Parco delle Eolie. Pubblichiamo un documento in forma integrale venuto fuori dalla riunione tenutasi a Roma al Ministero dell'Ambiente il 21/01/10. Precisiamo che non si tratta di un documento riservato, probabilmente indicativo, ma sicuramente interessante per capire cosa si intende per parco nazionale, i "cavilli" che un parco comporta, quali sono gli organi del parco. Nello specifico caso del Parco delle Eolie: le risorse finanziarie e gli assi d'intervento. Il documento, tra l'altro, da quanto apprendiamo è a disposizione dei consiglieri comunali trovandosi lo stesso agli atti del consiglio comunale stesso.CAPITOLO I – IL PARCO NAZIONALE DELLE ISOLE EOLIE
1. Il Parco Nazionale
Un parco nazionale è un ampio territorio in cui convivono insieme, uomo e natura. E’ un territorio di rilevante valore naturalistico e ambientale, che viene tutelato e gestito in modo che si conservi per le generazioni presenti e future.
Nella definizioni di “Parco Nazionale” rientrano tutte le aree terrestri, fluviali, lacuali e marine che contengano uno o più ecosistemi intatti o, anche se parzialmente alterati da interventi antropici, contengano una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi, tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
Il Parco Nazionale delle Isole Eolie è stato istituito con legge n. 244 del 24 dicembre 2007.
Oggi in Italia sono stati istituiti 24 parchi nazionali che integrano e completano la salvaguardia operata dalle riserve regionali e provinciali all’interno del Sistema Nazionale Complessivo di Aree Protette, coinvolgendo Enti territoriali e associazioni no profit nella gestione del perimetro tutelato e nelle politiche di accesso e beneficio delle popolazioni locali.
Oltre alla funzioni collegate alla pianificazione del territorio e alla vigilanza sulla salvaguardia degli ecosistemi e dei valori naturali ricollegati al territorio italiano, il Parco nazionale ha una precisa missione di fungere da strumento di collegamento e valorizzazione delle realtà locali che devono trovare nella bellezza (e delicatezza) del territorio su cui abitano l’elemento di coesione, la risorsa chiave del loro sviluppo.
2. Le finalità e la politica ambientale
Le finalità dell’Ente Parco vertono su cinque assi principali:
1. Conservazione: difendere l’ambiente nei suoi aspetti originari deve essere la premessa fondamentale per qualsiasi sviluppo della nostra società e ne testimonia il grado di civiltà.
2. Integrazione tra uomo ed ambiente: creare le condizioni perché lo sviluppo delle condizioni di vita delle popolazioni locali si basi sulla conservazione, sulla valorizzazione e sulla razionale gestionale delle risorse naturali e culturali che l’area protetta custodisce. Per questo il Parco tutela e promuove le attività tradizionali e di qualità, legate alla cultura materiale sedimentata nel territorio.
3. Fruibilità e accesso: aperto a tutti e fruibile, al fine della conoscenza del territorio ed a beneficio dei visitatori, nel pieno rispetto dell’ambiente in parco intende portare avanti attività di educazione ambientale, centri visita, musei, aree faunistiche e sentieri costituiscono un insieme organico che favorisce le visite orientate, di gruppo o individuali. Questo “sistema” operante sul territorio intende porsi come una delle forme più avanzate ed importanti di organizzazione del turismo di scoperta ed esperienziale.
4. Divulgazione: il Parco promuove e valorizza il territorio anche attraverso conferenze, pubblicazioni, libri, sito web, scambi tra aree protette, coinvolgimento di scuole ed Istituzioni, a livello nazionale ed internazionale.
5. Ricerca: in base al principio per cui per proteggere si deve conoscere, il Parco studia il territorio in modo approfondito ed esteso a tutte le sue componenti storiche, sociali, geologiche, faunistiche e vegetazionali; l’effettivo valore di questi elementi può essere compreso soltanto attraverso l’attuazione di un articolato piano di ricerca, i cui risultati vengono poi impiegati per stabilire i più efficaci criteri di protezione e conservazione.
3. Gli strumenti di pianificazione
La concreta gestione del patrimonio naturale, culturale ed economico del parco viene realizzata adottando gli organi e gli strumenti di gestione introdotti dalla Legge Quadro n. 394 del 6 dicembre 1991.
In particolare, per l’elaborazione di specifiche politiche di sviluppo delle aree parco che, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni interessate, possano conciliare gli obiettivi di conservazione della natura con quelli di sviluppo socio – economico, la legge quadro introduce negli art. 11, 12 e 14 (Regolamento del Parco – Piano per il parco – Iniziative per la promozione economica e sociale) gli strumenti di gestione adottati dell’Ente parco e dalla Comunità del parco.
Il regolamento del parco disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco rispettando le caratteristiche proprie del parco stesso, disciplina in particolare:
· la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
· lo svolgimento e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
· lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
· i limite alle emissioni sonore, luminose;
· lo svolgimento delle attività da affidare a interventi i occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
· l’accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
3.1 Il Piano del Parco ed il Piano pluriennale economico e sociale
Il Piano per il parco è lo strumento attraverso cui l’Ente parco persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali attraverso il piano per il parco che disciplina quanto segue:
· l’organizzazione generale del territorio;
· vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
· sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori handicap e agli anziani;
· sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;
· indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere.
Il pano, cha ha durata quadriennale, è predisposto dall’Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.
La comunità del parco per promuovere le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all’interno del parco, elabora, entro un anno dalla sua costituzione, un piano pluriennale economico e sociale. Il piano prevede inoltre:
a. la concessione di sovvenzioni;
b. la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico – naturalistico;
c. l’agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro – silvo – pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro;
d. iniziative volte a favorire lo sviluppo del turismo e delle attività locali, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco;
f. attività ed interventi diretti a favorire l’occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l’accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap;
g. l’organizzazione, d’intesa con la regione o le regioni interessate, di speciali corsi di formazione al termine dei quali viene rilasciato il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.
La tutela dei valori naturali e ambientali, che la Legge affida all’Ente Parco, è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, che suddivide il territorio in funzione del diverso grado di protezione. Il territorio del Parco è dunque articolato ‘in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela’.
La zonizzazione del parco prevede quindi:
· riserve integrali nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità.
· riserve generali orientate nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell’Ente Parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione alle opere esistenti.
· aree di protezione nelle quali, in armonia con finalità istitutive e in conformità ai criteri generali fissati dall’Ente Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro – silvo – pastorali nonché di pesca e raccolta dei prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità.
· aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento della vita socio – culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
Altresì il piano economico e sociale ha la peculiarità di garantire lo sviluppo economico sociale del territorio in quanto il medesimo piano viene redatto dalla Comunità del Parco (in questo caso composta da Comuni di Provincia e Regione) che rappresentano le necessità, le opportunità e le azioni necessarie sia per un miglioramento della qualità della vita che di uno sviluppo economico mirato alle strettissime esigenze territoriali avendo particolare riguardo alla situazione dei collegamenti con la terraferma alla tutela e salvaguardia del patrimonio vulcanologico, nonché delle prospettive di sviluppo turistico regolamentato e disciplinato in base alla legge 349/91.
La globalità dell’azione del PPES è in particolare curata raccogliendo una selezione delle azioni operative (quelle a più diretta valenza socioeconomica) già suggerite dal Piano del Parco e dagli altri Piani. In questa stessa direzione, le attività e gli interventi migliorativi hanno l’obiettivo prioritario di essere riassunti nel bilancio previsionale dell’Ente che costituisce lo strumento programmatico annuale per l’Ente Parco.
L’obiettivo è evidente: il PPES, raccoglie il frutto delle implicazioni socio economiche della generale azione di programmazione del Parco attraverso le decisioni finanziarie adottate ed in corso di attuazione, e si pone come il riferimento fondamentale della futura formazione delle decisioni di spesa del Parco – con particolare riguardo alla tutela e salvaguardia del sito UNESCO – e come organico quadro di riferimento della sua azione politica.
3.2 Il sistema di gestione ambientale e gli assi di interventoPer il conseguimento delle finalità sopra esposte l’Ente Parco intende altresì dotarsi di un sistema di gestione ambientale nel rispetto del regolamento comunitario EMAS, il quale consente un efficace controllo delle proprie attività, gestite e promosse secondo diversi assi strategici di intervento, tra cui:
· conservazione del patrimonio naturale
· gestione del patrimonio storico culturale e delle tradizioni
· sistema dell’accessibilità e dell’integrazione
· fruizione del parco e delle sue risorse
· promozione della sostenibilità nei settori agricoltura foresta e pesca
· controllo e gestione della pressione insediativa
· controllo dei fattori inquinanti e di instabilità idrogeologica
· valorizzazione e qualificazione delle risorse umane
· attività amministrativo contabili
L’Ente Parco, attraverso l’ottimizzazione degli aspetti ambientali significativi – diretti ed indiretti – legati all’attuazione degli assi di intervento, si impegna a:
1. favorire ed intraprendere iniziative utili al recupero e alla valorizzazione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, storiche e culturali del territorio;
2. attivare un processo continuo di miglioramento delle prestazioni ambientali delle proprie attività e di quelle svolte sul territorio sulle quali può avere un’influenza;
3. adottare le precauzioni e le disposizioni necessarie per prevenire, eliminare o ridurre qualsiasi forma di inquinamento ambientale;
4. promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione ai fini didattici, culturali, scientifici, ricreativi e turistici;
5. promuovere ogni iniziativa utile alla qualificazione delle attività esistenti sul territorio e alla valorizzazione dei prodotti tipici;
6. coniugare lo sviluppo economico con la compatibilità ambientale;
7. promuovere una fruizione sostenibile;
8. adottare metodi e procedure che consentano il rispetto delle prescrizioni legali applicabili agli propri aspetti ambientali soggetti alla competenza dell’Ente Parco;
9. sensibilizzare e formare tutto il personale interno o che opera per esso, al fine di migliorare il senso di responsabilità ambientale anche al fine di creare un dialogo aperto con tutte le parti interessate comunicando sia all’interno che all’esterno tutte le informazioni necessarie a comprendere gli effetti ambientali delle attività;
10. fornire alle pubbliche amministrazioni e alle altre parti interessate i dati sulle condizioni ambientali del territorio e i possibili obiettivi di miglioramento favorendo ogni forma di sinergie finalizzate ad una corretta gestione del territorio stesso;
11. realizzare il recupero delle ex aree di cava attraverso la messa in sicurezza, la rimozione del materiale di scarto di pietra pomice e la predisposizione di progetti scientifici per il ripristino della vegetazione autoctona (previa autorizzazione della Procura della Repubblica poiché alcune delle ex aree di cava sono sottoposte a sequestro giudiziario);
12. realizzare un piano per la riconversione a fini didattici ed eco – turistici delle infrastrutture delle miniere, in connessione con un programma di reimpiego e/o riqualificazione degli operai delle cave;
13. presentare una proposta di modifica dei confini del sito UNESCO in base ai perimetri del Parco e, segnatamente, per quanto riguarda l’isola di Lipari;
14. formulare una proposta per l’inclusione degli habitat costieri e marini all’interno del perimetro l’UNESCO in base alle linee – guida operative della Convenzione del 1972;
15. definire un piano di obiettivi e principi di guida da inserire nell’istruttoria in corso della valutazione ambientale strategica sul progetto di allargamento del porto di Lipari.
Nota della redazione: i punti 13/14/15 sono stati evidenziati in rosso poichè nel documento in nostro possesso accanto ad essi vi è scritto: NO
3.3 Gli organi del Parco
La legge quadro sulle aree protette degli art. 9, 10, 11, 12 e 14 individua gli organi e gli strumenti di gestione per perseguire le finalità istitutive del Parco e i più generali obiettivi di conservazione e sviluppo sostenibile.
Gli organi di gestione che compongono l’Ente Parco, che ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente, sono:
· Il Presidente
· Il Consiglio Direttivo
· La Giunta esecutiva
· Il Collegio dei Revisori dei Conti
· La Comunità del Parco
Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente d’intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente parco, ne coordina l’attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:
a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico – ambientale;
c) due, su designazione dell’Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell’Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell’ambiente;
d) uno, su designazione del Ministro dell’agricoltura e delle foreste;
e) due, su designazione del Ministro dell’ambiente.
Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questione generali ed in particolare sui bilanci che sono approvati dal Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale, elabora lo statuto dell’Ente parco, che è adottato con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la regione.
Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente ed eventualmente una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell’Ente parco.
Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell’Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell’Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell’ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d’intesa, dalle regioni interessate.
La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.
La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.
La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell’Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:
a) sul regolamento del parco
b) sul piano per il parco
c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo.
La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attenzione; adotta altresì il proprio regolamento.
La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E’ convocata dal Presidente almeno due volte l’anno e quando venga richiesto dal Presidente dell’Ente parco o da un terzo dei suoi componenti. Gli organi dell’Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.
4. Le risorse finanziarieLa normativa vigente ha previsto l’istituzione del Parco Nazionale delle Isole Eolie.
Al parco spettano le risorse finanziarie derivanti dalla ripartizione del contributo ordinario a tutti i Parchi nazionali. In particolare la medesimo sono attribuite le risorse di prima istituzione dell’Ente (circa € 1.000.000) oltre al contributo ordinario previsto di circa € 350,000 annui a regime.
CAPITOLO II – GLI ASSI D’INTERVENTO1 Il recupero delle ex aree di cava (la messa in sicurezza, la rimozione del materiale di scarto di pietra pomice e progetti scientifici per il ripristino della vegetazione autoctona)
2 Proposta di modifica dei confini del sito UNESCO in base ai perimetri del Parco e, segnatamente, per quanto riguarda l’isola di Lipari
3 Piano per la riconversione a fini didattici ed eco – turistici delle infrastrutture delle miniere, in connessione con un programma di reimpiego e/o riqualificazione degli operai delle cave
4 Proposta per l’inclusione degli habitat costieri e marini all’interno del perimetro l’UNESCO in base alle linee – guida operative della Convenzione del 1972
5 Piano di obiettivi e principi guida da inserire nell’istruttoria in corso della valutazione ambientale strategica sul progetto di allargamento del porto di Lipari.
Nota della redazione: i punti 4 e 5 sono stati evidenziati in rosso poichè nel documento in nostro possesso accanto ad essi vi è scritto: NO