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mercoledì 16 ottobre 2013

Imposta di sbarco "ticket". Le delucidazioni del portavoce dell'amministrazione liparese

In relazione all’imposta di sbarco comunemente chiamato ticket i comuni hanno le mani legate e devono attenersi a quanto stabilito dalla legge. Possono solo fissare l’importo fra un minimo ed un massimo dato.  Riporto un passo di un articolo di “Italia oggi” del 19.04.2003 che fa riferimento ad una sentenza del TAR di Catania:
“L'imposta di sbarco nelle isole minori deve essere riscossa solo dalle compagnie di linea. È illegittima la norma del regolamento comunale che amplia la platea dei contribuenti.
Lo ha ribadito il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana che nella sentenza n. 444 del 21 marzo 2013, partendo dall'analisi del dato normativo, ha escluso che l'imposta possa essere legittimamente richiesta anche ai soggetti che utilizzano vettori diversi da quelli espressamente individuati dal legislatore nazionale.
E infatti l'art. 4, comma 3-bis, del dlgs 14 marzo 2011, n. 23, che ha istituito il tributo a favore dei comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e dei comuni nel cui territorio insistono isole minori, stabilisce esplicitamente che l'imposta di sbarco, alternativa all'imposta di soggiorno, si applica fino a un massimo di euro 1,50 «da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea». Non è quindi in armonia con detta norma la disposizione regolamentare che assoggetta al tributo anche coloro che utilizzano vettori pubblici o privati o comunque ad altri soggetti diversi dalle compagnie di navigazione.”.
Il Comune di Lipari nel regolamento per l’istituzione dell’imposta di sbarco parla infatti solo di Compagnie di navigazione. Fin dal principio però l’Amministrazione ha ritenute incluse nella fattispecie anche le compagnie che facevano servizi regolari durante l’estate per i turisti, cioè i cosiddetti barconi  non avendo senso la loro esclusione visto che la loro clientela era quella che più usufruiva dai servizi a terra che giustificavano il ticket. Invece sempre e dovunque sono state escluse le navi da crociera forse perché si suppone che la loro clientela sia più capace di spendere e che la conoscenza dei luoghi visitati possa incentivare una futura vacanza.
Comunque quale ne sia il motivo, questo riguarda il legislatore nazionale che regolamenta questa imposta.
Michele Giacomantonio

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