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martedì 2 dicembre 2008

Pontile Italpomice: L'ordinanza dell'ufficio circondariale marittimo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA LIPARI
ORDINANZA N° 34/2008

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Lipari
CONSIDERATO: che il pontile della ditta “ITALPOMICE S.p.A.”, adibito a caricazione pomice e ubicato in località Acquacalda dell’isola di Lipari è stato danneggiato dalla violenta mareggiata abbattutasi nelle Isole Eolie il 21/22 c.m.;
VISTI: gli atti relativi alla licenza di concessione demaniale marittima rilasciata alla ditta “ITALPOMICE S.p.A.”, con sede in via Mazzini località Acquacalda di Lipari, per il mantenimento del pontile di cui sopra;
RITENUTO: necessario interdire, per la salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, l’uso del pontile medesimo e disciplinare le attività marittime nello specchio acqueo adiacente;
VISTI: gli Artt. 30, 62, 81, del Codice della Navigazione e Art. 59 del Regolamento del Codice della Navigazione;
O R D I N A
Art.1) - al pontile in concessione alla ditta “ITALPOMICE S.p.A.” per caricazione pomice situato in località Acquacalda dell’Isola di Lipari, con decorrenza immediata è vietato:
l’ormeggio di qualsiasi tipo unità navale;
l’accesso, il transito e la sosta di persone e/o mezzi;
l’utilizzazione dello stesso pontile
Art. 2) - per un raggio di metri 100 (cento) dalla testata del pontile di cui trattasi sono interdette la navigazione e tutte le altre attività marittime escluse quelle dettate da pubblica necessità;
Art. 3) - è fatto obbligo alla ditta “ITALPOMICE S.p.A.”, con sede in via Mazzini località Acquacalda di Lipari , concessionario del manufatto di apporre sia dal lato mare ce dal lato terra opportuna segnaletica diurna/notturna per rendere noti i divieti di cui sopra e di adottare tutte le cautele necessarie per evitare danni a persone e/o cose.
la stessa ditta Italpomice sarà sempre ed in ogni caso responsabile di danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, restando a riguardo manlevata da qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Marittima.
Art. 4) - salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, I contravventori alla presente Ordinanza, incorreranno nella sanzione prevista dall’articolo 1164 del Codice della Navigazione e se conduttore di unità da diporto intercorrono nell’illecito amministrativo di cui all’Art. 39 legge 50/1971, come modificato dall’art. 53 del D.L.vo 171/05,;
Art. 5) - è fatto, altresì, obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale dipendente nonché a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale http://www.guardiacostiera.it/, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.
Lipari, 24 Novembre 2008
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Luca POLITI