Cerca nel blog

lunedì 29 settembre 2008

Lipari: Sanatoria gratuita dopo il 1967? . Secondo il geometra Aldo Natoli ciò si evince da un parere rilasciato dal legale del comune

Una lettera è stata inviata dal geometra Aldo Natoli al sindaco, al dirigente del III settore e al capo Area Urbanistica del comune di Lipari. La missiva, per conoscenza, è stata anche inviata all’assessorato territorio ed ambiente di Palermo, al Prefetto di Messina, alla Corte dei Conti di Palermo, al capo area servizio illeciti di Lipari e al presidente Associazione Geometri eoliani.
Il testo: In 38 anni di attività professionale espletata nel settore dell’edilizia ho sempre saputo:
- che per gli interventi di edilizia e per la costruzione di fabbricati eseguiti in data successiva all’1.09.1967, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n° 765, è necessario dimostrare la regolarità urbanistica;
- che lo Stato e la Regione Siciliana hanno consentito a tutti i proprietari di fabbricati di sanare eventuali opere realizzate abusivamente dopo l’anno 1967 accedendo, dietro pagamento della dovuta oblazione e degli oneri concessori, a tre condoni edilizi (L.47/85 - L. 724/94 - L.326/06);
- che il Certificato di Abitabilità per la ristrutturazione e costruzione di fabbricati può essere rilasciato se i lavori eseguiti sono conformi alla Licenza Edilizia, poi Concessione Edilizia ed oggi Permesso di costruire.
Apprendo dal parere espresso in data 19.09.2008 con prot.31289 dal Legale dell’Ente, Avv.to Milena Sindoni, che gli interventi di edilizia eseguiti dopo il 1° settembre 1967 beneficiano di una sanatoria gratuita “in ragione del tempo trascorso”.
Debbo pertanto ritenere che circa 5.500 cittadini hanno incosapevolmente fatto omaggio allo Stato ed al Comune di Lipari di ingenti somme per sanare i loro abusi. Oggi, alla luce del predetto parere legale, che svela la esistenza di una “tacita sanatoria non onerosa” dovuta al trascorrere del tempo, è atto dovuto la restituzione ai cittadini dei soldi versati. Almeno gli oneri concessori incassati dal Comune. Apprendo anche dal medesimo parere che il Certificato di Abitabilità deve essere rilasciato dall’Ufficio preposto, indipendentemente dalla conformità dei lavori eseguiti rispetto alla Licenza Edilizia assentita, poi Concessione Edilizia ed oggi Permesso di costruire. Poichè sono fermamente convinto che la Legge deve essere applicata in modo uguale per tutti i cittadini, chiedo alle SS.LL. di disporre con immediatezza:
1) che per tutti gli interventi di edilizia eseguiti dopo l’anno 1967 non è necessario dimostrare la loro regolarità urbanistica;
2) che i Certificati di Abitabilità debbono essere rilasciati indipendentemente dalla conformità dei lavori eseguiti con l’atto concessorio rilasciato.
Il parere dell’Avv.to Sindoni non è insidacabile, ma sicuramente serve ad orientare l’attività amministrativa della Giunta Municipale e dei Dirigenti. Inoltre il medesimo Legale rappresenta e difende l’Ente nei procedimenti giudiziari ed amministrativi.
il sottoscritto resta in attesa di un cortese riscontro e porge distinti saluti.
Geom. Aldo Natoli