SANZIONI - Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente Ordinanza sono punite secondo quanto previsto dall’art. 7 bis commi 1 e 1 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché dall’art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n.125 con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
Ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n.689, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad € 50,00 (doppio del minimo). E’ fatta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n.689.
Delle violazioni commesse da minori risponderanno i genitori o coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza, agli stessi saranno addebitati i costi di eventuali danni al patrimonio pubblico (panchine, lampioni, ecc.).
L’Amministrazione Comunale, comunque, declina ogni responsabilità da eventuali danni arrecati, con il gioco del pallone, a persone e/o cose private".
Delle violazioni commesse da minori risponderanno i genitori o coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza, agli stessi saranno addebitati i costi di eventuali danni al patrimonio pubblico (panchine, lampioni, ecc.).
L’Amministrazione Comunale, comunque, declina ogni responsabilità da eventuali danni arrecati, con il gioco del pallone, a persone e/o cose private".
Nota di Eolienews - Ricordiamo che, recentemente, proprio a causa di un pallone, finito in strada, mentre transitando un mezzo a due ruote, un nostro concittadino ha riportato seri danni ed è stato trasferito in elicottero, stante le sue condizioni.
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