Una barriera, a pochi metri, dall'ingresso impedisce, da oggi, l'accesso dei natanti alla Grotta del Bue Marino a Filicudi.
Il divieto d'accesso è collegato all'ordinanza 28/2019 del Circomare Guardia Costiera che individua la Grotta, insieme ad altri siti, tra quelli interdetti.
Analoga barriera dovrebbe essere posizionata nei pressi della Grotta del Cavallo a Vulcano, mentre a Panarea il varco per Calajunco è sbarrato da qualche anno ed oggi è stato "rafforzato" (vedi foto a dx, in basso)
Questa la parte dell'ordinanza che evidenzia le zone interdette nelle Eolie:
Art. 1 - Zone costiere interessate da movimenti franosi o con pericolo di crollo.
Divieti
1. In via cautelare, per la salvaguardia della pubblica incolumità, della vita umana in mare e per la
sicurezza della navigazione sono vietate: la balneazione, la sosta e/o il transito di unità navali, la pesca
e qualsiasi altra operazione che presupponga la presenza di persone e/o cose, entro 100 metri dal
ciglio delle scogliere a picco sul mare delle isole dell’Arcipelago Eoliano, dal piede delle scogliere
retrostanti gli arenili e dalle zone costiere e dove vi è evidente accumulo di materiale franato.
E’ assolutamente vietato inoltrarsi all’interno delle grotte naturali esistenti in tutto l’arcipelago eoliano.
2. Si rammenta che, ove i fenomeni franosi sono statisticamente più frequenti, il limite di cui al precedente
punto 1 è esteso a 150 metri e, nello specifico, si tratta delle seguenti località:
Isola di Lipari: Punta della Castagna; Località Sparanello; Località Grotta degli Angeli; Località Porto delle Genti – Specchio acqueo antistante l’Hotel denominati “Carasco”; Località Spiaggia della Papesca - porzione posta immediatamente a nord rispetto allo
stabilimento balneare denominato “White Beach”; Località denominate Pietra Liscia – Arena - La Cava (estremo margine meridionale dell’arenile); Spiaggia dei Gabbiani; Località Sotto il Monte (Vallemuria, Praia Vinci e Faraglioni di Lipari); Località Monterosa – tratto del costone collinare sottostante l’ex struttura commerciale
denominata “Sea Light”.
Isola di Vulcano: Località Roia (0,5 miglia verso sud-est dal porto di Levante); Praia Lunga (tra Grotta Abate e Fanale di Gelso); Grotta del Cavallo; Località Gelso (tratto compreso tra casa Marrara e Spiaggia dell’Asino); Spiaggia di Cannitello; Località Cala Rossa; Zona costiera “Cono della Fossa”.
Isola di Panarea: Località compresa tra Grotta Palomba e Punta Torrione; Costa sottostante la strada comunale “Coletta Timpone – Corvo Iditella”, per l’accesso al
villaggio preistorico di Capo Milazzese e alla sottostante località di Cala Junco; Isolotti di Basiluzzo, Lisca Bianca, Lisca Nera, Dattilo, Scoglio Spinazzola; Zona Ponente (da Capo Milazzese a Cava Bianca); Località Drauth. Isola di Stromboli Isolotto di Strombolicchio; Località Ginostra - Tratto di scogliera sottostante l’omonimo centro abitato ad esclusione
dell’ambito portuale; Località Petrazze; Località compresa tra Punta Labronzo e Punta delle Chiappe (specchio acqueo antistante la
“sciara del fuoco”): vige, nello specifico, il divieto di permanenza entro 1000 metri così come
disciplinato dall’Ordinanza n. 17/2019 del 05.07.2019 della Capitaneria di Porto di Milazzo.
Isola di Filicudi: Grotta del Bue Marino; Scoglio Giafante; Punta dello Zucco Grande; Scoglio la Canna; Punta Stimpagnaro.
Isola di Alicudi:
Intero versante di Ponente dell’isola.
ISOLA DI SALINA: Comune di Santa Marina Salina: Tratto di costa compreso tra Punta Grottazza e Punta Brigantino; Tratto di costa compreso tra Passo Megna e Punta Capo; Tratto di costa compreso tra Località Quadara e Pozzo d’Agnello.
Comune di Leni: Località Rinella nei pressi dell’albergo denominato “Arianna”; Tratto di costa posto immediatamente ad est della spiaggia di Rinella.
Comune di Malfa: Località Pollara, tratto che va dallo scalo di alaggio verso ovest fino ai Fili di Branda; Località Gramignazzi; Località Scario; Località Galera verso est e fino alla frazione di Capo Faro c.d. di “Sopra Liuzzi”; Tratto di mare compreso tra Punta Perciato e Punta delle Fontanelle.
Art. 2 - Obblighi per i Comuni costieri
Sarà cura dei Signori Sindaci dei Comuni costieri, quali Ufficiali di Governo ai sensi dell’art. 38, comma 2
della Legge 08.06.1990, n.142 adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale al
fine di prevenire ed eleminare eventuali pericoli che potrebbero minacciare la pubblica incolumità,
disponendo l’apposizione di: idonee barriere/transenne volte ad impedire concretamente e completamente l’accesso alle zone
interdette; vistosa segnaletica monitoria (redatta in più lingue) che evidenzi, ove esistenti, il pericolo di crollo e/o
smottamenti del terreno sia in prossimità delle zone costiere sopra specificate e sia in prossimità dei
punti di approdo dei mezzi di linea, al fine di informare l’utenza del pericolo esistente; boe rosse complete di segnalamenti luminosi a delimitazione degli specchi acquei interdetti per pericolo
di crollo di materiale dai sovrastanti costoni rocciosi.
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