Il CGA ha, infatti, rigettato l’appello proposto dalla società vulcanara per la riforma della sentenza emessa dal TAR di Catania, nel febbraio scorso, con la quale, praticamente, accoglieva quanto sostenuto dal Comune di Lipari e cioè che, per i lavori di natura edile, eseguiti nell’area termale, dove, tra l’altro, vi è apposto il vincolo paesaggistico, “non potesse formarsi il silenzio-assenso, considerato che le opere necessarie alla valorizzazione termale si attuano attraverso la formazione di un Piano urbanistico esecutivo (Pue) o un progetto unitario esteso all’intera zona”. Comune che, proprio in funzione di ciò aveva, attraverso l’Ufficio illeciti, emesso ordinanza di demolizione e messa in pristino dei luoghi.
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha, praticamente, confermato quanto fatto dal TAR
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