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mercoledì 13 marzo 2024

Rigettata richiesta di sorveglianza speciale per un eoliano

(Comunicato) In data 05.03.2024 è stato depositato Decreto, presso il Tribunale di Messina, sez, misure di prevenzione, presieduto dal Dott. Domenico Armaleo, con cui è stato disposto il rigetto della proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale avanzata nei confronti di un eoliano così deciso in Camera di Consiglio del 27.02.2024.

– In data 11.12.2021 in Lipari (ME), l’eoliano, difeso di fiducia dall’Avv. Francesco Rizzo del Foro di Messina, veniva tratto in arresto per il reato di atti persecutori (c.d. stalking) previsto e punito dall’art 612 bis cp, poiché, come narrato nel capo di imputazione, con condotte reiterate, minacciava e molestava la compagna cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e paura nonché ingenerandole un fondato timore per la propria incolumità;

– In data 11.01.2022, in relazione al procedimento penale n. 2387/2021 RGNR- n. 1565/2021 RGIP, con ordinanza del Gip presso il Tribunale di Barcellona P.G., Dott. Salvatore Pugliese, veniva disposta nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari;

– In data 19.02.2022 è stato notificato al predetto decreto di giudizio immediato e contestuale ordine di comparizione innanzi al Tribunale di Barcellona P.G.;

– In data 09.10.2023, il procuratore della Repubblica presso il Trib. Ordinario di Barcellona P.G., Dott. Giuseppe Verzera, in forza della relazione esposta dalla compagnia dei Carabinieri di Milazzo n. 70/13-2-2022 prot., avanzava al Tribunale delle Misure di Prevenzione di Messina, proposta per l’applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. nei confronti dell’indagato;

– Tale richiesta veniva motivata come infra:

1) Dal momento che l’indagato ha posto in essere la condotta prevista e punita dal reato di atti persecutori di cui all’art 612 bis cp in danno ad una compaesana, commesso in data 11.12.2021 in Lipari (ME).

2) Poiché il soggetto destinatario della misura era gravato da ulteriori precedenti penali in materia di possesso e consumo di sostanze stupefacente, specificatamente del reato previsto e punito dall’art.75 DPR 309/90.

3) In quanto si è ritenuto che il soggetto continuasse a intrattenere rapporti e frequentazioni con soggetti inseriti nel contesto criminale.

– In data 02.02.2024, veniva depositata memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. con cui, l’Avv. Francesco Rizzo, richiedeva il rigetto della richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.;

– In data 05.03.2024, è stata depositato decreto N. 36/2024 del 27.02.2024 dal Tribunale di Messina, sez. misure di prevenzione, riunito in camera di consiglio e presieduto dal Dott. Domenico Armaleo, con cui si è stato disposto il rigetto della proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale, avanzata dal Procuratore della Repubblica, Dott. Giuseppe Verzera, nei confronti del predetto.

“A fronte degli anzidetti fatti, il proponente chiedeva applicazione – nei confronti dell’anzidetto – della misura di sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due, ritenendo sussistenti i presupposti e le condizioni di legge per qualificarlo come soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. i-ter) del D. lgs. 159/2011 ed evidenziando altresì – mediante il richiamo all’informativa n. 70/13-2-2022 prot. Redatta dai Carabinieri di Milazzo. le frequentazioni del suddetto con altri soggetti gravati da precedenti penali.

Orbene, come rilevato dalla Suprema Corte (v. Cass., sez. I, n. 2364/14), il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va logicamente scisso in una componente “constatativa”, relativa all’avvenuta condotta contraria alle regole di convivenza posta in essere nel passato dal proposto, ed un “prognostica”, in base alla quale il Tribunale deve qualificare come probabile il ripetersi di condotte antisociali.

Il necessario requisito di “attualità” della pericolosità va rapportato all’intensità dei sintomi di deviazione riscontrati e alla prossimità temporale rispetto al momento della decisione.

Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che nel caso in esame gli elementi compendiati nella proposta della Procura non siano sufficienti per affermare l’attuale pericolosità sociale del proposto e che la richiesta, conseguentemente, non meriti accoglimento”.

Messina, lì 11.03.2024

Avv. Francesco Rizzo



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