Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, irragionevolezza e illogicità; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione e dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L.R. 10/04/91 n° 10, difetto di motivazione. Queste le contestazioni che erano state sollevate nel ricorso presentato, attraverso l'avv. Angelo Vitarelli. I consiglieri Famularo ( Identità e futuro), Paino, Lauria e D'Alia ( Udc), Biviano e Centorrino ( Pd), Lo Cascio ( Sinistra democratica) e Sabatini ( Nuovo giorno) avevano evidenziato "che la scelta degli immobili non è stata preceduta nè da una seria e ragionata attività di ricognizione del complessivo patrimonio disponibile del Comune, nè tantomeno da un confronto in consiglio affinchè le conclusioni potessero confluire in un'adeguata motivazione. Un'assenza di qualsiasi attività istruttoria per un provvedimento che risulta, secondo i ricorrenti, viziato da difetto di motivazione e non solo. Il comune - si legge nel ricorso- è incorso nell'errore di vincolare per 50 anni beni dai quali avrebbe potuto ritrarre ben altro reddito".
Nei giorni scorsi Condotte d'acqua aveva presentato ricorso al TAR del Lazio per impugnare la revoca dei contratti da parte dell'ANAS relativi alla Salerno-Reggio Calabria e alla 106 jonica. Il TAR ha concesso a Condotte la sospensiva.