
Sia nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, che nei comuni con popolazione superiore, l’elettore è chiamato ad esprimere due voti: uno per il sindaco ed uno per la lista prescelta, anche non collegata al candidato votato. L’elettore può, con un unico segno tracciato sul contrassegno della lista prescelta, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste collegate. Se intende, altresì, esprimere la preferenza per un candidato della lista votata, ne scriverà il cognome sulla riga posta a fianco del contrassegno. Qualora l’elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere comunale, sono validamente votati anche la lista cui appartiene il candidato votato e il candidato Sindaco collegato alla stessa lista.
L’elettore può anche esprimere il voto tracciando un segno sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. Qualora l’elettore abbia tracciato un segno soltanto sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, il voto vale soltanto per il candidato alla carica di sindaco. E’ da tenere presente infine, che l’elettore può votare, con distinti segni, per un candidato alla carica di sindaco e per una lista ad esso non collegata. Nei comuni nei quali si vota anche per il rinnovo dei consigli circoscrizionali, verrà altresì consegnata una scheda di colore rosa.
Per l’elezione del
consiglio circoscrizionale, il voto si esprime tracciando un segno sul
contrassegno della lista prescelta. Se l’elettore intende altresì
esprimere la preferenza per un candidato della lista votata, ne scriverà
il cognome, sulla riga posta a fianco del contrassegno.
Lo scrutinio avrà luogo Lunedì dopo le ore 15,00, ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei dati
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