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venerdì 6 dicembre 2024
giovedì 5 dicembre 2024
Noel Eolie: Un ricco calendario di appuntamenti
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Revoca ordinanza del 1999 riguardante il parcheggio dei natanti sul marciapiede lato mare della banchina di Canneto
Comune di Lipari
Città Metropolitana di Messina
Ordinanza del Sindaco n. 69 del 02-12-2024 -
Oggetto: Revoca ordinanza n. 11 del 9 febbraio 1999 riguardante il parcheggio dei natanti sul marciapiede lato mare della banchina di Canneto L'anno duemilaventiquattro addì due del mese di dicembre,
Il SINDACO
PREMESSO che con propria ordinanza n.11 del 9 febbraio 1999 è stato disposto “che per il parcheggio dei natanti può essere sfruttato l’arenile della baia di Canneto e che, solo ed esclusivamente, nei casi di comprovate avverse condizioni meteomarine, potrà essere utilizzato il marciapiede lato mare della Marina Garibaldi, a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare.”
- Che con relazione di servizio prot. n. 44467 del 25 novembre 2024, il Comando di Polizia Municipale ha evidenziato le problematiche riguardanti l’utilizzazione del Lungomare di Canneto per le barche tirate a secco;
- Che con tale relazione è stato proposto di rivedere la già menzionata ordinanza in relazione alle mutate condizioni del lungomare della frazione di Canneto provvedendo alla revoca della stessa, in considerazione delle mutate condizioni che rendono incompatibile l’utilizzazione del Lungomare di cui trattasi per le barche tirate a secco, con le previsioni del codice della strada specificando che il marciapiede è riservato al transito e allo stazionamento dei pedoni, e che la revoca suggerita potrà tutelare l’Amministrazione in caso di problematiche che potrebbero insorgere in merito ad un utilizzo non previsto dal Codice della Strada;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il Nuovo codice della Strada di cui al D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.;
O R D I N A
Revocare la propria ordinanza n.11 del 9 febbraio 1999 riguardante il parcheggio dei natanti sul marciapiede lato mare della banchina di Canneto.
DISPONE
- Che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune.
- Che la Polizia Municipale e tutte le forze dell’ordine che operano nel territorio comunale provvedano alla vigilanza sulla sua esecuzione e all'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
AVVERTE
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica al Tribunale Ammnistrativo Regionale — TAR per la Regione Sicilia, sezione di Catania - ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio di questo Comune.
IL SINDACO
Dott. Gullo Riccardo
Tanti auguri!
Bagnamare, si stacca grosso masso. Tragedia sfiorata, coinvolta una giovane automobilista
Tragedia sfiorata staman
La ragazza che era alla guida, nel contraccolpo, ha riportato una contusione ed è stata trasferita in ospedale dove è in osservazione. Le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazione anche se la paura è stata notevole ed è in stato di choc.
La strada provinciale è stata chiusa al traffico (questo è stato dirottato sulla strada di Serra) e sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e il dottor Domenico Russo della Protezione civile comunale.
Una pala meccanica della ditta Fonti è al lavoro per rimuovere il masso.
Un sopralluogo sarà effettuato, da parte di un tecnico provinciale, nell'area interessata, intorno alle 13, per valutare i necessari interventi e l'eventuale riapertura dell'arteria stradale.
mercoledì 4 dicembre 2024
Pilotaggio in modalità VHS nello Stretto. CGA della Sicilia accoglie ricorso di Cartour e annulla sentenza Tar Catania. Ci sarà una nuova pronunzia.
Messina – 04/12/2024 - “Prendiamo atto che un ulteriore giudice potrà scrivere qualcosa di sperabilmente definitivo su una controversia che ci vede impegnati da anni, chiarendo una volta per tutte la vera natura di certe motivazioni, per noi in realtà incongrue. Abbiamo sempre contestato che alle soglie del 2025 in un’area portuale occorra ancora la visibilità diretta e non mediata da strumenti tecnici quale il VHF, quando da anni persino alcune torri di controllo degli aeroporti sono collocate sotto terra e dunque il traffico è gestito interamente tramite strumenti tecnologici”.
Con queste parole Caronte & Tourist commenta la sentenza con la quale la Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato la sentenza del Tar di Catania che nel 2021 aveva respinto il ricorso che la controllata Cartour aveva proposto contro Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Capitaneria di Porto di Messina, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nei confronti della Corporazione Piloti dello Stretto di Messina. Il ricorso era stato proposto dopo che queste amministrazioni, con propri atti, avevano negato a Cartour la possibilità di esperire le operazioni di pilotaggio per l’attraversamento dello Stretto di Messina e per l’entrata nel porto di Messina in modalità VHS (il dispositivo di comunicazione che utilizza le onde radio per mettere in contatto navi e stazioni costiere) invece che con l’assistenza del pilota a bordo.
“L’appello va (…) accolto, disponendosi la riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento dei provvedimenti gravati, con conseguente obbligo delle resistenti Amministrazioni di ripronunziarsi sull’istanza per cui è causa all’esito di un procedimento emendato dai vizi rilevati (…)
Così hanno scritto i giudici e in Caronte & Tourist non nascondono una moderata soddisfazione per una sentenza che certo non pone fine a una querelle ormai annosa ma che rimette metaforicamente la palla al centro mantenendo accesi i riflettori su una questione - quella del servizio di pilotaggio obbligatorio con uomo a bordo - negli ultimi anni sollevata da numerose altre compagnie di navigazione e più d’una volta citata nella giurisprudenza amministrativa.
Cartour aveva evidenziato nel proprio ricorso che l’art. 14, comma 1-bis della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), e la successiva circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1138 del 12 gennaio 2017 contenevano importanti previsioni in capo alle Autorità Marittime e alle Associazioni, lamentando in particolare che “la Capitaneria di Porto, in seno al segmento procedimentale preistruttorio, si è limitata ad adottare un parere negativo, violando l’obbligo di espletare e chiudere l’istruttoria preliminare così come regolata dalla normativa di settore (acquisizione in seno alla relazione della Capitaneria dell’intesa dell’Autorità di sistema e del parere delle associazioni di categoria; trasmissione all’Autorità ministeriale centrale dell’esito, favorevole o meno, racchiuso in una proposta di adozione dell’atto conclusivo del procedimento)”
Il CGA ha dunque dato ragione a Cartour rilevando da parte della Capitaneria la mancata intesa formale con l’Autorità di Sistema Portuale e un’istruttoria carente della consultazione delle associazioni di categoria, e la pretesa del Ministero di ottemperare alla consultazione disposta dalla norma a livello centrale invece che nelle deputate sedi periferiche, con ciò intendendo principalmente la Capitaneria di Porto di Messina.
La sentenza del CGA - pur non entrando nel merito della vicenda - ha adesso annullato la precedente sentenza del Tar di Catania in quanto la Capitaneria di Porto non ha adeguatamente motivato un proprio diniego, decidendo di non tener conto delle indicazioni delle associazioni e della AdSP.
Il CGA rimarca, in sostanza, che la Capitaneria di Porto sarebbe vincolata ex lege a rendere puntuali spiegazioni, a fronte di posizioni rappresentate da soggetti legittimati a partecipare al procedimento, quali le associazioni e la AdSP che peraltro - a suo tempo - si erano dette favorevoli al pilotaggio in modalità VHF.
Adesso, nella rivisitazione della vicenda, si dovrà tenere in giusto conto le posizioni di tutti i soggetti interessati.

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