Speriamo non finisca
come al solito a “Tarallucci e vino”
Letta la notizia dell’arrivo delle guardie zoofile a Lipari
ricordo che:
Tutta la zona di via ROCCHE, strada provinciale e
soprattutto rione comunale è frequentata da circa 8 cani (quando sono in calore
si moltiplicano) se patronali, se randagi non si è capito. (Ho invitato diverse
volte gli enti competenti a verificarne la provenienza, ma al solito nessun
riscontro, quindi/ovviamente nessun interesse)
Il piccolo rione della zona ROCCHE di Acquacalda è una vera
e propria giungla.
Proposta: 2/3 volte a settimana interventi di pulizia da
parte di volontari nominati da Comune (erbacce che ormai sono diventate liane
da cui lanciarsi), sacchi di spazzatura trascinati dai cani e quindi tappeti di
immondizia e di escrementi di animali.
La sottoscritta da anni, ogni giorno è costretta a pulire
montagne di feci prima di uscire e di entrare dalla propria abitazione, per
incuria (mancato controllo) e disattenzione dell’ente competente e per mancanza
di rispetto e di senso civico degli abitanti stessi della zona.
Supplico per l’ennesima volta chi di competenza a tutelare e
difendere i cittadini onesti!!!!!!!!!!
CHI SBAGLIA, CHI INFRANGE LE REGOLE DEVE PAGARE!
IO NON MI SENTO TUTELATA! Non mi sento difesa ma presa in
giro. Io devo combattere da sola! I pochi cittadini onesti sono rimasti
abbandonati al proprio destino.
Aprite gli occhi e punite chi del territorio ne sta facendo
scempio! Abbiate orgoglio e dignità nello svolgimento del vostro compito.
Mettetevi nei panni dei cittadini onesti e cercate di capire l’amarezza e il
disagio che ogni giorno si prova a non potere entrare ed uscire dalla propria
casa.
(Non posto documentazione fotografica per ritegno e dignità
personale)
Rabbia! Tanta rabbia e mortificazione.
Spero che quanto scritto non rimanga solo
uno sfogo personale, spero di non
dover continuare a combattere da sola
contro un muro di gomma.
Liparoti vi invito a
sfondare il muro di omertà e di ipocrisia: Uscite! Scrivete e firmatevi, è
inutile parlare dove nessuno vi può sentire, lottate, anzi lottiamo insieme per
difendere i nostri diritti e il nostro territorio. Siete in tanti dietro una
penna, abbiate il coraggio di prenderla in mano e scrivere a difesa dei vostri
diritti!
Pubblico la legge sul randagismo per invitare chi di
competenza a leggere e meditare sulla stessa. Ricordo inoltre, che
fondamentale, doveroso e obbligatorio è il controllo sul territorio (purtroppo
inesistente)
Obblighi e doveri dei proprietari, detentori di cani.
(Invito a leggere attentamente)
Silvia Buttò
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 32 della Costituzione;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con
decreto
del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320 e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 32 della legge
23 dicembre 1978,
n. 833, e
successive modificazioni;
Vista la Convenzione europea per la
protezione degli animali
da
compagnia, fatta
a Strasburgo il 13 novembre
1987, ratificata
dall'Italia con la legge 4 novembre
2010, n. 201, recante «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione
europea per la
protezione degli
animali da compagnia, fatta a Strasburgo
il 13 novembre 1987, nonche'
norme di adeguamento dell'ordinamento
interno»;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali d'affezione
e prevenzione del
randagismo», e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri
28
febbraio
2003, concernente il
«Recepimento dell'accordo tra il
Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e
Bolzano del 6 febbraio 2003,
recante disposizioni in
materia di
benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 4 marzo 2003, n. 52;
Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;
Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della
salute e delle
politiche sociali
del 3 marzo
2009 concernente «Tutela
dell'incolumita' pubblica
dall'aggressione dei cani»,
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 23 marzo 2009,
n. 68;
Visto il decreto del Ministro del
lavoro, della salute
e delle
politiche sociali del 26 novembre
2009, recante percorsi
formativi
per i proprietari dei cani, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 25 gennaio 2010,
n. 19;
Vista l'ordinanza del Ministro della
salute del 22
marzo 2011,
«Differimento del termine di efficacia e
modificazioni dell'ordinanza
del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali del 3
marzo
2009 concernente la
tutela dell'incolumita' pubblica
dall'aggressione dei cani», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 13 maggio 2011,
n. 10;
Vista l'ordinanza del Ministro della
salute del 4
agosto 2011,
«Integrazioni all'ordinanza del Ministro
del lavoro, della salute e
delle
politiche sociali 3
marzo 2009, concernente
la tutela
dell'incolumita' pubblica
dall'aggressione dei cani, come
modificata
dall'ordinanza del Ministro della salute
22 marzo 2011», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell'8 settembre
2011, n. 209;
Considerato che continua a sussistere
la necessita' di adottare
disposizioni cautelari volte alla tutela
dell'incolumita' pubblica
dall'aggressione dei cani
a causa del
verificarsi di incidenti
soprattutto in ambito domestico
legati alla non
corretta gestione
degli animali da parte dei proprietari;
Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione di
una disciplina
normativa organica in materia,
rafforzare il sistema di prevenzione
del
rischio di aggressione
da parte di
cani basato non
solo
sull'imposizione di divieti e obblighi
per i proprietari e detentori
di cani ma anche sulla formazione degli
stessi per migliorare la loro
capacita' di gestione degli animali;
Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta
del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno
di legge recante,
tra
l'altro, delega per
la disciplina della
tutela dell'incolumita'
personale dall'aggressione di cani (art.
21);
Ritenuto pertanto di determinare
la durata dell'efficacia della
presente ordinanza in 12 mesi,
stante la pendenza
dell'iter del
predetto d.d.l.;
Visto il decreto ministeriale 8
luglio 2013, recante
delega di
attribuzioni del Ministro della salute
al Sottosegretario di
Stato
On.le
Paolo Fadda, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana del 2 agosto 2013,
n. 180;
Ordina:
Art. 1
1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere,
del
controllo e della
conduzione dell'animale e
risponde, sia
civilmente che penalmente, dei danni o
lesioni a persone, animali o
cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di
sua proprieta' ne assume la
responsabilita' per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali
o cose il proprietario e il detentore di
un cane adottano le seguenti
misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore
a
mt 1,50 durante la conduzione
dell'animale nelle aree urbane e nei
luoghi aperti al pubblico, fatte salve
le aree per cani individuate
dai comuni;
b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare
al cane in caso di rischio per
l'incolumita' di persone o animali o
su richiesta delle autorita' competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un
cane assumendo informazioni sulle
sue
caratteristiche fisiche ed etologiche
nonche' sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un
comportamento adeguato alle
specifiche esigenze di convivenza con
persone e animali rispetto al
contesto in cui vive. Prendere ogni
possibile precauzione per impedire
la fuga del proprio animale.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane
in ambito urbano
raccoglierne le feci e avere con se'
strumenti idonei alla raccolta
delle stesse.
5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in
conformita' al decreto ministeriale 26
novembre 2009, con rilascio di
un attestato di
partecipazione denominato patentino.
I percorsi
formativi sono organizzati
dai comuni congiuntamente ai
servizi
veterinari delle aziende sanitarie
locali, i quali possono avvalersi
della collaborazione dei seguenti
soggetti: ordini professionali dei
medici veterinari, facolta' di
medicina veterinaria, associazioni
veterinarie e associazioni di
protezione animale. Il
comune, su
indicazione del
servizio veterinario ufficiale,
individua il
responsabile scientifico
del percorso formativo
tra i medici
veterinari esperti in comportamento
animale o appositamente formati
dal Centro di referenza
nazionale per la
formazione in sanita'
pubblica veterinaria, istituito
presso l'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia Romagna.
6. Il medico
veterinario libero professionista informa
i
proprietari di
cani in merito
alla disponibilita' di
percorsi
formativi e, nell'interesse della salute
pubblica, segnala ai servizi
veterinari dell'azienda sanitaria locale la
presenza, tra i suoi
assistiti, di cani che richiedono una
valutazione comportamentale in
quanto impegnativi per la corretta gestione
ai fini della
tutela
dell'incolumita' pubblica.
7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base
di altri criteri di rischio i comuni,
su indicazione dei servizi
veterinari, decidono,
nell'ambito del loro
compito di tutela
dell'incolumita' pubblica, quali
proprietari di cani hanno l'obbligo
di svolgere i percorsi formativi. Le
spese per i percorsi formativi
sono a carico del proprietario del cane.
Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza
sono
sanzionate dalle competenti autorita'
secondo le disposizioni
in
vigore.
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