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venerdì 13 marzo 2020

Il testo dell'ordinanza contingibile ed urgente del presidente Musumeci. "Tagliate", tra l'altro, due corse in nave da e per le Eolie.

Ordinanza contingibile e urgente n°5 del 12.03.2020 del presidente della Regione , Nello Musumeci :
ORDINA
  1. Articolo 1
  2. (Recepimento del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020)
    1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio regionale si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
    2. Articolo 2
  1. (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio regionale)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure disposte con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020:
  1. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  2. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  3. sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020;
  4. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  5. in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
  1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  4. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  1. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  2. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 5 e 6 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
  3. è interdetto l’accesso al pubblico alle aree cimiteriali restando lo stesso consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri;
  4. al fine di evitare il sovraffollamento le banche e gli uffici postali devono privilegiare l’attività degli sportelli automatici e a tal fine devono assicurare la disponibilità dei prelievi alla luce delle sopravvenute esigenze provvedendo alla quotidiana sanificazione;
  5. per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Articolo 3
  1. (Coordinamento attività con gli Enti Locali)
  2. L’art.35 del D.L. n.9/2020 vieta l’adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in parola con misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali di recepimento, pertanto, gli Enti locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi con il Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26 febbraio 2020. Tale azione di raccordo può avvenire tramite l’ANCI-Sicilia ovvero direttamente tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile.
Articolo 4
(Misure da applicare ai servizi di trasporto sull’intero territorio regionale)
  1. Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea extraurbani su gomma assicureranno i servizi di trasporto unicamente nelle fasce orarie 5.30/9.00 – 13.30/16.00 con una coppia di corse e con mezzi quantitativamente adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità di tutta l’utenza e garantire la distanza di sicurezza interpersonale dei passeggeri di almeno un metro.
Sarà obbligo delle imprese garantire con le stesse modalità una terza fascia oraria 17.00/19.00 in relazione alle esigenze della utenza lavorativa.
  1. Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale urbano devono garantire i servizi essenziali limitatamente alla fascia oraria 6.00/21.00.
Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi traghetto con le isole regionali si atterranno allo svolgimento dei servizi secondo l’articolazione indicata nell’allegato 1 alla presente ordinanza.
Sono sospesi i servizi integrativi regionali di collegamento con le isole minori a mezzo unità veloci.
  1. Gli esercenti servizi di trasporto marittimo per il collegamento con le isole minori sono tenuti ad acquisire all’atto dell’emissione del biglietto di passaggio, ovvero di titolo di viaggio equipollente, l’autocertificazione da rendere per gli spostamenti delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art.1, comma 1, del DPCM del 8 marzo 2020 e dell’articolo 1, comma 1, del DPCM del 9 marzo 2020.
  2. Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti sono tenuti ad estendere agli aeroporti di Lampedusa e di Pantelleria i controlli in atto presso gli altri aeroporti del territorio regionale.
  3. L’obbligo di disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra e via acqua.
  4. Il Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute provvede ad istituire presidi sanitari dedicati presso i porti di Palermo, Messina, Milazzo, Trapani e Porto Empedocle, per il controllo dei passeggeri diretti o provenienti dalle isole minori.
Articolo 5
(Ingresso di persone fisiche nel territorio regionale)
  1. I soggetti residenti o domiciliati nell’intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall’estero devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. Nel caso in cui l’appartamento non gode di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi dovranno sottostare, con le medesime modalità, all’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.
  2. I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM del 11 marzo 2020, devono adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale.
Articolo 6
(Ulteriori norme per le attività commerciali da osservare nel territorio regionale)
  1. Per garantire prioritariamente la distribuzione della filiera sanitaria e di quella agro-alimentare le imprese della grande distribuzione predispongono nelle aree di stoccaggio servizi igienici, anche amovibili, per assistere gli autotrasportatori.
  2. L’ingresso ai mercati ittici e ortofrutticoli è limitato ai soli operatori commerciali dei rispettivi settori.
  3. I Sindaci, verificate le condizioni di accessibilità e la possibilità di osservanza di tutte le misure precauzionali vigenti in materia di condizioni igienico-sanitarie, dispongono in ordine alla prosecuzione delle attività alimentari esercitate all’aperto con particolare riferimento ai mercati rionali.
Articolo 7
(Misure atte a prevenire fenomeni di allarme sociale)
  1. Per contrastare fenomeni di possibile allarme sociale determinati dall’acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici, i responsabili dei relativi esercizi commerciali sono tenuti a vigilare su episodi di accaparramento dei suddetti prodotti.
Articolo 8
(Norme riguardanti il personale in servizio presso tutti gli uffici dell’Amministrazione regionale)
  1. Al fine di salvaguardare la salute del personale in servizio presso gli uffici dell’Amministrazione regionale, tenuto conto delle esigenze connesse alla necessità di garantire l’efficienza dell’azione amministrativa nell’attuale fase emergenziale e degli adempimenti connessi a inderogabili future scadenze, e di assicurare il mantenimento di adeguate condizioni igienico sanitarie dei locali, si rende necessario adottare le seguenti misure:
  1. intraprendere azioni intese al rafforzamento e all’implementazione del ricorso al lavoro agile previa confronto con le Organizzazioni sindacali del settore per la definizione di criteri minimi, seppure nell’ambito del presente regime derogatorio, afferenti all’applicazione del dettato normativo ex Capo II della Legge 22 maggio 2017, n.81, come indicato nelle premesse, individuando, altresì, le attività indifferibili da rendere in presenza;
  2. per contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali e nelle more di quanto previsto alla precedente lettera a), i Dirigenti Generali e i Responsabili di tutti gli Uffici dell’Amministrazione regionale adottano piani per la fruizione delle ferie residue dell’anno precedente del rispettivo personale, da predisporre contemperando eventuali comprovate esigenze connesse alla necessità di garantire il corretto adempimento degli obblighi in capo agli Uffici;
  3. disporre, con tempestività, la pulizia e disinfezione straordinaria dei locali sede di tutti gli Uffici. La pulizia straordinaria e accurata, con acqua e detergente, seguita dall’applicazione di disinfettanti quali ipoclorito di sodio, deve interessare, particolarmente, tutte le superfici di possibile contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i rubinetti, i corrimano e i pulsanti di scarico dei servizi igienici;
  4. installare dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani nei locali di accesso e nei corridoi;
  5. sospendere gli accessi dell’utenza con la quale si manterrà la doverosa comunicazione a mezzo dei recapiti telefonici del personale e dei rispettivi indirizzi di posta elettronica da pubblicare, qualora non ancora provveduto, nei siti istituzionali degli uffici;
  6. procedere alla frequente aerazione dei locali e mantenere la distanza minima raccomandata di un metro lineare tra i presenti nonché il rispetto delle norme comportamentali intese a evitare qualsiasi tipo di contatto fisico;
  7. attenersi rigorosamente alle norme precauzionali di tipo igienico-sanitario di cui all’allegato 2 alla presente ordinanza.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il Presidente
Musumeci
ALLEGATO 1
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A MEZZO NAVI TRAGHETTO
per collegamenti con isole minori regionali
UNITÀ DI RETE ISOLE EOLIE
Servizi essenziali Siremar
Linea C/1 Milazzo Napoli: SOSPESA
Linea Interisole C/2: partenza delle ore 09.00 da Milazzo SOSPESA
Linea C/6 Lipari Vulcano Milazzo e VV: limitatamente a Partenza da Lipari ore 06.30 per Vulcano Milazzo e ripartenza da Milazzo alle ore 17.15
Linea C/3 C/4: in esercizio regolare come in atto direttrice Milazzo Isole Eolie (capolinea Alicudi e Stromboli)
Linee Integrative regionali
Linea Regionale Milazzo Eolie e VV: partenza ore 06.30 trasporto carburante e mezzi commerciali, nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì come da itinerari orari in atto;
Linea serale con partenza da Milazzo ore 21.00 SOSPESA
UNITÀ DI RETE USTICA
Servizi essenziali Siremar
Linea D1: come da itinerari orari, tranne la domenica
Linea Integrativa regionale
SOSPESA
UNITÀ DI RETE ISOLE EGADI
Servizi essenziali Siremar
Linea D2/D3: due partenze giornaliere (rispettivamente in fascia mattutina, con estensione a Marettimo, e pomeridiana limitatamente a Favignana e Levanzo)
Linea Integrativa regionale
mantenimento orari ed itinerari in atto, salvo sospensione per sostituzione con servizio statale con mezzo navale idoneo al trasporto di mezzi infiammabili
UNITÀ DI RETE PANTELLERIA
Servizi essenziali Siremar
Linea D4: come da itinerario e orario in atto, limitatamente a uno/max due giorni a settimana per trasporto infiammabili, secondo esigenze di approvvigionamento.
Linea Integrativa regionale
SOSPESA
UNITÀ DI RETE ISOLE PELAGIE
Servizi essenziali Siremar
Linea D5 SOSPESA
Linea Integrativa regionale
servizio da espletarsi sei giorni a settimana, comprensivo del trasporto esclusivo di merci pericolose, con partenza da Porto Empedocle alle ore 23:00 e doppio scalo a Linosa (andata e ritorno).
ALLEGATO 2
Norme precauzionali di tipo igienico-sanitario per contrastare la diffusione del COVID-19
  • Lava spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica;
  • non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
  • evita il contatto ravvicinato con tutte le persone, strette di mano e abbracci, attenendoti al mantenimento della distanza minima di 1 metro lineare;
  • starnutisci in un fazzoletto monouso evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
  • copri la bocca quando tossisci altrimenti usa la piega del gomito;
  • evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
  • pulisci accuratamente e frequentemente il tuo telefono.

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