R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2026, proposto da Associazione Armatori di Lipari Trasporto Marittimo Passeggeri, Mava S.r.l.S., “Merenda Navigazione” di Massimo Merenda, “Ulisse S.a.s.” di Joly Frederique & C., “Miriana” Società Cooperativa, “Popolo Giallo” Società Cooperativa, “Navigazione Costiera” S.r.l., “Aliante” Società Cooperativa, “Salina Relax Boat” Società Cooperativa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Scoglio e Francesco Scoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di nullità,
previa sospensione cautelare degli effetti, o in subordine per l'annullamento
-dell'ordinanza contingibile e urgente n. 46 del 10.8.2024 adottata dal Sindaco del comune di Lipari, pubblicata all'albo pretorio dall'10.8.2024 al 25.8.2024 e di tutti gli atti e pareri connessi, presupposti o consequenziali;
- nonché, in ulteriore subordine, per la mancata conclusione del procedimento amministrativo di riesame e ritiro della predetta ordinanza n. 46/2024, attivato con istanza del 12.8.2025 e reiterata il 3.12.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lipari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Valeria
Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 5 febbraio 2026, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 46 del 10.8.2024, pubblicata all’albo pretorio dal 10.8.2024 al 25.8.2024, con cui il Sindaco del Comune di Lipari, al fine di scongiurare pericoli alla pubblica incolumità e per il contenimento dei rischi di carattere igienico-sanitario in ambito locale, ha ordinato alle unità navali che effettuano escursioni turistiche giornaliere di attenersi alle prescrizioni ivi indicate.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
1) Nullità dell’ordinanza n. 46/2024 per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21‑septies L. 241/1990, in quanto con essa il Sindaco di Lipari avrebbe in realtà disposto limitazioni all’uso del demanio marittimo la cui competenza spetterebbe all’autorità marittima ai sensi dell’art. 59 reg. Cod. Nav.;
2) Inesistenza dei presupposti per l’ordinanza ex art. 50 d.Lgsvo n. 267/2000 –travisamento dei presupposti enunziati - difetto di potere - sviamento –manifesta illogicità della misura -illogica lesione dei diritti degli imprenditori vettori – disparità di trattamento – violazione dell’art. 16 Cost., atteso che non sussisterebbe alcuna emergenza sanitaria o igienico‑sanitaria a carattere esclusivamente locale idonea a legittimare l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente impugnata. Il reale intento sarebbe quello di limitare gli sbarchi sulle isole di Panarea e Stromboli. Le limitazioni inciderebbero inoltre sulla libertà di circolazione in violazione dell’art. 16 Cost.;
3) Violazione dei presupposti indicati dall’art. 50 d.lgsvo n. 267/2000 – totale assenza di istruttoria, essendosi il Comune basato su generiche segnalazioni del 2022 e su meri disagi da overtourism, privi di rilevanza igienico‑sanitaria. Le misure adottate risulterebbero sproporzionate, illogiche e non correlate a pericoli attuali o imprevedibili. Secondo i ricorrenti, l’uso dello strumento contingibile e urgente integrerebbe sviamento di potere, essendo volto a limitare i flussi turistici e non a fronteggiare emergenze.
4) Omessa indicazione del termine di durata della misura – violazione dell’art. 50 d.l.gsvo n. 267/2000, poiché l’ordinanza non indicherebbe alcun limite temporale di efficacia, in contrasto con la necessaria provvisorietà delle misure contingibili e urgenti.
2. Si è costituto in giudizio, con atto di mera forma, il Comune di Lipari chiedendo il rigetto del gravame.
3. All’udienza camerale del 13 marzo 2026, fissata per la discussione della domanda cautelare, il collegio ha posto d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione della parziale irricevibilità del ricorso per tardiva notifica nella parte in cui agisce per la nullità/annullamento dell’ordinanza sindacale ed ha dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ex artt. 60 cod. proc. amm., dandone parimenti atto a verbale.
Il difensore del Comune di Lipari ha, quindi, eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica all’A.S.P. e al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, oltre che per omessa impugnazione del parere dell’A.S.P. quale atto presupposto. Il difensore dei ricorrenti si è opposto alla definizione con sentenza in forma semplificata, ritenendo maggiormente funzionale la tutela cautelare incidentalmente proposta, nella quale ha insistito.
All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In limine, il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti processuali per la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., dal momento che le uniche cause ostative, non sussistenti nel caso di specie, sono quelle enunciate dalla legge, ossia il difetto del contraddittorio e la non completezza dell'istruttoria, che spetta al Giudice apprezzare, nonché la dichiarazione della parte circa la volontà di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3718; più di recente, Cons. Stato, Sez. III, 20/10/2021).
5. Ciò posto, ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame delle eccezioni inrito sollevate dalla difesa comunale in udienza, atteso che il ricorso, come da avviso reso in udienza, è in parte irricevibile per tardività e, per il resto, infondato.
5.1. Come emerge dai fatti di causa, l’ordinanza contingibile ed urgente n.46/2024 è stata adottata dal Sindaco del comune di Lipari in data 10 agosto 2024 ed è stata pubblicata all'albo pretorio dell’Ente dal 10 al 25 agosto 2024, ne consegue la tardività sia dell’azione di nullità, veicolata con il primo motivo di gravame, che dell’azione di annullamento di cui alle restanti censure, in quanto proposte con ricorso notificato in data 5 febbraio 2026, ben oltre i termini decadenziali centottanta giorni per l’azione di nullità e sessanta per l’azione impugnatoria rispettivamente previsti dagli artt. 31, comma 4 c.p.a. e 29 comma 1, c.p.a.. Da ciò consegue la parziale irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm..
5.2. Per quanto attiene alla asserita omessa conclusione del procedimento, attivato con istanza del 12.8.2025, e volto ad ottenere il ritiro della predetta ordinanza n. 46/2024, osserva il Collegio che per pacifico indirizzo giurisprudenziale non si ravvisa alcun obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità degli atti amministrativi mediante l'istituto del silenzio-rifiuto, costituendo l'esercizio del potere di autotutela facoltà ampiamente discrezionale dell'amministrazione, che non ha alcun dovere giuridico di esercitarla, con la conseguenza che essa non ha alcun obbligo di provvedere su istanze che ne sollecitino l'esercizio, per cui sulle stesse non si forma il silenzio, e la relativa azione, volta a dichiararne l'illegittimità, è da ritenersi inammissibile (ex multis, Cons. Stato n. 4502/2019, Cons. Stato, n. 5344 /2018). In definitiva, quindi, la domanda con cui i ricorrenti hanno chiesto di ordinare all’amministrazione di pronunziarsi sulle istanze indicate in narrativa, le quali presuppongono l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, è infondata e va rigettata.
6. In conclusione il ricorso, per le ragioni su esposte, è in parte irricevibile e per il resto va rigettato.
7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e per il resto lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti del Comune di Lipari, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) ,oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: Aurora Lento, Presidente; Valeria Ventura, Primo Referendario, Estensore; Francesco Fichera, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valeria Ventura Aurora Lento
NDD - L'ordinanza contestata è quella con la quale il sindaco di Lipari, in occasione dell'innalzamento a rosso del livello di allerta sullo Stromboli, contingentò gli sbarchi a Panarea e Stromboli