Comune di Lipari
Città Metropolitana di Messina
Ordinanza del Sindaco n. 69 del 02-12-2024 -
Oggetto: Revoca ordinanza n. 11 del 9 febbraio 1999 riguardante il parcheggio dei natanti sul marciapiede lato mare della banchina di Canneto L'anno duemilaventiquattro addì due del mese di dicembre,
Il SINDACO
PREMESSO che con propria ordinanza n.11 del 9 febbraio 1999 è stato disposto “che per il parcheggio dei natanti può essere sfruttato l’arenile della baia di Canneto e che, solo ed esclusivamente, nei casi di comprovate avverse condizioni meteomarine, potrà essere utilizzato il marciapiede lato mare della Marina Garibaldi, a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare.”
- Che con relazione di servizio prot. n. 44467 del 25 novembre 2024, il Comando di Polizia Municipale ha evidenziato le problematiche riguardanti l’utilizzazione del Lungomare di Canneto per le barche tirate a secco;
- Che con tale relazione è stato proposto di rivedere la già menzionata ordinanza in relazione alle mutate condizioni del lungomare della frazione di Canneto provvedendo alla revoca della stessa, in considerazione delle mutate condizioni che rendono incompatibile l’utilizzazione del Lungomare di cui trattasi per le barche tirate a secco, con le previsioni del codice della strada specificando che il marciapiede è riservato al transito e allo stazionamento dei pedoni, e che la revoca suggerita potrà tutelare l’Amministrazione in caso di problematiche che potrebbero insorgere in merito ad un utilizzo non previsto dal Codice della Strada;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il Nuovo codice della Strada di cui al D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.;
O R D I N A
Revocare la propria ordinanza n.11 del 9 febbraio 1999 riguardante il parcheggio dei natanti sul marciapiede lato mare della banchina di Canneto.
DISPONE
- Che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune.
- Che la Polizia Municipale e tutte le forze dell’ordine che operano nel territorio comunale provvedano alla vigilanza sulla sua esecuzione e all'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
AVVERTE
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica al Tribunale Ammnistrativo Regionale — TAR per la Regione Sicilia, sezione di Catania - ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio di questo Comune.
IL SINDACO
Dott. Gullo Riccardo
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