Il sottoscritto in data 28/04/2010, ha provveduto ad inviare al Presidente del Consiglio proposta di nuovo regolamento (prot. Com. n°14538 del 28/04/2010), relativa a Insegne, Mostre, Vetrine, climatizzatori ed infissi, al fine di risolvere alcune delle problematiche che da tempo investono i commercianti.
La proposta di regolamento è il frutto di una serie di incontri con la Soprintendenza di Messina, con le associazioni di categoria, tecnici, con il Sindaco, l'Amministrazione e Consiglieri Comunali, il tutto per cercare di realizzare un regolamento condiviso nei principi e nei contenuti, anche dagli enti preposti alla tutela del territorio.
Non rimane che aspettare che gli enti preposti facciano la loro parte nel più breve tempo possibile.
Pubblichiamo anche la lettera di trasmissione e la proposta di regolamento.
Gianfranco Guarino
via Oberdan, 1 Lipari,
via Oberdan, 1 Lipari,
98055 LIPARI (ME)
Al Sig. Presidente del
Consiglio Comunale
SEDE
In considerazione delle problematiche che da tempo investono la categoria dei commercianti, allegata alla presente si trasmette la proposta di deliberazione avente per oggetto: Disposizioni finali sui materiali edilizi e per le finiture con annesso recupero dell'esistente, per le attività commerciali di cui alle lettere “r,s,t” dell'art. 38 del piano territoriale paesaggistico delle isole Eolie.
Voglia valutare la possibilità di accoglimento e l'urgenza visto il tema e l'approssimarsi della stagione estiva.
Si rappresenta che in sede di istruttoria da parte del servizio competente, deve essere trasmessa alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali di Messina per l'acquisizione del relativo parere.
Distinti saluti
Il Consigliere Comunale
Gianfranco Guarino
Al Sig. Presidente del
Consiglio Comunale
SEDE
In considerazione delle problematiche che da tempo investono la categoria dei commercianti, allegata alla presente si trasmette la proposta di deliberazione avente per oggetto: Disposizioni finali sui materiali edilizi e per le finiture con annesso recupero dell'esistente, per le attività commerciali di cui alle lettere “r,s,t” dell'art. 38 del piano territoriale paesaggistico delle isole Eolie.
Voglia valutare la possibilità di accoglimento e l'urgenza visto il tema e l'approssimarsi della stagione estiva.
Si rappresenta che in sede di istruttoria da parte del servizio competente, deve essere trasmessa alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali di Messina per l'acquisizione del relativo parere.
Distinti saluti
Il Consigliere Comunale
Gianfranco Guarino
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:Disposizioni finali sui materiali edilizi e per le finiture con annesso recupero dell'esistente, per le attività commerciali di cui alle lettere “r,s,t” dell'art. 38 del piano territoriale paesaggistico delle isole Eolie.
Premesso
CHE il piano territoriale paesaggistico delle Isole Eolie demanda ai comuni la facoltà regolamentare in forma definitiva quanto previsto dall'art. 38 del piano paesaggistico delle isole Eolie;
CHE entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del piano territoriale paesaggistico avvenuta con decreto assessoriale del 23/02/2001 e pubblicato il 16/03/2001 (G.U.R.S. N°11 1° supplemeto ordinario), vanno eliminate le incompatibilità previste dall'art. 38 lettera “q”;
CHE in data 02/05/2007 è stato adottato il piano regolatore generale del Comune di Lipari;
CHE con decreto legislativo n°42 del 22/01/2004 il governo nazionale ha varato il nuovo codice dei Beni culturali e paesaggistici;
Visto il regolamento edilizio allegato al Programma di fabbricazione risalente all'anno 1978;
TENUTO conto degli art. 53 – 54 – 55 del nuovo regolamento edilizio allegato al piano regolatore generale adottato;
CONSIDERATI gli aspetti derivati dall'applicazione della normativa;
RITENUTO indispensabile, provvedere a integrare e migliorare quanto previsto nel nuovo regolamento edilizio comunale, con un articolato specifico per le disposizioni finali previste dal piano territoriale paesaggistico, e relativamente all'art. 38 lettere “r,s,t”;
PRESO ATTO del parere espresso dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e culturali di Messina con provvedimento n° del ;
PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Materiali, finiture, arredo urbano
Disposizioni finali sui materiali edilizi e per le finiture con annesso recupero dell'esistente, per le attività commerciali.
Art. 1
Iscrizioni - Insegne - Mostre - Vetrine - Fioriere
La posizione di insegne, mostre, vetrine di botteghe e negozi, fioriere, inferriate, cartelli anche provvisori, indicanti ditte ed esercizio di arti, mestieri, professioni, industrie e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi altro scopo voglia esporsi o affiggere all'esterno degli edifici, è subordinato all'Autorizzazione comunale previo parere favorevole da parte della Soprintendenza ai bb.cc.aa. competente per territorio ed eventuali prescrizioni della stessa .
Tali opere non debbono in alcun modo alterare o celare gli elementi architettonici dell'edificio e devono inserirsi in questo con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell'edificio stesso e del contesto.
Per quanto attiene alle iscrizioni ed insegne gli aggetti non debbono oltrepassare cm. 10 dall'allineamento verticale del muro. Le insegne dovranno essere collocate sopra il vano porta di ingresso con una larghezza massima pari alla larghezza dell’apertura stessa ed una altezza non superiore ad un terzo della larghezza, laddove non risulti possibile, potranno essere collocate lateralmente, con dimensioni massime pari a quanto previsto per la collocazione sopra il vano porta.
Per le nuove vetrine non potranno essere utilizzati i materiali laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato.
a) In considerazione dei limiti imposti dalla normativa sismica (d.m. 14/01/2008) per gli edifici in muratura portante, sono consentite vetrine realizzate con le caratteristiche di cui al punto “4”, con un aggetto massimo di cm. 25 rispetto all'allineamento verticale del muro, previo parere favorevole da parte della Soprintendenza ai bb.cc.aa. competente per territorio ed eventuali prescrizioni della stessa.
b) L'eventuale recupero di vetrine esistenti potrà avvenire adeguando le stesse alle caratteristiche previste al punto “4”, e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto alla lettera “a”, previo parere favorevole da parte della Soprintendenza ai bb.cc.aa. competente per territorio ed eventuali prescrizioni della stessa .
Sono vietate le insegne a bandiera a sbalzo dalle pareti degli edifici ad eccezione di quelle per la segnaletica di farmacie, tabacchi, di presidi sanitari, militari e di pronto intervento, nonché di protezione civile e di ordine pubblico.
È vietato apporre insegne pubblicitarie commerciali su pali ricadenti su spazi pubblici.
La rimozione temporanea o definitiva di stemmi, iscrizioni lapidarie, oggetti ed opere d'arte, edicole votive, pilastri, mostre, basamenti e zoccolature dovrà essere preventivamente denunziata al Sindaco che, sentito il parere della Commissione Edilizia-Urbanistica, deve intimarne la cautelativa conservazione per il riconosciuto valore storico e artistico, sino al ripristino originario nel sito di appartenenza.
Art. 2
Tende aggettanti nello spazio pubblico
L'installazione di tende aggettanti nello spazio pubblico è subordinata all'Autorizzazione comunale, previo parere favorevole da parte della Soprintendenza ai bb.cc.aa. competente per territorio ed eventuali prescrizioni della stessa.
Quando non nuocciano al libero transito e non impediscano la visuale in danno dei vicini, l’Amministrazione può permettere, con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico e comunque sempre in osservanza al Regolamento sull’occupazione del suolo pubblico e degli spazi pubblici, della viabilità e del decoro urbano.
Tali tende sono però vietate nelle strade prive di marciapiede, salvo che non si tratti di strade aperte al solo traffico pedonale.
In caso di strade prive di marciapiede ma aperte parzialmente al solo traffico pedonale, in quanto soggette all'istituzione di isole pedonali o similari, è consentita l'installazione di tende aggettanti, ma l'utilizzo potrà avvenire esclusivamente nei periodi di chiusura al traffico.
Nelle strade fornite di marciapiedi, l'aggetto di tali tende, dovrà di regola distanziarsi almeno di 50 cm. dal ciglio del marciapiede.
Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezze inferiori a ml. 2,20 dal marciapiede, l'apertura massima non potrà superare i 150 cm, indipendentemente dalla tipologia di sbraccio.
L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite.
In osservanza del D. P. R. 384/78, qualora il marciapiede supera la larghezza di ml. 1,00, deve essere riservato uno spazio minimo di ml. 1,00 alla libera circolazione.
Le tende utilizzate non possono essere realizzate in materiale plastico e in ogni caso dovranno essere di colore uniforme, in sintonia con il prospetto.
E' vietato modificare la coloritura parziale dei prospetti, laddove si renda necessario, la stessa dovrà essere fatta per l'intero prospetto o fabbricato.
Gli edifici non rispondenti ai dettami del “punto 10” dovranno adeguarsi entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento. In caso di attività commerciali esistenti, non in linea con quanto previsto dalle norme, le stesse dovranno ottemperarvi entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblizione del presente regolamento. Decorso tale termine ricadranno nelle sanzioni previste dall'articolo 3.4 .
Art. 3
Infissi e condizionatori
L'installazione di nuovi impianti di climatizzazione, condizionatori o similari, che prevodono la collocazione esterna di motori , è subordinata all'Autorizzazione comunale, previo parere favorevole da parte della Soprintendenza ai bb.cc.aa. competente per territorio ed eventuali prescrizioni della stessa .
I nuovi impianti dovranno essere posizionati sul lastrico solare dell'edificio o in eventuali incavi, ricavati nelle aperture esistenti o di nuova formazione, in ogni caso rivestiti in legno o opportunamente occultati, previo parere favorevole da parte della Soprintendenza ai bb.cc.aa. competente per territorio ed eventuali prescrizioni della stessa .
Eventuali impianti esistenti laddove non è possibile adeguarli al “punto 2” dovranno essere rivestiti in legno.
Le nuove attività commerciali poste in edifici che non rispettano la tipoligia e i materiali previsti per la realizzazione degli infissi esterni, non risulteranno idonei all'apertura, e l'eventuale dichiarazione di inizio attività risulterà nulla a tutti gli effetti di legge.
In caso di attività commerciali esistenti, non in linea con quanto previsto dalle norme, le stesse dovranno ottemperarvi entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblizione del presente regolamento. Decorso tale termine ricadranno nelle sanzioni previste al “punto 4”.
Art. 4
Applicazione del regolamento
Le previsioni di cui agli artt. 1 – 2 - 3, non configurano alcuna tipologia di condono o sanatoria ed i trasgressori, restano soggetti a quanto previsto dalle norme urbanistiche e paesaggistiche.
Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento, si applicano le norme indicate nell'art. 38 del Piano Territoriale Paesistico e negli art. 53 – 54 – 55 del Regolamento Edilizio Comunale adottato, nonché le norme urbanistiche vigenti.
Art. 5
Entrata in vigore
Quanto previsto nel presente regolamento entrerà in vigore alla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Lipari.
Il Consigliere Comunale
Gianfranco Guarino
OGGETTO:Disposizioni finali sui materiali edilizi e per le finiture con annesso recupero dell'esistente, per le attività commerciali di cui alle lettere “r,s,t” dell'art. 38 del piano territoriale paesaggistico delle isole Eolie.
Premesso
CHE il piano territoriale paesaggistico delle Isole Eolie demanda ai comuni la facoltà regolamentare in forma definitiva quanto previsto dall'art. 38 del piano paesaggistico delle isole Eolie;
CHE entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del piano territoriale paesaggistico avvenuta con decreto assessoriale del 23/02/2001 e pubblicato il 16/03/2001 (G.U.R.S. N°11 1° supplemeto ordinario), vanno eliminate le incompatibilità previste dall'art. 38 lettera “q”;
CHE in data 02/05/2007 è stato adottato il piano regolatore generale del Comune di Lipari;
CHE con decreto legislativo n°42 del 22/01/2004 il governo nazionale ha varato il nuovo codice dei Beni culturali e paesaggistici;
Visto il regolamento edilizio allegato al Programma di fabbricazione risalente all'anno 1978;
TENUTO conto degli art. 53 – 54 – 55 del nuovo regolamento edilizio allegato al piano regolatore generale adottato;
CONSIDERATI gli aspetti derivati dall'applicazione della normativa;
RITENUTO indispensabile, provvedere a integrare e migliorare quanto previsto nel nuovo regolamento edilizio comunale, con un articolato specifico per le disposizioni finali previste dal piano territoriale paesaggistico, e relativamente all'art. 38 lettere “r,s,t”;
PRESO ATTO del parere espresso dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e culturali di Messina con provvedimento n° del ;
PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Materiali, finiture, arredo urbano
Disposizioni finali sui materiali edilizi e per le finiture con annesso recupero dell'esistente, per le attività commerciali.
Art. 1
Iscrizioni - Insegne - Mostre - Vetrine - Fioriere
La posizione di insegne, mostre, vetrine di botteghe e negozi, fioriere, inferriate, cartelli anche provvisori, indicanti ditte ed esercizio di arti, mestieri, professioni, industrie e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi altro scopo voglia esporsi o affiggere all'esterno degli edifici, è subordinato all'Autorizzazione comunale previo parere favorevole da parte della Soprintendenza ai bb.cc.aa. competente per territorio ed eventuali prescrizioni della stessa .
Tali opere non debbono in alcun modo alterare o celare gli elementi architettonici dell'edificio e devono inserirsi in questo con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell'edificio stesso e del contesto.
Per quanto attiene alle iscrizioni ed insegne gli aggetti non debbono oltrepassare cm. 10 dall'allineamento verticale del muro. Le insegne dovranno essere collocate sopra il vano porta di ingresso con una larghezza massima pari alla larghezza dell’apertura stessa ed una altezza non superiore ad un terzo della larghezza, laddove non risulti possibile, potranno essere collocate lateralmente, con dimensioni massime pari a quanto previsto per la collocazione sopra il vano porta.
Per le nuove vetrine non potranno essere utilizzati i materiali laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato.
a) In considerazione dei limiti imposti dalla normativa sismica (d.m. 14/01/2008) per gli edifici in muratura portante, sono consentite vetrine realizzate con le caratteristiche di cui al punto “4”, con un aggetto massimo di cm. 25 rispetto all'allineamento verticale del muro, previo parere favorevole da parte della Soprintendenza ai bb.cc.aa. competente per territorio ed eventuali prescrizioni della stessa.
b) L'eventuale recupero di vetrine esistenti potrà avvenire adeguando le stesse alle caratteristiche previste al punto “4”, e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto alla lettera “a”, previo parere favorevole da parte della Soprintendenza ai bb.cc.aa. competente per territorio ed eventuali prescrizioni della stessa .
Sono vietate le insegne a bandiera a sbalzo dalle pareti degli edifici ad eccezione di quelle per la segnaletica di farmacie, tabacchi, di presidi sanitari, militari e di pronto intervento, nonché di protezione civile e di ordine pubblico.
È vietato apporre insegne pubblicitarie commerciali su pali ricadenti su spazi pubblici.
La rimozione temporanea o definitiva di stemmi, iscrizioni lapidarie, oggetti ed opere d'arte, edicole votive, pilastri, mostre, basamenti e zoccolature dovrà essere preventivamente denunziata al Sindaco che, sentito il parere della Commissione Edilizia-Urbanistica, deve intimarne la cautelativa conservazione per il riconosciuto valore storico e artistico, sino al ripristino originario nel sito di appartenenza.
Art. 2
Tende aggettanti nello spazio pubblico
L'installazione di tende aggettanti nello spazio pubblico è subordinata all'Autorizzazione comunale, previo parere favorevole da parte della Soprintendenza ai bb.cc.aa. competente per territorio ed eventuali prescrizioni della stessa.
Quando non nuocciano al libero transito e non impediscano la visuale in danno dei vicini, l’Amministrazione può permettere, con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico e comunque sempre in osservanza al Regolamento sull’occupazione del suolo pubblico e degli spazi pubblici, della viabilità e del decoro urbano.
Tali tende sono però vietate nelle strade prive di marciapiede, salvo che non si tratti di strade aperte al solo traffico pedonale.
In caso di strade prive di marciapiede ma aperte parzialmente al solo traffico pedonale, in quanto soggette all'istituzione di isole pedonali o similari, è consentita l'installazione di tende aggettanti, ma l'utilizzo potrà avvenire esclusivamente nei periodi di chiusura al traffico.
Nelle strade fornite di marciapiedi, l'aggetto di tali tende, dovrà di regola distanziarsi almeno di 50 cm. dal ciglio del marciapiede.
Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezze inferiori a ml. 2,20 dal marciapiede, l'apertura massima non potrà superare i 150 cm, indipendentemente dalla tipologia di sbraccio.
L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite.
In osservanza del D. P. R. 384/78, qualora il marciapiede supera la larghezza di ml. 1,00, deve essere riservato uno spazio minimo di ml. 1,00 alla libera circolazione.
Le tende utilizzate non possono essere realizzate in materiale plastico e in ogni caso dovranno essere di colore uniforme, in sintonia con il prospetto.
E' vietato modificare la coloritura parziale dei prospetti, laddove si renda necessario, la stessa dovrà essere fatta per l'intero prospetto o fabbricato.
Gli edifici non rispondenti ai dettami del “punto 10” dovranno adeguarsi entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento. In caso di attività commerciali esistenti, non in linea con quanto previsto dalle norme, le stesse dovranno ottemperarvi entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblizione del presente regolamento. Decorso tale termine ricadranno nelle sanzioni previste dall'articolo 3.4 .
Art. 3
Infissi e condizionatori
L'installazione di nuovi impianti di climatizzazione, condizionatori o similari, che prevodono la collocazione esterna di motori , è subordinata all'Autorizzazione comunale, previo parere favorevole da parte della Soprintendenza ai bb.cc.aa. competente per territorio ed eventuali prescrizioni della stessa .
I nuovi impianti dovranno essere posizionati sul lastrico solare dell'edificio o in eventuali incavi, ricavati nelle aperture esistenti o di nuova formazione, in ogni caso rivestiti in legno o opportunamente occultati, previo parere favorevole da parte della Soprintendenza ai bb.cc.aa. competente per territorio ed eventuali prescrizioni della stessa .
Eventuali impianti esistenti laddove non è possibile adeguarli al “punto 2” dovranno essere rivestiti in legno.
Le nuove attività commerciali poste in edifici che non rispettano la tipoligia e i materiali previsti per la realizzazione degli infissi esterni, non risulteranno idonei all'apertura, e l'eventuale dichiarazione di inizio attività risulterà nulla a tutti gli effetti di legge.
In caso di attività commerciali esistenti, non in linea con quanto previsto dalle norme, le stesse dovranno ottemperarvi entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblizione del presente regolamento. Decorso tale termine ricadranno nelle sanzioni previste al “punto 4”.
Art. 4
Applicazione del regolamento
Le previsioni di cui agli artt. 1 – 2 - 3, non configurano alcuna tipologia di condono o sanatoria ed i trasgressori, restano soggetti a quanto previsto dalle norme urbanistiche e paesaggistiche.
Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento, si applicano le norme indicate nell'art. 38 del Piano Territoriale Paesistico e negli art. 53 – 54 – 55 del Regolamento Edilizio Comunale adottato, nonché le norme urbanistiche vigenti.
Art. 5
Entrata in vigore
Quanto previsto nel presente regolamento entrerà in vigore alla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Lipari.
Il Consigliere Comunale
Gianfranco Guarino