SAPERE
SE NON RITENGANO LA DELIBERA DI GIUNTA, la n. 70 del 06.08.2009, con la quale l’Amministrazione Comunale ha disposto di indire procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio idrico integrato del Comune di Lipari ILLEGGITTIMA IN QUANTO INCORRE NEL VIZIO DI LEGITTIMITA’ PER INCOMPETENZA DELL’ORGANO DELIBERANTE.
SE NON RITENGANO NECESSARIO, inoltre, qualora venga accertato il suddetto vizio di legittimità, DOVER IMMEDIATAMENTE REVOCARE, O QUANTO MENO SOSPENDERE, LA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
Si richiede risposta scritta.
Il Consigliere Comunale
Partito Democratico
Dott. Giacomo Biviano
Da quanto ci risulta una iniziativa analoga sarebbe già stata posta in essere dai consiglieri comunali Gesuele Fonti e Francesco Megna e, in conseguenza della quale, la procedura in corso sarebbe stata bloccata dal segretario-direttore generale